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  STATUTO

approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 6.12.2001

 
 

 

 

Il testo del presente Statuto è stato approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 6.12.2001 senza che sia stata raggiunta la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati all'Ente, come richiesto dal 4° comma dell'art.6 del D. Lgs. N. 267/2000.

Il testo , ai sensi del medesimo comma,  è stato riportato in Aula ed approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune con deliberazione consiliare n. 99 del 10.12.2001. Riportato in Aula, è stato definitivamente approvato con deliberazione consiliare n. 102 del 17.12.2001

 Lo Statuto è stato quindi affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta  giorni consecutivi, dal 2.1.2002 al 2.2.2002.

Preambolo

La Città di Santa Maria Capua Vetere sorge sul sito dell'antica Capua etrusca, sannita e romana, di cui conserva maestosi monumenti e preziose testimonianze archeologiche.

La sua storia trimillenaria, che si snoda attraverso una serie ininterrotta di splendori e di miserie, di grandezze e di rovine, si può dividere in tre grandi periodi: età antica (origini – 841 d.C., poleonimo Capua); età medievale, moderna e risorgimentale (842 - 1861, poleonimo S. Maria di Capua); contemporanea (1862 - oggi, poleonimo Santa Maria Capua Vetere).

Alla fase arcaica, caratterizzata da un felice processo di sincretismo tra indigeni ed allogeni, risale la fondazione di Capua ad opera degli Etruschi, in un periodo che oscilla tra l'VIII e il VI sec. a.C.

Al dominio etrusco posero fine i Sanniti, che invasero la Città intorno al 430 a.C.

Dopo la clamorosa defezione della capitale campana, passata ad Annibale nel corso della seconda guerra punica, i Romani ridussero la Città in loro potere (211 a.C.), privandola di ogni autonomia.

Nel 73 da Capua partì la sanguinosa guerra servile capeggiata da Spartaco e nel 59 Giulio Cesare vi dedusse una colonia, dopo che tale tentativo non era riuscito al tribuno Servilio Rullo (63) per la tenace opposizione di Cicerone che in quella occasione pronunciò le orazioni “De lege agraria”,  nelle quali paventando un 'improbabile “revanche” di Capua, la definì “altera” Roma.

Comincia il periodo di massimo splendore della Città, culminante nei primi decenni del II sec. d.C. quando, sotto Traiano e Adriano, Capua, “Colonia Julia Felix”,  costruì il grandioso anfiteatro, di poco più piccolo, ma più ornato, del Colosseo.

La crisi economica e sociale, a partire dal III sec., non risparmiò Capua che, esposta agli assalti dei barbari, fu devastata e incendiata in varie occasioni, finché nel 594 cadde in potere dei Longobardi; ancora coinvolta in una serie di lotte dinastiche e di congiure, nell'841 fu quasi rasa al suolo da una banda di Saraceni assoldata da Radelchi, per cui gran parte della popolazione superstite preferì trasfèrirsi a Casilinum, dove fondò la nuova Capua.

Sul sito dell'antica si andarono lentamente ricostituendo, intorno alle basiliche cristiane, i tre casali di S. Maria Maggiore, S. Pietro in Corpo e S. Erasmo in Capitolio.

Sotto gli Angioini, che vi costruirono una residenza estiva, nella quale nacque re Roberto, i tre casali rifiorirono a nuova vita; la rinascita proseguì sotto gli Aragonesi e, alla metà del Settecento, il centro urbano, ormai unificato ed ingrandito con la formazione del casale di S. Andrea dei Lagni, trasse grande beneficio dalla costruzione della reggia di Caserta e, all'inizio dell'Ottocento, Giuseppe Bonaparte determinò una svolta decisiva nello sviluppo della Città, fissandovi la sede dei Tribunali (1808).

L 'adesione agli ideali di libertà propugnati da patrioti e pensatori locali culminò nell'ottobre del 1860, quando la popolazione accolse Garibaldi alla vigilia della battaglia del Volturno, il cui fausto esito consentì l'unificazione nazionale.

Dopo che il municipio definì l'attuale poleonimo (1862), che riassume la storia antica e recente della Città, di essa si andò lentamente configurando I 'attuale assetto urbanistico, con I 'attuazione di grandi opere di risanamento, con la dotazione di strutture e servizi di primaria importanza e con la costruzione di splendidi edifici pubblici e privati, piazze, ville e monumenti che, grazie anche ai richiami archeologici, le hanno assicurato un posto tra i centri culturalmente ed artisticamente più interessanti della Campania.

 Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Il Comune

  1. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere esercita la propria autonomia nei limiti e secondo i principi stabiliti dal presente Statuto.
  2. I1 Comune di Santa Maria Capua Vetere ha il titolo di Città: la denomi­nazione è indicata nel sigillo, nel gonfalone, nella fascia del Sindaco e in tutti gli atti ufficiali.
  3. Gli organi istituzionali, di norma, si riuniscono ed operano nella sede del Comune; possono,  in casi eccezionali, riunirsi in altre sedi.
  4. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere, formatosi dalla comunione di intenti e dalla riunificazione di borghi, riconosce le istanze e le aspirazioni di singoli quartieri, in armonia con gli interessi generali della Comunità. Ad essi riconosce rappresentanza consultiva, cui danno voce i Comitati Civici di Quartiere. La denominazione, la delimitazione e le forme di rap­presentanza dei Quartieri sono demandate ad apposito regolamento.
  5. All’interno del territorio comunale non è consentito l’insediamento di centrali nucleari né il transito ,  né lo stazionamento di scorie radioattive.

Art. 2 – Stemma e Gonfalone

  1. Lo stemma del Comune è quello concesso con R.D. del 24 Giugno 1888, così descritto: “rosso, con croce di calvario d’oro sormontata da corona nobile a cinque punte, fascia d’oro attraversante sulla partizione recante la sigla O.P.Q.C. (Ordo Populus Que Campanus) in lettere maiuscole romane di nero, con campagna mareggiata d’azzurro”.
  2. L’uso e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali sono vietati.
  3. Il Comune ha per gonfalone un drappo di colore rosso ornato di ricami in oro e caricato dello stemma del Comune, ai cui lati sono posti un ramo di ulivo e un ramo di alloro intrecciati alla base, e reca in alto la dicitura in oro “Città di Santa Maria Capua Vetere”
  4. L’uso del gonfalone è autorizzato per rappresentare il Comune e la comunità sammaritana a cerimonie e manifestazioni ufficiali, civili e religiose.

Art. 3 – Disciplina sull’uso delle Bandiere

  1. La bandiera della Repubblica e quella dell’Unione Europea vengono esposte:
    1. all’esterno dell’edificio ove ha sede la Casa Comunale;
    2. all’esterno delle sedi degli uffici periferici del Comune;
    3. all’esterno delle sedi dei comitati civici di quartiere;
    4. sui pennoni fiancheggianti i sacrari ed i monumenti ai caduti.
  2. Le bandiere vengono esposte:
    1. nelle giornate celebrative di feste nazionali e di solennità civili;
    2. nella giornata dedicata alle Nazioni Unite;
    3. il 22 Ottobre, giorno del Santo Patrono;
    4. nei giorni di convocazione del Consiglio Comunale;
    5. in altre ricorrenze e solennità, se stabilito dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Presidente della Regione Campania, dal Presidente della Provincia di Caserta, dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco.
  3. In segno di lutto, le bandiere esposte all’esterno sono tenute a mezz’asta e recheranno all’estremità superiore dell’inferitura due strisce di velo nero.
  4. Le bandiere all’esterno sono esposte in corrispondenza dell’orario di attività dei rispettivi uffici. Qualora l’esposizione della bandiera cada in un giorno non lavorativo, la stessa sarà effettuata comunque presso l’edificio ove ha sede la Casa Comunale.
  5. All’interno degli uffici Comunali le bandiere sono permanentemente esposte:
    1. nell’ufficio del Sindaco;
    2. nell’ufficio del Presidente del Consiglio Comunale;
    3. nell’Aula Consiliare.
  1. All’interno e all’esterno degli edifici comunali si espongono anche le bandiere delle Regioni, delle Province nonché di Paesi stranieri solo in caso di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o di visite ufficiali.
  2. Il funzionario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è incaricato della verifica della esposizione corretta delle bandiere all’esterno e all’interno.

Art . 4 – Funzioni  e obiettivi

  1. Il Comune di Santa Maria Capua Vetere:
    1. cura e promuove lo sviluppo della comunità cittadina, favorendo l'integrazione e la collaborazione con i non residenti che con essa hanno rapporto di studio, di lavoro, di fruizione dei servizi erogati;
    2. ispira la propria attività ai valori fondamentali del rispetto della persona umana e alla solidarietà verso i più deboli;
    3. valorizza, quali espressioni essenziali della persona umana e della comunità civile, le libere forme associative, e ne garantisce l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa;
    4. attua forme di collaborazione con Comuni, Provincie, Regioni e altri Enti Pubblici.
  2. In particolare, il Comune di Santa Maria Capua Vetere:
    1. si adopera per la conoscenza, lo studio, la manutenzione e il restauro del suo patrimonio archeologico ed artistico, promuovendo tutte le iniziative possibili affinché la città di Santa Maria Capua Vetere venga inserita nel circuito turistico nazionale ed internazionale;
    2. promuove l'attività sportiva nelle sue forme associative  nazionali, regionali, provinciali e locali, professionistiche ed amatoriali, favorendo la partecipazione di tutti i cittadini;
    3. promuove e favorisce occasioni d'incontro, nazionali ed internazionali, ri­cercando, tramite gemellaggi ed altre forme di relazioni permanenti con città di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia;
    4. promuove lo sviluppo delle attività artigianali, commerciali ed industriali;
    5. ha particolare attenzione per i problemi degli anziani assicurando, nelle forme opportune, concreta assistenza e procurando occasioni di impegno;
    6. educa i cittadini al rispetto dell’ambiente;
    7. provvede alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, alla programmazione di interventi in caso di calamità;
    8. cura la viabilità e i trasporti comunali;
    9. organizza lo smaltimento dei rifiuti, provvede al rilevamento, alla disciplina e al controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche, elettromagnetiche e sonore in sintonia con Regione, Provincia ed Enti competenti, facendosi carico di denunciare alle autorità competenti, attività e comportamenti che mettano in pericolo la salute della comunità;
    10. svolge i compiti connessi all’istruzione primaria, compresa l’edilizia scolastica;
    11. promuove con apposite iniziative, anche in collaborazione con gli enti territoriali scolastici e sanitari, l'educazione alla salute dei cittadini con l'obiettivo primario della prevenzione;
    12. favorisce e attua il decentramento amministrativo, distribuendo i servizi sul territorio comunale, anche mediante la istituzione di uffici distaccati, attivando nelle zone periferiche centri socio-assistenziali e servizi culturali.

Art. 5 – Pari  opportunità

  1. Il Comune difende la parità e le pari opportunità tra uomo e donna perseguendo l'uguaglianza formale e sostanziale tra gli stessi negli organismi di governo e di gestione.
  2. Alla verifica dell'applicazione dei principi enunciati dal presente Statuto e dalle leggi sovracomunali provvede il Comitato per la Parità e le Pari Opportunità, costituito ed operante secondo le norme dell'apposito regolamento.

Titolo II - Ordinamento istituzionale

Art. 6 – Il Consiglio Comunale

  1. Il Consiglio comunale rappresenta la comunità locale. Definisce l’indirizzo politico e amministrativo del Comune e ne controlla l’attuazione. Esercita le funzioni di propria competenza, conferitagli dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente statuto

Art. 7 –  L'azione di Governo

  1. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
  2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante la presentazione di apposite mozioni.
  3. Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Presidente del Consiglio Comunale convoca il Consiglio in sessione straordinaria per la verifica dell’attuazione di tali linee. 
  4. È facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare e/o modificare nel corso della durata del mandato le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
  5. Il  Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 8 – I  Consiglieri Comunali

  1. I consiglieri comunali sono i rappresentanti della Comunità e ne tutelano i diritti e gli interessi legittimi partecipando assiduamente alle attività degli organi collegiali
  2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali di cui fanno parte, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio Comunale
  3. La procedura di decadenza della carica di consigliere comunale è attivata d’ufficio dal Presidente del Consiglio Comunale ad avvenuto accertamento delle assenze consecutive maturate, con notifica all’interessato dell’avvio del procedimento.
  4. Il consigliere comunale ha facoltà di far valere le cause giustificative dell’assenza entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell’avviso di avvio del procedimento di decadenza.
  5. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di decadenza nei successivi venti giorni.
  6. La procedura di decadenza della carica di componente di commissione di nomina consiliare è avviata da Presidente della commissione stessa, il quale chiede al Presidente del Consiglio Comunale l’attivazione delle procedure.
  7. La procedura di decadenza dalla carica di componente di commissione consiliare è la stessa di quella di decadenza dalla carica di consigliere comunale.
  8. L’azione di decadenza è obbligatoria per il Presidente del Consiglio Comunale e per i presidenti delle commissioni consiliari.
  9. La mancata attivazione della procedura di decadenza da parte dei presidenti delle commissioni comporta la sospensione dalla loro attività e la nullità degli atti eventualmente adottati.
  10. La mancata attivazione delle procedure di decadenza da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporta la sua sospensione dalla carica, con determinazione della prima commissione consiliare .
  11. Il consigliere comunale ha diritto di presentare interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo finalizzate all’espletamento del proprio mandato.
  12. Le interrogazioni e le istanze vanno presentate in forma scritta, mediante deposito al banco della Presidenza nella fase preliminare delle sedute consiliari, e/o inviate all’Ufficio di Presidenza attraverso il protocollo generale.
  13. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede, entro tre giorni dalla ricezione, alla trasmissione delle stesse al Sindaco.
  14. Il Sindaco, o gli assessori da lui delegati, rispondono per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione.
  15. Il Presidente del Consiglio Comunale, in ciascuna seduta, nel corso della fase preliminare dà lettura delle interrogazioni e delle istanze presentate, nonché delle risposte rese, consentendo la sola replica dell’interrogante.

Art. 9 – Commissioni  Consiliari

  1. In seno al Consiglio Comunale sono istituite, con criterio proporzionale, le seguenti commissioni permanenti di garanzia e di controllo, la cui presidenza spetta alla minoranza:

-          1° Commissione: Affari Generali e Istituzionali.

-          2° Commissione: Pianificazione, Contabilità Economica e Controllo di Gestione.

  1. Sono altresì istituite, con criterio proporzionale, le seguenti commissioni permanenti

-          3° Commissione: Urbanistica, Lavori Pubblici, Traffico, Viabilità e Trasporti.

-          4° Commissione: Sanità, Servizi Sociali e Ambiente.

-          5° Commissione: Attività Produttive, Servizi Pubblici e Turismo.

Art. 10 – Funzioni delle commissioni permanenti

  1. Le commissioni, ferme restando le competenze e le attribuzioni degli altri organi dell’Amministrazione, svolgono, di norma , l’attività preparatoria, istruttoria e redigente su tutti gli atti, provvedimenti, indirizzi e orientamenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio Comunale, ad eccezione di quegli atti in cui sia stata attestata dal Presidente del Consiglio la particolare urgenza.

Art. 11 – Attribuzioni della commissione consiliare “Affari Generali e Istituzionali”

  1. Alla commissione consiliare permanente “Affari Generali e Istituzionali” spettano:
    1. l’elaborazione di proposte di modifiche e integrazione dello Statuto e del regolamento del Consiglio Comunale;
    2. l’interpretazione autentica delle norme dello Statuto e del regolamento del Consiglio Comunale;
    3. l’elaborazione di proposte di regolamenti aventi ad oggetto tematiche istituzionali;
    4. l’istruttoria sulle proposte di regolamentazione promosse dalla giunta;
    5. le funzioni propedeutiche alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche: a tal fine riceve dalla Giunta Comunale tutte le deliberazioni adottate e redige la relazione annuale da inviare al Consiglio Comunale.

Art. 12 – Attribuzioni della commissione consiliare permanente “Pianificazione contabilità Economica e controllo di Gestione”

  1. Alla commissione consiliare permanente “Pianificazione contabilità economica e controllo di gestione” spettano:
    1. l’attività istruttoria per l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di pianificazione e controllo;
    2. l’esame dei provvedimenti di programmazione economica annuali e pluriennali del Comune e delle società a prevalente partecipazione comunale;
  2. I competenti organi ed uffici comunali trasmettono alla commissione:
    1. il piano economico di gestione e le sue eventuali variazioni;
    2. le proposte di variazione del bilancio;
    3. il conto di bilancio, il conto economico, il conto di patrimonio e la documentazione ad essi allegata;
    4. i referti dei Revisori dei Conti su gravi irregolarità di gestione;
    5. i documenti conclusivi delle attività di controllo di gestione.

Art. 13 – Gruppi  Consiliari

  1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Entro 15 giorni dalla prima convocazione del Consiglio Comunale dovranno essere comunicate alla Presidenza la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.
  2. Ciascun gruppo è costituito da almeno 2 consiglieri. È consentita la formazione di un gruppo consiliare in presenza di un unico consigliere solo nel caso di permanenza nella lista di candidatura.
  3. I consiglieri che non si iscrivono ad alcun gruppo, formano il gruppo misto. Nelle dichiarazioni di voto è comunque garantita la manifestazione delle opinioni delle diverse componenti.
  4. Entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale ciascun gruppo consiliare si riunisce per l'elezione del Presidente del gruppo: in assenza di tale adempimento è considerato presidente del gruppo il consigliere eletto con maggior numero di voti nella lista cui il gruppo si riferisce e, nel caso di gruppo misto, il consigliere più anziano di età.
  5. I Presidenti dei Gruppi Consiliari formano la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
  6. Sede dei gruppi consiliari è la Casa Comunale nella quale, secondo disponibilità, sono riservati locali destinati a ciascun gruppo secondo la consistenza numerica..
  7. I gruppi possono riunirsi nella Casa Comunale e usufruire dei locali e delle strutture comunali per riunioni di gruppo anche allargate ai partiti e movimenti politici di appartenenza.

Art. 14 – La conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliare

1.   La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari ha compiti consultivi per il migliore andamento dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 15 – Il  Presidente del Consiglio Comunale

1.       Il Presidente del Consiglio è eletto dal Consiglio Comunale, e dura in carica fino allo sciogli­mento del Consiglio, fatti salvi i casi di dimissione dalla carica, di cessazione dalle funzioni di con­sigliere comunale o in seguito a mozione di sfiducia, presentata da almeno 1/5 dei consiglieri as­segnati al Comune, e approvata da almeno 2/3 dei consiglieri as­segnati al Comune.

  1. Le dimissioni dalla carica di Presidente vanno presentate al Consiglio Comunale.
  2. Sono elettori ed eleggibili alla carica di Presidente i soli Consi­glieri Comunali.
  3. Per essere eletti, i candidati al­la carica di Presidente devono ot­tenere nella prima votazione i 2/3 dei voti dei consiglieri assegnati al Comune.
  4. Qualora alla prima votazione nessuno dei candidati dovesse raggiungere il quorum richiesto, si procederà a votazione di bal­lottaggio tra i due consiglieri che nella prima votazione hanno otte­nuto il maggior numero di voti.
  5. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior nu­mero dei voti dai consiglieri pre­senti.
  6. Le votazioni per la elezione del Presidente avvengono con vota­zione segreta.
  7. I1 Presidente eletto assume, im­mediatamente dopo la sua ele­zione, le funzioni inerenti la carica.
  8. In assenza del Presidente, o in caso di sua mancata elezione, tutte le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere An­ziano.
  9. Il Presidente, d’intesa con il Presidente della 1° Commissione Consiliare e sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, oltre ai casi previsti dell'art.39 comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000, può formulare  l’ordine del giorno della seduta, sulla scorta delle richieste pervenute dalla Giunta Comunale, dai Presidenti delle Commissioni Consiliari, o dai singoli consiglieri comunali, che ne saranno i relatori.
  10. Le richieste di iscrizione di argomenti all’ordine del giorno devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione, munite dei relativi pareri, e di idonea documentazione.
  11. Il Presidente formula l’ordine del giorno  , entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione delle richieste , degli argomenti da proporre al Consiglio Comunale; stabilisce altresì la data della seduta consiliare, che dovrà essere tenuta entro i successivi dieci giorni.

Art. 16 – Ufficio  di Presidenza

  1. È istituito l’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Esso è composto dal Presidente del Consiglio Comunale, dal consigliere anziano, dal presidente della prima commissione consiliare , dal secondo classificato in caso di elezione del Presidente del Consiglio alla prima votazione o dal consigliere perdente al ballottaggio, dal segretario generale del Comune , dal dirigente degli Affari Istituzionali e dal collaboratore del Presidente del Consiglio.

Art. 17 – La  Giunta Comunale

  1. La Giunta Comunale, composta da un numero di assessori non superiore ad otto , è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio dopo il giuramento.
  2. La nomina dei singoli assessori e la individuazione dei settori di lavoro sono funzionali agli obiettivi del programma politico – amministrativo da realizzare.
  3. L'Assessorato non costituisce struttura amministrativa sovraordinata ad Uffici e servizi, ma centro di propulsione  dell'azione politica.

Art. 18 – Vicesindaco

  1. Il Sindaco, nominata la Giunta, procede alla nomina, al suo interno, del Vicesindaco.
  2. Il Vicesindaco, oltre alle funzioni ordinarie di assessore, sostituisce temporaneamente il Sindaco
  3. Il Vicesindaco reggente ha pienezza di poteri anche per quanto concerne la revoca o nomina degli assessori.
  4. L’assunzione dei poteri sindacali da parte del Vicesindaco determina situazione di preclusione alla nomina di assessori legati al reggente da vincoli familiari.
  5. Al vicario spetta, per il periodo di reggenza, una indennità di importo pari a quella del Sindaco.
  6. Il Vicesindaco reggente non può designare altro vicesindaco.

Art. 19 – Funzioni  e competenze della Giunta

  1. La giunta è composta dal Sindaco e dagli Assessori: funziona sulla base di un rapporto fiduciario del Sindaco con gli assessori.

Art. 20 – Decadenza  della Giunta

  1. Dal momento delle dimissioni del Sindaco, e fino al momento in cui esse diventano irrevocabili, è vietata agli assessori ogni attività amministrativa, compresa la adozione di atti deliberativi, esclusi quelli richiesti da obblighi di legge.

Art. 21 – Dimissioni  del Sindaco

1.      Le dimissioni dalla carica del Sindaco, quale che sia l'organo cui sono dirette, producono gli effetti di cui all'art.53 comma 3 del D. Lgs. N.267/2000. Le dimissioni devono avere forma scritta.

2.      Al ricevimento delle dimissioni, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Presidenti dei Gruppi Consiliari.

Art. 22 – Dimissioni  degli Assessori

  1. Gli assessori presentano le dimissioni al Sindaco e, contestualmente, ne danno comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario generale.

  2. Le dimissioni degli Assessori, presentate in forma scritta e depositate al protocollo generale dell'Ente, sono irrevocabili.

Art. 23 – Attribuzioni  del Sindaco

  1. Il Sindaco è garante dell'integrità territoriale del Comune e tutore della sua immagine, dei suoi valori e dei suoi beni ambientali, paesaggistici, storici ed artistici.
  1. Il Sindaco veste la fascia tricolore recante lo stemma della Repubblica e quello del Comune quando esercita le funzioni di Ufficiale di Governo e nelle manifestazioni ufficiali alle quali partecipa in rappresentanza della intera comunità sammaritana e in nome della Città. Può autorizzare un componente della Giunta o del Consiglio Comunale a vestire, in sua vece, la fascia tricolore nel corso di manifestazioni ufficiali.
  2. Il Sindaco, quale organo di governo del Comune, è responsabile della attuazione del programma amministrativo.

    4.   Il Sindaco ha la rappresentanza legale dell’Ente.

Art. 24 – Deleghe

  1. Il Sindaco:
    1. attribuisce ad un Assessore, cui compete l'appellativo di Vicesindaco, la delega a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;
    2. può conferire deleghe agli Assessori ad esercitare funzioni di indirizzo in determinati settori di attività;
    3. può conferire altresì delega agli Assessori ad esercitare autonoma attività di esternazione;
    4. può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

            Con l'atto di delega viene attribuito all'Assessore designato l'esercizio dei poteri-

            doveri nella materia delegata.

  1. Le deleghe conferite e le modifiche delle stesse sono rese in forma scritta, comunicate al Consiglio Comunale e pubblicate all'Albo Pretorio.

Art. 25 – Cessazione  dalla carica di Assessore

  1. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, per sopravvenuta incompatibilità o per perdita dei requisiti di legge.
  2. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità o di perdita dei requisiti di legge la decadenza opera al verificarsi di esse.
  3. Nei casi di cui ai commi precedenti il Sindaco provvede alla immediata revoca del provvedimento di nomina.
  4. Il provvedimento di revoca va comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
  5. La surroga dell'Assessore dimissionario o comunque decaduto dalla carica può non essere contestuale alla cessazione dal suo incarico, nel qual caso la delega è assunta ad interim dal Sindaco.

Titolo III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Partecipazione all'Amministrazione Locale

Art. 26 – Consiglio Comunale dei Ragazzi

  1. Al fine di favorire la crescita socio-culturale dei giovani e di renderli consapevoli dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito a Santa Maria Capua Vetere il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
  2. Il  Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo.
  3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica un anno, a far data dal suo insediamento che avverrà il 7 Gennaio di ogni anno, in occasione della Festa del Tricolore, in seduta congiunta con il Consiglio Comunale.
  4. Possono essere eletti consiglieri gli alunni delle scuole della città, di età compresa tra i dieci e i tredici anni, residenti nel Comune di Santa Maria Capua Vetere. Sono elettori tutti gli studenti di età compresa tra i dieci e i tredici.
  5. L’organismo consiliare è composto da sei alunni, di cui tre ragazze e tre ragazzi, per ciascuna unità scolastica autonoma ed è presieduta dal Sindaco dei Ragazzi.
  6. Le elezioni si svolgeranno presso le sedi scolastiche, a cura dei Dirigenti Scolastici, entro il 31 Dicembre di ciascun anno.
  7. Il Consiglio dei Ragazzi ha funzioni propositive e adotta le decisioni sulle varie esigenze e istanze che provengono dal mondo giovanile; le decisioni assunte sono verbalizzate da un funzionario dell’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale e trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per la relativa discussione in aula.
  8. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono pubbliche e si svolgono nell’Aula Consiliare.
  9. Con apposito regolamento saranno dettate le modalità di elezione del Sindaco, del Consiglio e della Giunta dei Ragazzi con modalità di funzionamento degli organi in analogia con le disposizioni di cui al D. Lgs. N. 267/2000.

Art. 27 – Istituti di partecipazione

  1. La partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione della Città avviene mediante i seguenti istituti:
    1. consultazione
    2. referendum
    3. iniziativa popolare.

Art. 28 – Titolari dei diritti di partecipazione

  1. Titolari dei diritti di partecipazione sono:
    1. i cittadini residenti nel territorio comunale;
    2. i non residenti, limitatamente alle consultazioni;
    3. i comitati civici di zona,le libere associazioni e i gruppi di volontariato aventi sede, anche se non principale, nel territorio comunale.

Art. 29 – I Comitati Civici Di Zona

  1. Il Comitato Civico di Zona rappresenta le istanze di una zona della Città, resa omogenea da elementi storici, culturali, tradizionali o religiosi.
  2. La costituzione di un Comitato Civico è preceduta dalla istituzione di una Zona Civica su richiesta di un comitato promotore composto da almeno venticinque elettori residenti nell'area interessata.
  3. Il comitato promotore formula al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione istitutiva della Zona Civica, indicandone la denominazione, la delimitazione territoriale, gli eventuali contrassegni distintivi e gli elementi di cui al precedente comma che ne giustificano l'aggregazione in zona omogenea.
  4. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di istituzione di Zona Civica, indice le elezioni dei rappresentanti della stessa.
  5. Sono elettori ed eleggibili i cittadini iscritti nelle liste elettorali residenti nell'area di delimitazione della Zona Civica.
  6. Risulteranno eletti alla carica di rappresentante del Comitato Civico di Zona i sette cittadini che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Il primo degli eletti assume le funzioni di Presidente del Comitato Civico.
  7. Le elezioni sono autogestite. Il Comune provvede a fornire il materiale e le sedi per lo svolgimento delle votazioni che dovranno svolgersi alla presenza di un dirigente o di un funzionario del Comune delegato dal Sindaco.
  8. Il Comitato Civico dura in carica due anni.
  9. Il Consiglio Comunale riserva annualmente a ciascuna Zona Civica, proporzionalmente al numero dei residenti, una quota del Bilancio per l'attuazione di iniziative zonali.

Art. 30 – Le Libere Associazioni

  1. Le Libere associazioni sono aggregazioni volontarie civili o religiose senza fine di lucro aventi finalità sociali, assistenziali, culturali, scientifiche, educative, sportive, turistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio archeologico, storico, artistico e tradizionale della Città.
  2. Le Libere Associazioni, iscritte nell'apposito Albo comunale:
    1. hanno potere di iniziativa popolare;
    2. possono usufruire delle strutture comunali disponibili;
    3. possono essere destinatarie di contributi comunali, secondo le disponibilità del bilancio, per la realizzazione di manifestazioni, celebrazioni, mostre, spettacoli, convegni, aperti alla partecipazione gratuita di tutti i cittadini.

Art. 31 – Albo  dei Comitati Civici e delle Libere Associazioni

  1. I Comitati Civici e le Libere Associazioni divengono titolari dei diritti di partecipazione previsti dallo Statuto all'atto della iscrizione nell'Albo Comunale.
  2. I Comitati Civici di Zona sono iscritti d'ufficio nell'Albo all'atto della adozione della deliberazione istitutiva della Zona Civica da parte del Consiglio Comunale.
  3. le Libere Associazioni sono iscritte all'Albo a richiesta, con deliberazione di Giunta Comunale, se in possesso dei seguenti requisiti:
    1. avere sede, anche se non principale, nel territorio comunale;
    2. avere organi rappresentativi liberamente eletti dagli associati, o riconosciuti da organismi centrali extracomunali di cui sono filiazione, o nominati dall'Autorità Civile o Ecclesiastica;
    3. avere un numero di associati non inferiore a trenta.
  4. La cancellazione dall'Albo delle Libere Associazioni avviene su richiesta dell'Associazione stessa o nei casi di perdita dei requisiti richiesti.
  5. L'Albo è pubblico: sono tuttavia sottratti all'accesso l'elenco dei singoli associati, nonché i dati anagrafici dei rappresentanti dei Comitati Civici e delle Libere Associazioni.

Art. 32 – Consultazione

  1. La consultazione dei cittadini, singoli o associati, e dei Comitati Civici di Zona, avviene su iniziativa degli Organi di governo del Comune per l'adozione di provvedimenti relativi a singole zone o alla totalità del territorio comunale.
  2. La consultazione può avvenire:
    1. mediante assemblea pubblica;
    2. mediante audizione dei rappresentanti dei Comitati Civici e delle Libere Associazioni iscritte all'Albo;
    3. mediante questionari o indagini a campione
  3. Di ciascuna consultazione viene redatto apposito verbale contenente sia i motivi della consultazione, sia le singole proposte formulate dai consultati.

Art. 33 – Referendum

  1. Il referendum è l'istituto con il quale l'intero corpo elettorale cittadino è chiamato ad esprimersi sulla adozione di un provvedimento a carattere generale, o sulla sua parziale e totale revoca, senza limiti di materia.
  1. Il referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non è ammesso, nello stesso mandato amministrativo, su uguale aspetto già sottoposto a referendum.
  1. Non possono essere sottoposti a referendum:
    1. lo Statuto;
    2. il regolamento del Consiglio Comunale;
    3. i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
    4. le materie sulle quali il Consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge.
  2. Il referendum può essere consultivo e vincolante.
  3. Il Consiglio Comunale indice referendum consultivo su questioni di rilevanza generale:

            a: su richiesta di almeno il venti per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;

b: su richiesta della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali                      

  1. Il referendum è vincolante quando il Consiglio Comunale, con il provvedimento della sua indizione, assume l’obbligo di recepirne l’esito. Può essere richiesto con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
  2. Nel caso in cui il referendum vincolante provochi minori entrate o maggiori spese, contestualmente alla sua indizione vanno deliberate la previsione di variazione di bilancio e la copertura finanziaria.
  3. La richiesta di referendum è formalizzata in una proposta di deliberazione contenente il quesito referendario, accompagnata da una relazione che illustri i motivi del ricorso al referendum e la finalità dello stesso. La proposta viene iscritta all'O.d.G. della prima seduta consiliare utile e, comunque, deve essere esaminata non oltre il trentesimo giorno successivo alla sua presentazione. Essa deve essere munita, sotto pena di decadenza, della attestazione di copertura finanziaria in ordine alle spese referendarie, o contenere la relativa variazione di bilancio in caso di mancata o insufficiente disponibilità di fondi nel relativo capitolo di spesa.
  4. Il Sindaco, nei 30 giorni successivi a quello di acquisizione della esecutività della delibera consiliare di indizione del referendum, convoca, con proprio decreto, i comizi del popolo e costituisce l'Ufficio Comunale per il Referendum, al quale competono la preparazione, la direzione, la vigilanza e il controllo delle operazioni referendarie, nonché la decisione sui ricorsi e la proclamazione dell'esito del referendum.
  5. Le votazioni per il referendum devono svolgersi entro il novantesimo giorno dalla acquisita esecutività della delibera consiliare di indizione del referendum.
  6. Il referendum è valido se alla votazione partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
  7. Il regolamento determina le modalità per la raccolta, l’autenticazione e il controllo delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 34 – Iniziativa Popolare

  1. I Comitati Civici, le Libere Associazioni iscritte all'Albo comunale, o gruppi di elettori possono presentare proposte di deliberazione su materie di competenza comunale.
  1. La proposta di deliberazione, redatta nelle forme di legge, è sottoscritta, alternativamente:
    1. da un numero di elettori pari al numero di voti occorso nell'ultima tornata elettorale amministrativa per l'attribuzione di un seggio in Consiglio Comunale;
    2. dal presidente di un Comitato Civico di Zona su unanime deliberazione di tutti i componenti del Comitato stesso;
    3. dai rappresentanti di una Libera Associazione iscritta all'Albo
  2. Sulla proposta di deliberazione l'organo deliberante competente si esprime nella prima seduta successiva alla ricezione della proposta stessa.

CAPO II - DIRITTI DI ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

Art. 35 – Accesso e Partecipazione ai Procedimenti

  1. Il Comune attua strumenti e procedure semplificate per rendere immediato e diretto l'esercizio del diritto dei cittadini di accedere agli atti amministrativi e di partecipare ai procedimenti amministrativi che incidono sui loro diritti soggettivi ed interessi legittimi.
  2. Il Comune cura la redazione, la pubblicazione e la diffusione di testi contenenti lo Statuto e i regolamenti comunali.

 

CAPO III - TUTELA CIVICA

Art. 36 – Il Difensore Civico 

  1. Al fine di tutelare i cittadini nei confronti di comportamenti e provvedimenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dagli Uffici, il Consiglio Comunale può istituire l’ufficio del Difensore Civico.
  2. I requisiti, le candidature, le cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l’organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio sono come di seguito disciplinati:

a)      requisiti: il candidato deve essere in possesso di laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente; non deve essere stato candidato alla carica di Sindaco nella corrente consiliatura né a quella di consigliere comunale al Consiglio Comunale in carica; non deve avere incarichi di partecipazione alla amministrazione di Enti o Aziende controllate.dal Comune.

b)     candidature: le candidature vanno presentate all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale entro trenta giorni dall’affissione dell'avviso alla cittadinanza.

c)      cause di ineleggibilità: mancanza dei titoli richiesti di cui al presente articolo.

d)     cause di decadenza: perdita dei requisiti previsti dal presente articolo.

e)      prerogative: al difensore civico sono riconosciute le stesse prerogative dei consiglieri comunali.

f)       dotazione organica: per la dotazione organica, il Difensore Civico si avvarrà del personale assegnato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

g)     indennità: al Difensore Civico è assegnata una indennità mensile pari a quella riconosciuta al Vicesindaco.

h)      rapporti con il Consiglio Comunale: