Approvato con atto
consiliare n.88 del 21.12.94
Articolo 1
Premessa
1.Le sempre
maggiori esigenze di assicurare l'incolumità dei cittadini da eventi
calamitosi-catastrofici,siano essi naturali che conseguenti
all'attività dell'uomo,esigono primariamente una organizzazione a
livello comunale con finalità di prevenire,nel limite del
possibile,eventi di rischio e di intervenire nel caso di
emergenza,con uomini e mezzi presenti nel territorio comunale di
pronto impiego,in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti
alla Prefettura.
Articolo 2
Istituzione nel
Comune del Centro Locale di Protezione Civile
1.E' istituito nel
Comune un Centro di Protezione Civile con lo scopo di prevedere le
possibili situazioni di emergenza che possono verificarsi nel Comune
per la sua posizione geografica o per gli insediamenti industriali
attivati in loco,e proporre e promuovere in caso di emergenza,tutti
quei provvedimenti necessari e di immediata attuazione da assumersi
al verificarsi dell'evento calamitoso.
Articolo 3
Autorità Comunale di
Protezione Civile
1.Il Sindaco,o suo
delegato,nella sua veste di Autorità di Governo,è preposto ai sensi
dell'art.16 del Regolamento di cui al D.P.R.6 febbraio 1981,n.66,alle
funzioni di organo locale di protezione civile e provvedere,con
tutti i mezzi a disposizione,agli interventi immediati,dandone
subito notizia al Prefetto.
2.Per ovvie ragioni
di assicurare sempre la presenza di un coordinatore di ogni attività
di protezione civile,il Sindaco può designare eventualmente anche un
terzo sostituto.
3.Nel presente
regolamento,quindi,il riferimento al Sindaco deve intendersi esteso
ai suoi delegati.
Articolo 4
Provvedimenti del
Sindaco per la difesa e la protezione del territorio e della
popolazione
1.Il Sindaco può
adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti
pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento
calamitoso,in primo luogo,ordinanze urgenti, anche verbali in caso
di precipitosa urgenza,di cui l'art.153 del T.U. legge comunale e
provinciale 4 febbraio 1915,n.148 ora art.55 legge comunale e
provinciale 3 marzo 1934,n.383.
2.In caso di
calamità la civica Amministrazione farà ricorso a tutte le norme
legislative che conferiscono poteri straordinari:
a)L.20 marzo 1865,n.2248,all.
E,sul contenzioso amministrativo.In forza all'art.7 il Sindaco,per
grave necessità pubblica,può disporre della proprietà privata.
Questi provvedimenti
del Sindaco sono definitivi e perciò contro di essi è ammesso il
ricorso gerarchico;
b)legge 25 giugno
1865,n.2359.Il secondo comma dell'art.71 dà il potere al Sindaco di
autorizzare l'occupazione temporanea di beni immobili in caso di
rottura di argini,di rovesciamento di ponti,e negli altri casi di
forza maggiore e di tale urgenza da non consentire neppure l'indugio
di avvertire il Prefetto;
c)legge 17 luglio
1872,n.6972.In base all'art.79,il Sindaco emette ordinanze di
urgenza per il ricovero di malati o feriti negli ospedali;
d)R.D. 8 dicembre
1933,n.1740.L'art.16 autorizza il Sindaco ad adottare provvedimenti
atti a tutelare la pubblica e privata incolumità in caso di minaccia
di rovina di muri e fabbricati fronteggianti le strade;
e)T.U. delle leggi
sanitarie 27 luglio 1934,n.1265 (217,222,224,258,325,326);
f)legge 23 dicembre
1978,n.833,art.13;
g)legge luglio
1966,n.615,art.13,comma II,e art.20 riguardante l'inquinamento
atmosferico.
Articolo 5
Comitato comunale di
Protezione Civile
1.Nell'ambito del
territorio comunale viene istituito un Comitato Locale di Protezione
Civile,composto da membri con particolari doti direttive e tecniche
e particolare conoscenza del territorio comunale,nominati dal
Sindaco quale organo locale di Protezione Civile.
2.L'incaricato sarà
assegnato con il criterio di volontarietà.
3.I designati
dovranno espressamente dichiarare di accettare la loro nomina ed
impegnarsi,con formale atto di impegno morale,ad intervenire a tutte
le riunioni disposte dal Sindaco e di intervenire in ogni proclamata
emergenza,portandosi immediatamente al Centro Operativo della
Protezione Civile del Comune.
4.La costituzione
del Comitato Comunale di Protezione Civile sarà fatta dal Sindaco
così come la sua nomina.
5.Il Comitato ha
durata di anni due ed i membri possono essere rieletti.
6.La mancata
partecipazione ingiustificata alle riunioni è motivo di decadenza.
Articolo 6
Funzionamento del
Comitato di Protezione Civile
1.Il Comitato
Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.)è presieduto dal
Sindaco,nella sua qualità di Ufficiale di Governo o da un suo
delegato.
2.Il Presidente
convoca il Comitato almeno due volte all'anno,in via
straordinaria,ogni qualvolta lo ritenga necessario o venga
richiesto,anche verbalmente,da almeno un terzo dei suoi membri.
3.In caso di urgenza
ed in vigenza di calamità,il comitato potrà essere convocato anche
verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente.
Articolo 7
Competenze del
Comitato di Protezione Civile
1.Compete al
Comitato ogni adempimento volto a dare esecuzione al presente
regolamento,ai programmi ed al Piano Comunale di Protezione Civile.
2.Verifica almeno
due volte l'anno la validità del Piano Comunale di Protezione Civile
e l'efficienza delle attrezzature disponibili per il servizio.
3.Collabora nei
lavori di formazione del Piano di Protezione Civile ed a quelli di
eventuali modifiche e aggiornamento.
4.Collabora
nell'individuazione di aree,edifici,risorse e mezzi che in qualche
modo rientrano nelle esigenze del Piano
5.Ai sensi dell'art.10
del presente Regolamento,presiede ad organizzare tutta la
popolazione attiva del Comune attraverso una educazione di massa a
cooperare in situazione di emergenza.
6.In caso di
calamità il Comitato si trasferisce presso il centro operativo e
presiede all'ambito della suddivisione degli incarichi assegnati dal
Presidente,a tutte le operazioni e agli interventi che,a seconda dei
casi,esigano una soluzione.
Articolo 8
Sede e centro
Operativo del Comitato di Protezione Civile
1.La sede del
Comitato Comunale della protezione civile è fissata presso
l'Assessorato alla Protezione Civile.
2.Il centro
operativo,invece, sarà possibilmente insediato in locali costruiti
in solido cemento armato o in buona muratura possibilmente
antisismica ed ubicato in area
sicura e facilmente
accessibile.
3.La sala riunioni
deve essere ampia adatta a contenere tutti i componenti del Comitato
ed il traffico che ivi convergerà per il caso di emergenza,di facile
accesso.
4.Un ampio
parcheggio adiacente deve consentire il movimento e la sosta di
veicoli.
5.La sala riunioni
arredata adeguatamente,e dotato di collegamento telefonico e di
apparecchiature in VHF e apparecchi CB.
6.Mezzi sostitutivi
della normale energia elettrica assicurano il funzionamento in caso
di black-out.
7.Carte geografiche
della provincia,cartografie e mappe del territorio comunale in scale
1:2000 arredano le pareti.
8.Una scorta di
materiale di cancelleria, block dei fonogrammi, moduli per le
ordinanze del Sindaco,precetti di requisizione,ecc.saranno
predisposti per ogni necessario uso.
9.Nella sala sono
custoditi i distintivi (bracciali od altri mezzi di riconoscimento)
per il personale addetto alla Protezione Civile.
10.Va vietato
l'ingresso ai non addetti al lavoro.
Articolo 9
Piano Comunale di
Protezione Civile
1.Il Piano Comunale
di Protezione Civile,redatto in base a caratteristiche ed esigenze
del territorio,è lo strumento documentale che evidenzia la complessa
organizzazione di Protezione Civile che occorre attivare per tempo
onde poter assicurare tutte quelle predisposizioni che,partendo
dalla completa conoscenza del territorio e dall'analisi dei rischi
ad esso connessi,consentono di fissare le procedure di allerta e la
reperibilità del personale,di indicare i mezzi e le risorse
comunali,di costituire squadre di soccorso e di intervento per il
ripristino dei servizi essenziali.
2.Il Sindaco
provvederà,con l'ausilio,la collaborazione e la consulenza degli
organismi amministrativi,tecnici,sanitari ed ,eventualmente,degli
operatori specifici esistenti nel territorio comunale,a predisporre
il progetto del Piano Comunale di Protezione Civile che sarà
approvato,con provvedimento del Sindaco stesso.
3.Il Piano potrà
essere variato ed aggiornato ogni qualvolta sia ritenuto necessario
ed opportuno.
Articolo 10
Personale comunale
addetto alla protezione civile
1.Tutta la
popolazione attiva del Comune sarà organizzata attraverso una
educazione di massa a cooperare in situazione di emergenza.
2.Presiede a detto
compito il Comitato di protezione civile.
3.In particolare,i
compiti specifici del Comitato Comunale saranno affidati,per quanto
possibile,ai dipendenti del Comune,per i quali l'art.28 del D.P.R. n.347/83,"Contratto
collettivo di lavoro per i dipendenti degli enti locali" prevede l'
obbligo della reperibilità e quindi la copertura dei compiti loro
assegnati 24 ore su 24.
4.Tra il personale
logistico del Piano si prevede l'utilizzo del personale di Polizia
Urbana,muniti di mezzi di locomozione del Comune.
5.Nel settore dei
servizi tecnici si prevede l'impiego del personale
tecnico,ausiliario e salariato,del Comune.
6.L'assegnazione dei
compiti va,possibilmente,effettuata sulla base del volontariato che
consente di fare assegnamento sulla predisposizione del personale al
servizio anziché sull'effetto dell'ordine di partecipazione.
7.E' fatto
obbligo,comunque,a tutti i dipendenti comunali,di ogni ordine e
grado,qualora la calamità sia palesemente rilevante,comunque in caso
di allarme,di convergere anche prima di specifico e particolare
invito degli organi preposti,presso il normale proprio posto di
lavoro o presso altro luogo di concentramento che fosse
tempestivamente comunicato.
8.Nel contempo,i
dirigenti,(Capi divisione,reparto,settore,servizi,ecc.)personalmente
o telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo possibile,prenderanno
contatto col centro operativo di protezione civile,per consultazione
e per ricevere gli ordini esecutivi che verranno loro impartiti.
Articolo 11
Volontariato
1.Attualmente le
norme sul volontariato sono:
-legge n.266/91-legge
n.225/92-D.P.R.n.613/94-C.P.C.M.n.1768 U-legge 26/11/94
2.E' confermata la
costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile di cui alla
delibera di C.C.n.62/92.
Articolo 12
Regolamentazione dei
rapporti con i volontari
1.I rapporti con i
volontari sono definiti con il regolamento di cui alla delibera di
C.C.n.62/92.
Articolo 13
Previsioni del Piano
1.Il piano dovrà fra
l'altro predeterminare oltre alla designazione della sede e
l'allestimento del centro operativo del Comitato di protezione
civile:
-un idoneo piazzale
per l'atterraggio o il decollo di eventuali elicotteri;
-idonei capannoni
dislocati in luoghi sicuri,da utilizzare quali magazzini per il
ricovero di materiale di soccorso in arrivo e partenza;
-locali idonei quali
scuole, palestre, alberghi, arre aperte, ecc., da destinare al
ricovero di sinistrati, anziani, salme, ecc.;
-ampio parcheggio
per il concentramento e la manovra per mezzi di soccorso;
-aree su cui erigere
tende o collocare roulottes.
Articolo 14
Stato di allarme
1.Lo stato di
allarme sarà comunicato alla sede comunale di protezione civile o
direttamente al Sindaco o altro amministratore in caso di chiusura
degli uffici, dai Carabinieri o dai Vigili del Fuoco o dai Vigili
Urbani,ecc.
2.Chiunque altro, in
ogni caso, rilevi, noti o supponga motivi di anormalità tale da fare
sorgere anche il solo sospetto di calamità, ha un dovere di
comunicare la cosa, con ogni mezzo a qualunque ufficio comunale di
Polizia, Autorità o persona di recapitare l'allarme al Sindaco o chi
per esso.
3.Chi riceve la
comunicazione accerterà la provenienza della notizia e ne informerà
il Sindaco o chi per esso.
4.Il Sindaco, preso
atto della notizia, costatata la situazione di pericolo, ne darà
immediata comunicazione al Prefetto e allerterà il responsabile del
servizio logistico perché disponga uomini e mezzi per l'eventuale
intervento.
Articolo 15
Stato di emergenza
1.Il
Sindaco,constatato l'evento calamitoso,dovrà dare immediatamente
comunicazione al Prefetto e disporre la convocazione del Comitato
Locale di Protezione Civile.
Articolo 16
Spesa per la
Protezione ed impegni di bilancio
1.Per l'espletamento
delle funzioni attribuite ai Comuni per la Protezione Civile,il
Comune dovrà ogni anno, attraverso il proprio bilancio, provvedere
ad un adeguato stanziamento per i fini di cui al presente
regolamento.
2.Può altresì
avvalersi di:
-contributi e/o
rimborsi nazionali e regionali;
-donazioni di
privati;
-eventuali altri
contributi.
Articolo17
Diffusione e
conservazione del regolamento
1.Il Piano ed i
regolamenti per la Protezione Civile verranno:
a)portati a
conoscenza della popolazione per pubblico avviso e con la permanente
e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'albo
comunale;
b)inviati in copia
ai seguenti organi ed uffici dove siano valutati con la maggiore
cura possibile e siano tutti in posizione di sicura e pronta
reperibilità in ogni momento:
-Ufficio del Sindaco
e sedi decentrate del Comune;
Comando di Polizia
Urbana;
-Comando locale dei
Carabinieri;
-Commissariato
locale della Polizia di Stato;
-Azienda Sanitaria
Locale;
-Prefettura e
Questura di Caserta;
-Dipartimento di
Protezione Civile c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri.
c)conservati nella
raccolta dei Regolamenti Comunali.