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Il testo del presente Statuto è stato
approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 6.12.2001 senza
che sia stata raggiunta la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri
assegnati all'Ente, come richiesto dal 4° comma dell'art.6 del D.
Lgs. N. 267/2000.
Il testo , ai sensi del medesimo
comma, è stato riportato in Aula ed approvato a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati al Comune con deliberazione
consiliare n. 99 del 10.12.2001. Riportato in Aula, è stato
definitivamente approvato con deliberazione consiliare n. 102 del
17.12.2001
Lo Statuto è stato quindi affisso
all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi, dal
2.1.2002 al 2.2.2002.
Preambolo
La Città di Santa
Maria Capua Vetere sorge sul sito dell'antica Capua etrusca,
sannita e romana, di cui conserva maestosi monumenti e preziose
testimonianze archeologiche.
La sua storia
trimillenaria, che si snoda attraverso una serie ininterrotta di
splendori e di miserie, di grandezze e di rovine, si può dividere
in tre grandi periodi: età antica (origini – 841 d.C., poleonimo
Capua); età medievale, moderna e risorgimentale (842 - 1861,
poleonimo S. Maria di Capua); contemporanea (1862 - oggi,
poleonimo Santa Maria Capua Vetere).
Alla fase arcaica,
caratterizzata da un felice processo di sincretismo tra indigeni
ed allogeni, risale la fondazione di Capua ad opera degli
Etruschi, in un periodo che oscilla tra l'VIII e il VI sec. a.C.
Al dominio etrusco
posero fine i Sanniti, che invasero la Città intorno al 430 a.C.
Dopo la clamorosa
defezione della capitale campana, passata ad Annibale nel corso
della seconda guerra punica, i Romani ridussero la Città in loro
potere (211 a.C.), privandola di ogni autonomia.
Nel 73 da Capua
partì la sanguinosa guerra servile capeggiata da Spartaco e nel 59
Giulio Cesare vi dedusse una colonia, dopo che tale tentativo non
era riuscito al tribuno Servilio Rullo (63) per la tenace
opposizione di Cicerone che in quella occasione pronunciò le
orazioni “De lege agraria”, nelle quali paventando un
'improbabile “revanche” di Capua, la definì “altera” Roma.
Comincia il
periodo di massimo splendore della Città, culminante nei primi
decenni del II sec. d.C. quando, sotto Traiano e Adriano, Capua,
“Colonia Julia Felix”, costruì il grandioso anfiteatro, di poco
più piccolo, ma più ornato, del Colosseo.
La crisi economica
e sociale, a partire dal III sec., non risparmiò Capua che,
esposta agli assalti dei barbari, fu devastata e incendiata in
varie occasioni, finché nel 594 cadde in potere dei Longobardi;
ancora coinvolta in una serie di lotte dinastiche e di congiure,
nell'841 fu quasi rasa al suolo da una banda di Saraceni assoldata
da Radelchi, per cui gran parte della popolazione superstite
preferì trasfèrirsi a Casilinum, dove fondò la nuova Capua.
Sul sito
dell'antica si andarono lentamente ricostituendo, intorno alle
basiliche cristiane, i tre casali di S. Maria Maggiore, S. Pietro
in Corpo e S. Erasmo in Capitolio.
Sotto gli Angioini,
che vi costruirono una residenza estiva, nella quale nacque re
Roberto, i tre casali rifiorirono a nuova vita; la rinascita
proseguì sotto gli Aragonesi e, alla metà del Settecento, il
centro urbano, ormai unificato ed ingrandito con la formazione del
casale di S. Andrea dei Lagni, trasse grande beneficio dalla
costruzione della reggia di Caserta e, all'inizio dell'Ottocento,
Giuseppe Bonaparte determinò una svolta decisiva nello sviluppo
della Città, fissandovi la sede dei Tribunali (1808).
L 'adesione agli
ideali di libertà propugnati da patrioti e pensatori locali
culminò nell'ottobre del 1860, quando la popolazione accolse
Garibaldi alla vigilia della battaglia del Volturno, il cui fausto
esito consentì l'unificazione nazionale.
Dopo che il
municipio definì l'attuale poleonimo (1862), che riassume la
storia antica e recente della Città, di essa si andò lentamente
configurando I 'attuale assetto urbanistico, con I 'attuazione di
grandi opere di risanamento, con la dotazione di strutture e
servizi di primaria importanza e con la costruzione di splendidi
edifici pubblici e privati, piazze, ville e monumenti che, grazie
anche ai richiami archeologici, le hanno assicurato un posto tra i
centri culturalmente ed artisticamente più interessanti della
Campania.
Titolo
I - Principi generali
Art. 1 - Il Comune
-
Il Comune di Santa Maria Capua
Vetere esercita la propria autonomia nei limiti e secondo i
principi stabiliti dal presente Statuto.
-
I1 Comune di Santa Maria Capua
Vetere ha il titolo di Città: la denominazione è indicata nel
sigillo, nel gonfalone, nella fascia del Sindaco e in tutti gli
atti ufficiali.
-
Gli organi istituzionali, di norma,
si riuniscono ed operano nella sede del Comune; possono, in
casi eccezionali, riunirsi in altre sedi.
-
Il Comune di Santa Maria Capua
Vetere, formatosi dalla comunione di intenti e dalla
riunificazione di borghi, riconosce le istanze e le aspirazioni
di singoli quartieri, in armonia con gli interessi generali
della Comunità. Ad essi riconosce rappresentanza consultiva, cui
danno voce i Comitati Civici di Quartiere. La denominazione, la
delimitazione e le forme di rappresentanza dei Quartieri sono
demandate ad apposito regolamento.
-
All’interno del territorio comunale
non è consentito l’insediamento di centrali nucleari né il
transito , né lo stazionamento di scorie radioattive.
Art. 2 – Stemma e
Gonfalone
-
Lo stemma del Comune è quello
concesso con R.D. del 24 Giugno 1888, così descritto: “rosso,
con croce di calvario d’oro sormontata da corona nobile a cinque
punte, fascia d’oro attraversante sulla partizione recante la
sigla O.P.Q.C. (Ordo Populus Que Campanus) in lettere maiuscole
romane di nero, con campagna mareggiata d’azzurro”.
-
L’uso e la riproduzione dello stemma
per fini non istituzionali sono vietati.
-
Il Comune ha per gonfalone un drappo
di colore rosso ornato di ricami in oro e caricato dello stemma
del Comune, ai cui lati sono posti un ramo di ulivo e un ramo di
alloro intrecciati alla base, e reca in alto la dicitura in oro
“Città di Santa Maria Capua Vetere”
-
L’uso del gonfalone è autorizzato
per rappresentare il Comune e la comunità sammaritana a
cerimonie e manifestazioni ufficiali, civili e religiose.
Art. 3 – Disciplina
sull’uso delle Bandiere
-
La bandiera della Repubblica e
quella dell’Unione Europea vengono esposte:
-
all’esterno dell’edificio ove ha
sede la Casa Comunale;
-
all’esterno delle sedi degli
uffici periferici del Comune;
-
all’esterno delle sedi dei
comitati civici di quartiere;
-
sui pennoni fiancheggianti i
sacrari ed i monumenti ai caduti.
-
Le bandiere vengono esposte:
-
nelle giornate celebrative di
feste nazionali e di solennità civili;
-
nella giornata dedicata alle
Nazioni Unite;
-
il 22 Ottobre, giorno del Santo
Patrono;
-
nei giorni di convocazione del
Consiglio Comunale;
-
in altre ricorrenze e solennità,
se stabilito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal
Presidente della Regione Campania, dal Presidente della
Provincia di Caserta, dal Presidente del Consiglio Comunale,
dal Sindaco.
-
In segno di lutto, le bandiere
esposte all’esterno sono tenute a mezz’asta e recheranno
all’estremità superiore dell’inferitura due strisce di velo
nero.
-
Le bandiere all’esterno sono esposte
in corrispondenza dell’orario di attività dei rispettivi uffici.
Qualora l’esposizione della bandiera cada in un giorno non
lavorativo, la stessa sarà effettuata comunque presso l’edificio
ove ha sede la Casa Comunale.
-
All’interno degli uffici Comunali le
bandiere sono permanentemente esposte:
-
nell’ufficio del Sindaco;
-
nell’ufficio del Presidente del
Consiglio Comunale;
-
nell’Aula Consiliare.
-
All’interno e all’esterno degli
edifici comunali si espongono anche le bandiere delle Regioni,
delle Province nonché di Paesi stranieri solo in caso di
convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite
ufficiali.
-
Il funzionario dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio Comunale è incaricato della verifica
della esposizione corretta delle bandiere all’esterno e
all’interno.
Art . 4 – Funzioni e obiettivi
-
Il Comune di Santa Maria Capua
Vetere:
-
cura e promuove lo sviluppo della
comunità cittadina, favorendo l'integrazione e la
collaborazione con i non residenti che con essa hanno rapporto
di studio, di lavoro, di fruizione dei servizi erogati;
-
ispira la propria attività ai
valori fondamentali del rispetto della persona umana e alla
solidarietà verso i più deboli;
-
valorizza, quali espressioni
essenziali della persona umana e della comunità civile, le
libere forme associative, e ne garantisce l'effettiva
partecipazione all'attività amministrativa;
-
attua forme di collaborazione con
Comuni, Provincie, Regioni e altri Enti Pubblici.
-
In particolare, il Comune di Santa
Maria Capua Vetere:
-
si adopera per la conoscenza, lo
studio, la manutenzione e il restauro del suo patrimonio
archeologico ed artistico, promuovendo tutte le iniziative
possibili affinché la città di Santa Maria Capua Vetere venga
inserita nel circuito turistico nazionale ed internazionale;
-
promuove l'attività sportiva nelle
sue forme associative nazionali, regionali, provinciali e
locali, professionistiche ed amatoriali, favorendo la
partecipazione di tutti i cittadini;
-
promuove e favorisce occasioni
d'incontro, nazionali ed internazionali, ricercando, tramite
gemellaggi ed altre forme di relazioni permanenti con città di
tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità,
solidarietà ed amicizia;
-
promuove lo sviluppo delle
attività artigianali, commerciali ed industriali;
-
ha particolare attenzione per i
problemi degli anziani assicurando, nelle forme opportune,
concreta assistenza e procurando occasioni di impegno;
-
educa i cittadini al rispetto
dell’ambiente;
-
provvede alla difesa del suolo,
alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, alla
programmazione di interventi in caso di calamità;
-
cura la viabilità e i trasporti
comunali;
-
organizza lo smaltimento dei
rifiuti, provvede al rilevamento, alla disciplina e al
controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni
atmosferiche, elettromagnetiche e sonore in sintonia con
Regione, Provincia ed Enti competenti, facendosi carico di
denunciare alle autorità competenti, attività e comportamenti
che mettano in pericolo la salute della comunità;
-
svolge i compiti connessi
all’istruzione primaria, compresa l’edilizia scolastica;
-
promuove con apposite iniziative,
anche in collaborazione con gli enti territoriali scolastici e
sanitari, l'educazione alla salute dei cittadini con
l'obiettivo primario della prevenzione;
-
favorisce e attua il decentramento
amministrativo, distribuendo i servizi sul territorio
comunale, anche mediante la istituzione di uffici distaccati,
attivando nelle zone periferiche centri socio-assistenziali e
servizi culturali.
Art. 5 – Pari
opportunità
-
Il Comune difende la parità e le
pari opportunità tra uomo e donna perseguendo l'uguaglianza
formale e sostanziale tra gli stessi negli organismi di governo
e di gestione.
-
Alla verifica dell'applicazione dei
principi enunciati dal presente Statuto e dalle leggi
sovracomunali provvede il Comitato per la Parità e le Pari
Opportunità, costituito ed operante secondo le norme
dell'apposito regolamento.
Titolo II
- Ordinamento istituzionale
Art. 6 – Il
Consiglio Comunale
-
Il Consiglio comunale rappresenta la
comunità locale. Definisce l’indirizzo politico e amministrativo
del Comune e ne controlla l’attuazione. Esercita le funzioni di
propria competenza, conferitagli dalla Costituzione, dalle Leggi
e dal presente statuto
Art. 7 – L'azione
di Governo
-
Entro il termine di sessanta giorni
decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono
presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare
durante il mandato politico-amministrativo.
-
Ciascun consigliere comunale ha il
pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee
programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le
modifiche mediante la presentazione di apposite mozioni.
-
Entro il 30 Settembre di ciascun
anno il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio
in sessione straordinaria per la verifica dell’attuazione di
tali linee.
-
È facoltà del Consiglio Comunale
provvedere ad integrare e/o modificare nel corso della durata
del mandato le linee programmatiche sulla base delle esigenze e
delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
-
Il Consiglio Comunale è dotato di
autonomia organizzativa e funzionale.
Art. 8 – I
Consiglieri Comunali
-
I consiglieri comunali sono i
rappresentanti della Comunità e ne tutelano i diritti e gli
interessi legittimi partecipando assiduamente alle attività
degli organi collegiali
-
I consiglieri comunali che non
intervengono alle sedute del Consiglio Comunale e degli altri
organi collegiali di cui fanno parte, per tre volte consecutive,
senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica
con deliberazione del Consiglio Comunale
-
La procedura di decadenza della
carica di consigliere comunale è attivata d’ufficio dal
Presidente del Consiglio Comunale ad avvenuto accertamento delle
assenze consecutive maturate, con notifica all’interessato
dell’avvio del procedimento.
-
Il consigliere comunale ha facoltà
di far valere le cause giustificative dell’assenza entro il
termine di venti giorni dal ricevimento dell’avviso di avvio del
procedimento di decadenza.
-
Il Consiglio Comunale delibera sulla
proposta di decadenza nei successivi venti giorni.
-
La procedura di decadenza della
carica di componente di commissione di nomina consiliare è
avviata da Presidente della commissione stessa, il quale chiede
al Presidente del Consiglio Comunale l’attivazione delle
procedure.
-
La procedura di decadenza dalla
carica di componente di commissione consiliare è la stessa di
quella di decadenza dalla carica di consigliere comunale.
-
L’azione di decadenza è obbligatoria
per il Presidente del Consiglio Comunale e per i presidenti
delle commissioni consiliari.
-
La mancata attivazione della
procedura di decadenza da parte dei presidenti delle commissioni
comporta la sospensione dalla loro attività e la nullità degli
atti eventualmente adottati.
-
La mancata attivazione delle
procedure di decadenza da parte del Presidente del Consiglio
Comunale comporta la sua sospensione dalla carica, con
determinazione della prima commissione consiliare .
-
Il consigliere comunale ha diritto
di presentare interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo
finalizzate all’espletamento del proprio mandato.
-
Le interrogazioni e le istanze vanno
presentate in forma scritta, mediante deposito al banco della
Presidenza nella fase preliminare delle sedute consiliari, e/o
inviate all’Ufficio di Presidenza attraverso il protocollo
generale.
-
Il Presidente del Consiglio Comunale
provvede, entro tre giorni dalla ricezione, alla trasmissione
delle stesse al Sindaco.
-
Il Sindaco, o gli assessori da lui
delegati, rispondono per iscritto entro 30 giorni dalla
ricezione.
-
Il Presidente del Consiglio
Comunale, in ciascuna seduta, nel corso della fase preliminare
dà lettura delle interrogazioni e delle istanze presentate,
nonché delle risposte rese, consentendo la sola replica
dell’interrogante.
Art. 9 –
Commissioni Consiliari
-
In seno al Consiglio Comunale sono
istituite, con criterio proporzionale, le seguenti commissioni
permanenti di garanzia e di controllo, la cui presidenza spetta
alla minoranza:
-
1° Commissione: Affari
Generali e Istituzionali.
-
2° Commissione:
Pianificazione, Contabilità Economica e Controllo di Gestione.
-
Sono altresì istituite, con criterio
proporzionale, le seguenti commissioni permanenti
-
3° Commissione:
Urbanistica, Lavori Pubblici, Traffico, Viabilità e Trasporti.
-
4° Commissione: Sanità,
Servizi Sociali e Ambiente.
-
5° Commissione: Attività
Produttive, Servizi Pubblici e Turismo.
Art. 10 – Funzioni
delle commissioni permanenti
-
Le commissioni, ferme restando le
competenze e le attribuzioni degli altri organi
dell’Amministrazione, svolgono, di norma , l’attività
preparatoria, istruttoria e redigente su tutti gli atti,
provvedimenti, indirizzi e orientamenti da sottoporre alla
determinazione del Consiglio Comunale, ad eccezione di quegli
atti in cui sia stata attestata dal Presidente del Consiglio la
particolare urgenza.
Art. 11 – Attribuzioni
della commissione consiliare “Affari Generali e Istituzionali”
-
Alla commissione consiliare
permanente “Affari Generali e Istituzionali” spettano:
-
l’elaborazione di proposte di
modifiche e integrazione dello Statuto e del regolamento del
Consiglio Comunale;
-
l’interpretazione autentica delle
norme dello Statuto e del regolamento del Consiglio Comunale;
-
l’elaborazione di proposte di
regolamenti aventi ad oggetto tematiche istituzionali;
-
l’istruttoria sulle proposte di
regolamentazione promosse dalla giunta;
-
le funzioni propedeutiche alla
verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche:
a tal fine riceve dalla Giunta Comunale tutte le deliberazioni
adottate e redige la relazione annuale da inviare al Consiglio
Comunale.
Art. 12 – Attribuzioni
della commissione consiliare permanente “Pianificazione
contabilità Economica e controllo di Gestione”
-
Alla commissione consiliare
permanente “Pianificazione contabilità economica e controllo di
gestione” spettano:
-
l’attività istruttoria per
l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di
pianificazione e controllo;
-
l’esame dei provvedimenti di
programmazione economica annuali e pluriennali del Comune e
delle società a prevalente partecipazione comunale;
-
I competenti organi ed uffici
comunali trasmettono alla commissione:
-
il piano economico di gestione e
le sue eventuali variazioni;
-
le proposte di variazione del
bilancio;
-
il conto di bilancio, il conto
economico, il conto di patrimonio e la documentazione ad essi
allegata;
-
i referti dei Revisori dei Conti
su gravi irregolarità di gestione;
-
i documenti conclusivi delle
attività di controllo di gestione.
Art. 13 – Gruppi
Consiliari
-
I Consiglieri si costituiscono in
gruppi consiliari. Entro 15 giorni dalla prima convocazione del
Consiglio Comunale dovranno essere comunicate alla Presidenza la
costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
-
Ciascun gruppo è costituito da
almeno 2 consiglieri. È consentita la formazione di un gruppo
consiliare in presenza di un unico consigliere solo nel caso di
permanenza nella lista di candidatura.
-
I consiglieri che non si iscrivono
ad alcun gruppo, formano il gruppo misto. Nelle dichiarazioni di
voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle
diverse componenti.
-
Entro 10 giorni dalla prima seduta
del Consiglio Comunale ciascun gruppo consiliare si riunisce per
l'elezione del Presidente del gruppo: in assenza di tale
adempimento è considerato presidente del gruppo il consigliere
eletto con maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si
riferisce e, nel caso di gruppo misto, il consigliere più
anziano di età.
-
I Presidenti dei Gruppi Consiliari
formano la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
-
Sede dei gruppi consiliari è la Casa
Comunale nella quale, secondo disponibilità, sono riservati
locali destinati a ciascun gruppo secondo la consistenza
numerica..
-
I gruppi possono riunirsi nella Casa
Comunale e usufruire dei locali e delle strutture comunali per
riunioni di gruppo anche allargate ai partiti e movimenti
politici di appartenenza.
Art. 14 – La
conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliare
1. La
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari ha compiti
consultivi per il migliore andamento dei lavori del Consiglio
Comunale.
Art. 15 – Il
Presidente del Consiglio Comunale
1.
Il Presidente del Consiglio è eletto
dal Consiglio Comunale, e dura in carica fino allo scioglimento
del Consiglio, fatti salvi i casi di dimissione dalla carica, di
cessazione dalle funzioni di consigliere comunale o in seguito a
mozione di sfiducia, presentata da almeno 1/5 dei consiglieri
assegnati al Comune, e approvata da almeno 2/3 dei consiglieri
assegnati al Comune.
-
Le dimissioni dalla carica di
Presidente vanno presentate al Consiglio Comunale.
-
Sono elettori ed eleggibili alla
carica di Presidente i soli Consiglieri Comunali.
-
Per essere eletti, i candidati alla
carica di Presidente devono ottenere nella prima votazione i
2/3 dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.
-
Qualora alla prima votazione nessuno
dei candidati dovesse raggiungere il quorum richiesto, si
procederà a votazione di ballottaggio tra i due consiglieri che
nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.
-
Risulterà eletto il candidato che
avrà ottenuto il maggior numero dei voti dai consiglieri
presenti.
-
Le votazioni per la elezione del
Presidente avvengono con votazione segreta.
-
I1 Presidente eletto assume,
immediatamente dopo la sua elezione, le funzioni inerenti la
carica.
-
In assenza del Presidente, o in caso
di sua mancata elezione, tutte le funzioni del Presidente sono
svolte dal Consigliere Anziano.
-
Il Presidente, d’intesa con il
Presidente della 1° Commissione Consiliare e sentita la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, oltre ai casi
previsti dell'art.39 comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000, può
formulare l’ordine del giorno della seduta, sulla scorta delle
richieste pervenute dalla Giunta Comunale, dai Presidenti delle
Commissioni Consiliari, o dai singoli consiglieri comunali, che
ne saranno i relatori.
-
Le richieste di iscrizione di
argomenti all’ordine del giorno devono essere accompagnate dalla
proposta di deliberazione, munite dei relativi pareri, e di
idonea documentazione.
-
Il Presidente formula l’ordine del
giorno , entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione delle
richieste , degli argomenti da proporre al Consiglio Comunale;
stabilisce altresì la data della seduta consiliare, che dovrà
essere tenuta entro i successivi dieci giorni.
Art. 16 – Ufficio
di Presidenza
-
È istituito l’ufficio di Presidenza
del Consiglio Comunale. Esso è composto dal Presidente del
Consiglio Comunale, dal consigliere anziano, dal presidente
della prima commissione consiliare , dal secondo classificato in
caso di elezione del Presidente del Consiglio alla prima
votazione o dal consigliere perdente al ballottaggio, dal
segretario generale del Comune , dal dirigente degli Affari
Istituzionali e dal collaboratore del Presidente del Consiglio.
Art. 17 – La Giunta
Comunale
-
La Giunta Comunale, composta da un
numero di assessori non superiore ad otto , è nominata dal
Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio dopo il giuramento.
-
La nomina dei singoli assessori e la
individuazione dei settori di lavoro sono funzionali agli
obiettivi del programma politico – amministrativo da realizzare.
-
L'Assessorato non costituisce
struttura amministrativa sovraordinata ad Uffici e servizi, ma
centro di propulsione dell'azione politica.
Art. 18 –
Vicesindaco
-
Il Sindaco, nominata la Giunta,
procede alla nomina, al suo interno, del Vicesindaco.
-
Il Vicesindaco, oltre alle funzioni
ordinarie di assessore, sostituisce temporaneamente il Sindaco
-
Il Vicesindaco reggente ha pienezza
di poteri anche per quanto concerne la revoca o nomina degli
assessori.
-
L’assunzione dei poteri sindacali da
parte del Vicesindaco determina situazione di preclusione alla
nomina di assessori legati al reggente da vincoli familiari.
-
Al vicario spetta, per il periodo di
reggenza, una indennità di importo pari a quella del Sindaco.
-
Il Vicesindaco reggente non può
designare altro vicesindaco.
Art. 19 – Funzioni
e competenze della Giunta
-
La giunta è composta dal Sindaco e
dagli Assessori: funziona sulla base di un rapporto fiduciario
del Sindaco con gli assessori.
Art. 20 – Decadenza
della Giunta
-
Dal momento delle dimissioni del
Sindaco, e fino al momento in cui esse diventano irrevocabili, è
vietata agli assessori ogni attività amministrativa, compresa la
adozione di atti deliberativi, esclusi quelli richiesti da
obblighi di legge.
Art. 21 –
Dimissioni del Sindaco
1.
Le dimissioni dalla
carica del Sindaco, quale che sia l'organo cui sono dirette,
producono gli effetti di cui all'art.53 comma 3 del D. Lgs. N.267/2000.
Le dimissioni devono avere forma scritta.
2.
Al ricevimento delle
dimissioni, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione
al Prefetto, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Presidenti
dei Gruppi Consiliari.
Art. 22 –
Dimissioni degli Assessori
-
Gli assessori
presentano le dimissioni al Sindaco e, contestualmente, ne danno
comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale e al
Segretario generale.
- Le dimissioni degli Assessori,
presentate in forma scritta e depositate al protocollo generale
dell'Ente, sono irrevocabili.
Art. 23 –
Attribuzioni del Sindaco
-
Il Sindaco è garante dell'integrità
territoriale del Comune e tutore della sua immagine, dei suoi
valori e dei suoi beni ambientali, paesaggistici, storici ed
artistici.
-
Il Sindaco veste la fascia tricolore
recante lo stemma della Repubblica e quello del Comune quando
esercita le funzioni di Ufficiale di Governo e nelle
manifestazioni ufficiali alle quali partecipa in rappresentanza
della intera comunità sammaritana e in nome della Città. Può
autorizzare un componente della Giunta o del Consiglio Comunale
a vestire, in sua vece, la fascia tricolore nel corso di
manifestazioni ufficiali.
-
Il Sindaco, quale organo di governo
del Comune, è responsabile della attuazione del programma
amministrativo.
4. Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell’Ente.
Art. 24 – Deleghe
-
Il Sindaco:
-
attribuisce ad un Assessore, cui
compete l'appellativo di Vicesindaco, la delega a sostituirlo
in caso di assenza o di impedimento;
-
può conferire deleghe agli
Assessori ad esercitare funzioni di indirizzo in determinati
settori di attività;
-
può conferire altresì delega agli
Assessori ad esercitare autonoma attività di esternazione;
-
può modificare l'attribuzione dei
compiti e delle funzioni di ogni Assessore, ogni qualvolta lo
ritenga opportuno.
Con l'atto di delega viene attribuito all'Assessore designato
l'esercizio dei poteri-
doveri nella materia delegata.
-
Le deleghe conferite e le modifiche
delle stesse sono rese in forma scritta, comunicate al Consiglio
Comunale e pubblicate all'Albo Pretorio.
Art. 25 –
Cessazione dalla carica di Assessore
-
Gli assessori cessano dalla carica
per dimissioni, per sopravvenuta incompatibilità o per perdita
dei requisiti di legge.
-
Nei casi di sopravvenuta
incompatibilità o di perdita dei requisiti di legge la decadenza
opera al verificarsi di esse.
-
Nei casi di cui ai commi precedenti
il Sindaco provvede alla immediata revoca del provvedimento di
nomina.
-
Il provvedimento di revoca va
comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
-
La surroga dell'Assessore
dimissionario o comunque decaduto dalla carica può non essere
contestuale alla cessazione dal suo incarico, nel qual caso la
delega è assunta ad interim dal Sindaco.
Titolo III - ISTITUTI
DI PARTECIPAZIONE
Capo I -
Partecipazione all'Amministrazione Locale
Art. 26 – Consiglio
Comunale dei Ragazzi
-
Al fine di favorire la crescita
socio-culturale dei giovani e di renderli consapevoli dei
diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la
comunità, è istituito a Santa Maria Capua Vetere il Consiglio
Comunale dei Ragazzi.
-
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo.
-
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
dura in carica un anno, a far data dal suo insediamento che
avverrà il 7 Gennaio di ogni anno, in occasione della Festa del
Tricolore, in seduta congiunta con il Consiglio Comunale.
-
Possono essere eletti consiglieri
gli alunni delle scuole della città, di età compresa tra i dieci
e i tredici anni, residenti nel Comune di Santa Maria Capua
Vetere. Sono elettori tutti gli studenti di età compresa tra i
dieci e i tredici.
-
L’organismo consiliare è composto da
sei alunni, di cui tre ragazze e tre ragazzi, per ciascuna unità
scolastica autonoma ed è presieduta dal Sindaco dei Ragazzi.
-
Le elezioni si svolgeranno presso le
sedi scolastiche, a cura dei Dirigenti Scolastici, entro il 31
Dicembre di ciascun anno.
-
Il Consiglio dei Ragazzi ha funzioni
propositive e adotta le decisioni sulle varie esigenze e istanze
che provengono dal mondo giovanile; le decisioni assunte sono
verbalizzate da un funzionario dell’ufficio di presidenza del
Consiglio Comunale e trasmesse al Presidente del Consiglio
Comunale per la relativa discussione in aula.
-
Le sedute del Consiglio Comunale dei
Ragazzi sono pubbliche e si svolgono nell’Aula Consiliare.
-
Con apposito regolamento saranno
dettate le modalità di elezione del Sindaco, del Consiglio e
della Giunta dei Ragazzi con modalità di funzionamento degli
organi in analogia con le disposizioni di cui al D. Lgs. N.
267/2000.
Art. 27 – Istituti
di partecipazione
-
La partecipazione dei cittadini,
singoli o associati, all'amministrazione della Città avviene
mediante i seguenti istituti:
-
consultazione
-
referendum
-
iniziativa popolare.
Art. 28 – Titolari
dei diritti di partecipazione
-
Titolari dei diritti di
partecipazione sono:
-
i cittadini residenti nel
territorio comunale;
-
i non residenti, limitatamente
alle consultazioni;
-
i comitati civici di zona,le
libere associazioni e i gruppi di volontariato aventi sede,
anche se non principale, nel territorio comunale.
Art. 29 – I Comitati
Civici Di Zona
-
Il Comitato Civico di Zona
rappresenta le istanze di una zona della Città, resa omogenea da
elementi storici, culturali, tradizionali o religiosi.
-
La costituzione di un Comitato
Civico è preceduta dalla istituzione di una Zona Civica su
richiesta di un comitato promotore composto da almeno
venticinque elettori residenti nell'area interessata.
-
Il comitato promotore formula al
Consiglio Comunale una proposta di deliberazione istitutiva
della Zona Civica, indicandone la denominazione, la
delimitazione territoriale, gli eventuali contrassegni
distintivi e gli elementi di cui al precedente comma che ne
giustificano l'aggregazione in zona omogenea.
-
Il Consiglio Comunale, con la
deliberazione di istituzione di Zona Civica, indice le elezioni
dei rappresentanti della stessa.
-
Sono elettori ed eleggibili i
cittadini iscritti nelle liste elettorali residenti nell'area di
delimitazione della Zona Civica.
-
Risulteranno eletti alla carica di
rappresentante del Comitato Civico di Zona i sette cittadini che
avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il primo degli
eletti assume le funzioni di Presidente del Comitato Civico.
-
Le elezioni sono autogestite. Il
Comune provvede a fornire il materiale e le sedi per lo
svolgimento delle votazioni che dovranno svolgersi alla presenza
di un dirigente o di un funzionario del Comune delegato dal
Sindaco.
-
Il Comitato Civico dura in carica
due anni.
-
Il Consiglio Comunale riserva
annualmente a ciascuna Zona Civica, proporzionalmente al numero
dei residenti, una quota del Bilancio per l'attuazione di
iniziative zonali.
Art. 30 – Le Libere
Associazioni
-
Le Libere associazioni sono
aggregazioni volontarie civili o religiose senza fine di lucro
aventi finalità sociali, assistenziali, culturali, scientifiche,
educative, sportive, turistiche, di protezione ambientale e di
salvaguardia del patrimonio archeologico, storico, artistico e
tradizionale della Città.
-
Le Libere Associazioni, iscritte
nell'apposito Albo comunale:
-
hanno potere di iniziativa
popolare;
-
possono usufruire delle strutture
comunali disponibili;
-
possono essere destinatarie di
contributi comunali, secondo le disponibilità del bilancio,
per la realizzazione di manifestazioni, celebrazioni, mostre,
spettacoli, convegni, aperti alla partecipazione gratuita di
tutti i cittadini.
Art. 31 – Albo dei Comitati Civici e delle Libere
Associazioni
-
I Comitati Civici e le Libere
Associazioni divengono titolari dei diritti di partecipazione
previsti dallo Statuto all'atto della iscrizione nell'Albo
Comunale.
-
I Comitati Civici di Zona sono
iscritti d'ufficio nell'Albo all'atto della adozione della
deliberazione istitutiva della Zona Civica da parte del
Consiglio Comunale.
-
le Libere Associazioni sono iscritte
all'Albo a richiesta, con deliberazione di Giunta Comunale, se
in possesso dei seguenti requisiti:
-
avere sede, anche se non
principale, nel territorio comunale;
-
avere organi rappresentativi
liberamente eletti dagli associati, o riconosciuti da
organismi centrali extracomunali di cui sono filiazione, o
nominati dall'Autorità Civile o Ecclesiastica;
-
avere un numero di associati non
inferiore a trenta.
-
La cancellazione dall'Albo delle
Libere Associazioni avviene su richiesta dell'Associazione
stessa o nei casi di perdita dei requisiti richiesti.
-
L'Albo è pubblico: sono tuttavia
sottratti all'accesso l'elenco dei singoli associati, nonché i
dati anagrafici dei rappresentanti dei Comitati Civici e delle
Libere Associazioni.
Art. 32 –
Consultazione
-
La consultazione dei cittadini,
singoli o associati, e dei Comitati Civici di Zona, avviene su
iniziativa degli Organi di governo del Comune per l'adozione di
provvedimenti relativi a singole zone o alla totalità del
territorio comunale.
-
La consultazione può avvenire:
-
mediante assemblea pubblica;
-
mediante audizione dei
rappresentanti dei Comitati Civici e delle Libere Associazioni
iscritte all'Albo;
-
mediante questionari o indagini a
campione
-
Di ciascuna consultazione viene
redatto apposito verbale contenente sia i motivi della
consultazione, sia le singole proposte formulate dai consultati.
Art. 33 – Referendum
-
Il referendum è l'istituto con il
quale l'intero corpo elettorale cittadino è chiamato ad
esprimersi sulla adozione di un provvedimento a carattere
generale, o sulla sua parziale e totale revoca, senza limiti di
materia.
-
Il referendum deve riguardare
materie di esclusiva competenza locale e non è ammesso, nello
stesso mandato amministrativo, su uguale aspetto già sottoposto
a referendum.
-
Non possono essere sottoposti a
referendum:
-
lo Statuto;
-
il regolamento del Consiglio
Comunale;
-
i provvedimenti concernenti
tributi e tariffe;
-
le materie sulle quali il
Consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla
legge.
-
Il referendum può essere consultivo
e vincolante.
-
Il Consiglio Comunale indice
referendum consultivo su questioni di rilevanza generale:
a: su richiesta di almeno
il venti per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali
del Comune;
b: su
richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri
comunali
-
Il referendum è vincolante quando il
Consiglio Comunale, con il provvedimento della sua indizione,
assume l’obbligo di recepirne l’esito. Può essere richiesto con
il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
-
Nel caso in cui il referendum
vincolante provochi minori entrate o maggiori spese,
contestualmente alla sua indizione vanno deliberate la
previsione di variazione di bilancio e la copertura finanziaria.
-
La richiesta di referendum è
formalizzata in una proposta di deliberazione contenente il
quesito referendario, accompagnata da una relazione che illustri
i motivi del ricorso al referendum e la finalità dello stesso.
La proposta viene iscritta all'O.d.G. della prima seduta
consiliare utile e, comunque, deve essere esaminata non oltre il
trentesimo giorno successivo alla sua presentazione. Essa
deve essere munita, sotto pena di decadenza, della attestazione
di copertura finanziaria in ordine alle spese referendarie, o
contenere la relativa variazione di bilancio in caso di mancata
o insufficiente disponibilità di fondi nel relativo capitolo di
spesa.
-
Il Sindaco, nei 30 giorni successivi
a quello di acquisizione della esecutività della delibera
consiliare di indizione del referendum, convoca, con proprio
decreto, i comizi del popolo e costituisce l'Ufficio Comunale
per il Referendum, al quale competono la preparazione, la
direzione, la vigilanza e il controllo delle operazioni
referendarie, nonché la decisione sui ricorsi e la proclamazione
dell'esito del referendum.
-
Le votazioni per il referendum
devono svolgersi entro il novantesimo giorno dalla acquisita
esecutività della delibera consiliare di indizione del
referendum.
-
Il referendum è valido se alla
votazione partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto
al voto.
-
Il regolamento determina le modalità
per la raccolta, l’autenticazione e il controllo delle firme e
per lo svolgimento delle operazioni di voto.
Art. 34 – Iniziativa
Popolare
-
I Comitati Civici, le Libere
Associazioni iscritte all'Albo comunale, o gruppi di elettori
possono presentare proposte di deliberazione su materie di
competenza comunale.
-
La proposta di deliberazione,
redatta nelle forme di legge, è sottoscritta, alternativamente:
-
da un numero di elettori pari al
numero di voti occorso nell'ultima tornata elettorale
amministrativa per l'attribuzione di un seggio in Consiglio
Comunale;
-
dal presidente di un Comitato
Civico di Zona su unanime deliberazione di tutti i componenti
del Comitato stesso;
-
dai rappresentanti di una Libera
Associazione iscritta all'Albo
-
Sulla proposta di deliberazione
l'organo deliberante competente si esprime nella prima seduta
successiva alla ricezione della proposta stessa.
CAPO II - DIRITTI DI ACCESSO,
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
Art. 35 – Accesso e
Partecipazione ai Procedimenti
-
Il Comune attua strumenti e
procedure semplificate per rendere immediato e diretto
l'esercizio del diritto dei cittadini di accedere agli atti
amministrativi e di partecipare ai procedimenti amministrativi
che incidono sui loro diritti soggettivi ed interessi legittimi.
-
Il Comune cura la redazione, la
pubblicazione e la diffusione di testi contenenti lo Statuto e i
regolamenti comunali.
CAPO
III - TUTELA CIVICA
Art. 36 – Il
Difensore Civico
-
Al fine di tutelare i cittadini nei
confronti di comportamenti e provvedimenti ritardati, omessi o
comunque irregolarmente compiuti dagli Uffici, il Consiglio
Comunale può istituire l’ufficio del Difensore Civico.
-
I requisiti, le candidature, le
cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l’organizzazione
ed il funzionamento dell'Ufficio sono come di seguito
disciplinati:
a)
requisiti:
il candidato deve essere in possesso di laurea in Giurisprudenza o
titolo equipollente; non deve essere stato candidato alla carica
di Sindaco nella corrente consiliatura né a quella di consigliere
comunale al Consiglio Comunale in carica; non deve avere incarichi
di partecipazione alla amministrazione di Enti o Aziende
controllate.dal Comune.
b)
candidature:
le candidature vanno presentate all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale entro trenta giorni dall’affissione dell'avviso
alla cittadinanza.
c)
cause di ineleggibilità:
mancanza dei titoli richiesti di cui al presente articolo.
d)
cause di decadenza:
perdita dei requisiti previsti dal presente articolo.
e)
prerogative:
al difensore civico sono riconosciute le stesse prerogative dei
consiglieri comunali.
f)
dotazione organica:
per la dotazione organica, il Difensore Civico si avvarrà del
personale assegnato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale.
g) indennità:
al Difensore Civico è assegnata una indennità mensile pari a
quella riconosciuta al Vicesindaco.
h)
rapporti con il
Consiglio Comunale: |