(Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui
tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)
1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di
pubblicare nel proprio sito internet le
retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli
indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso
professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e
provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo,
i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale
distinti per uffici di livello dirigenziale.
2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
«c)
obbligo, per la singola amministrazione o società che
conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi
che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico
medesimo secondo i principi del merito e della trasparenza,
dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di
conferimento, dei requisiti di professionalità e di
esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di
prestazione richiesta e alla misura del compenso
attribuito».
3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge.