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DEFINIZIONE
I programmi di
recupero urbano si presentano come strumento per
trasformare tessuti urbani consolidati e
degradati per favorire una più equilibrata
distribuzione dei servizi e delle infrastrutture
e migliorare la qualità ambientale e
architettonica dello spazio urbano, al fine di
eliminare le condizioni di abbandono e di
degrado edilizio, ambientale e sociale che
investono le aree urbanizzate.
OPPORTUNITA’
DELLO STRUMENTO
Verso la fine del
'93, in fase di delibera di programmazione
dell'edilizia residenziale pubblica, si verifica
un sostanziale cambiamento di rotta delle
politiche centrali che divengono vere e proprie
politiche urbane.
Il notevole salto
in avanti compiuto dall'Amministrazione risiede
nell'aver dato contenuti e procedure ai nuovi
strumenti complessi per la trasformazione di
parti di città e nell'aver spostato, di
conseguenza, la propria attenzione dal mondo
tradizionale dell'imprenditoria della casa
all'ente territoriale competente per la politica
urbana, il comune.
OBIETTIVI
I programmi di
recupero urbano si propongono di avviare, il
recupero edilizio e funzionale di ambiti urbani
specificatamente identificati attraverso
proposte unitarie che riguardano:
-
parti
significative delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
-
interventi di
edilizia non residenziale che contribuisco
al miglioramento della qualità della vita
nell'ambito considerato;
-
interventi di
edilizia residenziale che inneschino
processi di riqualificazione fisica
dell'ambito considerato.
Gli interventi,
distinti in pubblici e privati, riguardano in
particolare:
-
acquisizione
di immobili da destinare ad urbanizzazioni
primarie o secondarie o edilizia
residenziale pubblica mediante cessione
gratuita, cessione volontaria,
espropriazione, permuta, etc.;
-
realizzazione,
completamento ed adeguamento delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria;
-
opere di
sistemazione ambientale e di arredo urbano
delle aree e degli spazi pubblici;
-
risanamento
delle parti comuni dei fabbricati
residenziali;
-
opere di
manutenzione ordinaria, straordinaria,
restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia di fabbricati
residenziali e non residenziali;
-
realizzazione
o ampliamento di fabbricati residenziali e
non residenziali;
-
ristrutturazione urbanistica.
FINANZIAMENTI
I programmi di
recupero urbano sono finanziati con le risorse
di cui all'art.2, comma 2, della legge 179/92,
pari a mld.288. A tali risorse si vanno ad
aggiungere:
-
mld 300 di cui
all'art. 2, comma 63, lett.a) della legge
662./96 "Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica"
-
eventuali somme
non utilizzate per contributi sui programmi
ed interventi previsti dall'art.18 del
D.L.152/91, convertito con modificazioni in
legge 203/91
-
mld 120 di
risorse comunitarie per i programmi
presentati dai comuni inseriti negli elenchi
di cui all'obiettivo 1, aree depresse del
mezzogiorno, e all'obiettivo 2, zone in
declino industriale.
Possono
richiedere i finanziamenti:
-
i comuni con
popolazione superiore 300.000 abitanti ed i
comuni con essi confinanti ovvero ricadenti
in aree metropolitane da definirsi ai sensi
della legge 142/90;
-
i comuni
capoluogo di provincia;
-
gli altri
comuni qualora la proposta di programma
riguardi, per una percentuale significativa,
aree industriali dismesse;
-
i comuni
ricadenti in ambiti urbani sovracomunali
interessati da rilevanti fenomeni di
trasformazione economica.
SINERGIA
PUBBLICO/PRIVATO
L'apporto di risorse
private è reso possibile da accordi di
programma, conferenze di servizi, tra comune e
privati, in grado di assicurare decisioni in
tempi certi e accelerati.
Al soggetto privato è
però richiesto di contribuire finanziariamente
alla realizzazione di opere pubbliche in misura
ulteriore a quanto già previsto per legge e in
maniera proporzionale ai benefici economici che
consegue.
La misura di tale
contribuzione non è stabilita "a priori" ma deve
essere determinata dal comune attraverso
valutazioni che fanno capo a parametri di tipo
economico, ma che tengano prioritariamente conto
della propria strategia urbanistica. |