Elezioni trasparenti

Ultima modifica 25 gennaio 2022

Legge 9 gennaio 2019 n.3

L’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3,  come sostituito dall’articolo 38,  bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021, ha stabilito,  in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative (escluse quelle relative ai comuni fino a 15.000 abitanti), l’obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il certificato rilasciato dal casellario giudiziale, di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° giorno.
 
Il Comune, secondo quanto disposto dal successivo comma 15 del citato articolo 1, entro il settimo (7) giorno antecedente la data della consultazione elettorale (domenica 20 settembre), ha l’obbligo di pubblicare in apposita sezione del proprio sito internet, denominata «Elezioni trasparenti», il curriculum vitae e il certificato penale per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo e previamente comunicati alla stessa amministrazione.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021