sandro pangione

protezione civile

   
       
       
     
 

 

 
 

 

Regolamento del gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile

 

Approvato con atto consiliare n.89 del 21.12.94  

Articolo 1

Istituzione

1.E' costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune o nei Comuni limitrofi, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali,nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione e soccorso.

2.Il gruppo può operare ogni qualvolta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritengano opportuno.  

Articolo 2

Adesione

1.L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o dell' Assessore delegato.

2.L' Assessore delegato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa attraverso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

3.I volontari ammessi sono muniti di tesserini di riconoscimento che ne certifichino le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

Articolo 3

Responsabile

1.Il Sindaco o l'Assessore è il responsabile unico del gruppo e possono nominare tra i componenti del Gruppo stesso uno o più coordinatori che hanno la responsabilità del Gruppo durante le sue attività.

2.Potranno altresì essere individuati dei responsabili tra i dipendenti comunali per il coordinamento delle attività.

Articolo 4

Sede

1.Il Comune individua idonei locali,sempre accessibili,ove installare la sala operativa,svolgere riunioni ed altre attività.

2.Il Comune istituisce,altresì,un Ufficio di Protezione Civile.

3.I coordinatori,gli impiegati comunali addetti all'ufficio e il Comando della Polizia Urbana sono i consegnatari di copia delle chiavi della sede.

Articolo 5

Addestramento

1.I volontari sono addestrati a cura del Comune e della Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,del Corpo Forestale dello Stato e da altri individuati dal Prefetto o dal Comune fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.  

Articolo 6

Squadre specializzate

1.All'interno del Gruppo possono essere formate squadre specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

2.Saranno nominati dai coordinatori,tra i volontari,dei capi squadra.

Articolo 7

Direzione degli interventi

1.Il Gruppo di emergenza opera alle dipendenze degli Organi Preposti alla direzione e al Coordinamento degli interventi.

Articolo 8

Partecipazione alle attività

1.Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività mensionate nell'art.1 con impegno,lealtà,senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

2.Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari del Gruppo di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né alcuna attività non autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Articolo 9

Equipaggiamento

1.Il Comune provvede ad equipaggiare i volontari per il vestiario,le attrezzature ed i mezzi necessari all'espletamento dei loro compiti istituzionali.

2.La sala radio sarà attrezzata con apparecchiature CB e VHF.

3.Tali apparecchiature, attrezzature e mezzi saranno custoditi e registrati da apposito personale scelto tra gli impiegati comunali addetto a tale servizio e tra i volontari.

4.Tutto dovrà essere custodito in idonei locali.

5.I volontari sono responsabili dei materiali loro affidati ed ogni eventuale manomissione o rottura sarà loro addebitata detraendo,però,dal costo d'origine una percentuale all'uopo stabilita in base all'usura dei materiali stessi.

Articolo 10

Garanzie

1.La Prefettura può integrare le dotazioni del Gruppo Comunale con equipaggiamento e mezzi speciali d'intervento che vengono all'uopo assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile.

2.Ai volontari vengono garantiti,ai sensi dell'art. 11 del D.L.159/84,convertito in Legge n.363/84, i seguenti benefici:

a)Mantenimento del posto di lavoro.

Al volontario impiegato in attività di addestramento o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro.

b)Mantenimento del trattamento economico e previdenziale.

Al volontario, per il periodo di impiego, viene garantito il trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro che ne faccia richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.Qualora si tratti di lavoratori autonomi viene ugualmente garantita una forma di rimborso per le giornate lavorative perdute.

c)Copertura assicurativa

I componenti del Gruppo sono coperti,obbligatoriamente durante l'impiego,da assicurazione stipulata dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile oppure dal Comune in caso di attivazione da parte del Comune stesso.

d)Rimborso delle spese sostenute.

Al Gruppo spetta sempre il rimborso delle spese sostenute durante l'attività di addestramento o di intervento. Il rimborso può essere attribuito per ciascun volontario nella misura che sarà stabilita a seconda dei casi dal Sindaco o dall'Assessore delegato o dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile sentita la Regione,sulla base del piano finanziario presentato dal gruppo ed approvato dal Sindaco o dall'Assessore delegato o dal Ministero a seconda dei casi.Dalla somma spettante a ciascun volontario viene detratta una quota in caso di mancata partecipazione non giustificata alle attività del Gruppo.

Articolo 11

Piano Comunale

1.I coordinatori del Gruppo dispongono e provvedono alla disposizione del Piano Comunale di Protezione Civile congiuntamente al Sindaco o all'Assessore delegato,all'Ufficio di Protezione Civile e all'Ufficio tecnico.

Articolo 12

Copertura finanziaria

1.Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la Protezione Civile,il Comune dovrà ogni anno attraverso il proprio bilancio provvedere ad un adeguato stanziamento per i fini di cui al presente regolamento.

Articolo 13

Finanziamenti

1.Per il finanziamento del Gruppo il Comune potrà altresì avvalersi di:

a)contributi e/o rimborsi nazionali e regionali;b)donazioni di privati;

c)eventuali altri contributi.

Articolo 14

Piano delle attività

1.Ogni anno le persone di cui all'art.11 redigono un piano di attività per i volontari con relativa previsione finanziaria da svolgere nell'anno successivo.

Articolo 15

Rispetto delle norme

1.I coordinatori del Gruppo sono garantiti del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

Articolo 16

Disposizioni finali

1.Per quanto non previsto dal presente regolamento sarà ritenuta valida la legislazione vigente.

2.L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo da parte di ogni singolo volontario.

3.Le infrazioni comportano la sospensione temporanea in via cauzionale attuate.su proposta dei responsabili del Gruppo dal Sindaco o dall'Assessore delegato,e per gravi motivi l'espulsione temporanea o definitiva dal gruppo Comunale.

Legge 225/92

In base alla legge 225/92 il Presidente del Consiglio dei Ministri è a capo del Servizio Nazionale di Protezione Civile. I Componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile sono:

Dipartimento della Protezione Civile

Amministrazioni               Regioni,Province                 Enti Nazionali e Territoriali

dello Stato centrali           Comuni e Comunità             Istituzioni e Organizzazioni

e periferiche                     Montane                               pubbliche e private

REGIONI

In base all'art.12 della legge 225/92,le Regioni:

Partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività di previsione e di prevenzione dei rischi nei soccorsi alle popolazioni                                                                          

Realizzano i programmi regionali di previsione e prevenzione sulla base delle indicazioni dei programmi nazionali.

PROVINCE

In base all'art.13 della legge 225/92,le Province:Rilevano,raccolgono ed elaborano i dati interessanti la Protezione Civile

Realizzano i programmi provinciali di previsione e prevenzione in armonia con i piani regionali e nazionali.

In ogni Provincia è istituito il Comitato Provinciale di Protezione Civile presieduto dal Presidente dell'Amministrazione  Provinciale o un suo delegato.Del Comitato fa parte un rappresentante del Prefetto.

IL PREFETTO

In base all'art.14 della legge 225/92 il Prefetto:

Predispone il piano per fronteggiare l'emergenza sul territorio provinciale.

In caso di un evento calamitoso che comporti l'intervento di mezzi straordinari, il Prefetto informa:

  il Dipartimento

              il Presidente della Giunta Regionale

              la Direzione Generale della Protezione Civile

              la Direzione del Servizio Antincendio del Ministero dell'Interno.

Assume la direzione unitaria dei Servizi d'Emergenza da attivare a livello provinciale con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati.

Adotta i provvedimenti necessari ad organizzare i primi soccorsi

COMUNE

In base all'art.15 della legge 225/92 ogni Comune:

Dovrebbe dotarsi di una struttura di Protezione Civile.

Il Sindaco è l' autorità comunale preposta.

Al Verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco:

Assume la direzione e il coordinamento dei soccorsi e di assistenza alle popolazioni colpite

Provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti,chiede l'intervento del Prefetto.

La Protezione Civile è un sistema di uomini e mezzi in grado di svolgere una efficace opera di previsione e prevenzione dei disastri,di intervento coordinato a favore delle popolazioni colpite e di ristabilimento delle condizioni ottimali di vita.

In base all'art.11 della legge 225/92 le strutture operative di Protezione Civile sono:

IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (quale componente fondamentale della Protezione Civile)

LE FORZE ARMATE

LE FORZE DI POLIZIA

IL CORPO FORESTALE DELLO STATO

I SERVIZI TECNICI NAZIONALI

I GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA SCIENTIFICA

LA CROCE ROSSA ITALIANA

LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI VOLONTARIATO

IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO (CNSA)

IL VOLONTARIO CHE PRESTA SOCCORSO

L' intervento del volontario che presta soccorso non sempre rientra nell'adempimento di norme prive di sanzioni,anzi può essere causa di danni a suo favore e a favore degli altri.  Infatti, in base a norme vigenti del codice penale e civile,il volontario può essere sottoposto a delle sanzioni relative al suo intervento,ma anche al suo non intervento.Infatti l' art.348 del c.p .afferma che l' intervento del volontario deve essere limitato,altrimenti rischia di esercitare mansione che non gli competono e commette il reato di esercizio abusivo di una professione.Ma in caso contrario nell'art.593 del c.p. il volontario può anche essere accusato del reato di omissione di soccorso per cui è prevista la pena detentiva o una ammenda;inoltre il volontario rispetto ad un semplice cittadino può anche essere punibile,in base all'art.328 del c.p.,del reato di rifiuto di atti di ufficio,e in base all'art.331,del reato di interruzione di pubblico servizio.Infatti il volontario che svolge attività di soccorso è gravato di una responsabilità maggiore,in quanto è tenuto espressamente a svolgere una specifica attività,una funzione che lo Stato ha in qualche maniera delegato e per la quale,aderendo ad una organizzazione,egli si è offerto in maniera spontanea e volontaria.In base a quanto detto,un cittadino che non interviene commette un reato,un volontario che agisce allo stesso modo compie tre reati.

Nel caso in cui il volontario presta soccorso,in base all'art.43 del c.p. il soccorritore potrà ricorrere in un denuncia per il reato di lesioni colpose e, sempre in base allo stesso articolo,di omicidio colposo se le condizioni del paziente sfociassero nel decesso dello stesso. Inoltre,in base all' art.610 del c.p.,l'operatore non può intervenire sulla vittima violandone la libertà personale senza il consenso dell' interessato o di coloro che ne hanno la responsabilità,per non incorrere nel reato di violenza privata.In base all'art.605 del c.p. per non incorrere nel reato di sequestro di persona,il soccorritore non potrà mai obbligare una persona a salire su di una autoambulanza o essere trasportata in ospedale se questi sia contrario in maniera palese.Un altro reato a rischio degli operatori del soccorso,è quello previsto dall'art.614 del c.p.,cioè la violazione di domicilio,nel caso il soccorritore si introduca,per prestare soccorso,in una abitazione altrui contro la volontà di coloro che hanno diritto di escluderlo da quel luogo

 
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