Descrizione
Il DL 108/26 ha stabilito che la carta d’identità cartacea, che per norma europea avrà validità fino al prossimo 3 agosto, mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro tale data, nel quale la carta d’identità in formato cartaceo sia stata utilizzata ai fini di identificazione delle parti contraenti.
Ai fini del riconoscimento personale e nelle more del rilascio della Cie, il documento cartaceo non scaduto può essere utilizzato:
- ai fini dell’ esercizio di diritti fondamentali e per l'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;
- nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi;
- per la consegna di posta e atti giudiziari;
- per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.
Questa disposizione si applica fino al 31 gennaio 2027
Ultimo aggiornamento: 16 luglio 2026, 17:46