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Approvato con atto consiliare n.89 del 21.12.94
Articolo 1
Istituzione
1.E' costituito il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione
Civile cui possono aderire cittadini di ambo i sessi residenti
nel Comune o nei Comuni limitrofi, allo scopo di prestare la
loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali,nell'ambito
della Protezione Civile in attività di previsione e soccorso.
2.Il gruppo può operare ogni qualvolta il Sindaco o l'Assessore
delegato lo ritengano opportuno.
Articolo 2
Adesione
1.L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di
apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del
Sindaco o dell' Assessore delegato.
2.L' Assessore delegato individua le forme più opportune per
incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa attraverso
l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.
3.I volontari ammessi sono muniti di tesserini di riconoscimento
che ne certifichino le generalità, l'appartenenza al gruppo e la
qualifica.
Articolo 3
Responsabile
1.Il Sindaco o l'Assessore è il responsabile unico del gruppo e
possono nominare tra i componenti del Gruppo stesso uno o più
coordinatori che hanno la responsabilità del Gruppo durante le
sue attività.
2.Potranno altresì essere individuati dei responsabili tra i
dipendenti comunali per il coordinamento delle attività.
Articolo 4
Sede
1.Il Comune individua idonei locali,sempre accessibili,ove
installare la sala operativa,svolgere riunioni ed altre
attività.
2.Il Comune istituisce,altresì,un Ufficio di Protezione Civile.
3.I coordinatori,gli impiegati comunali addetti all'ufficio e il
Comando della Polizia Urbana sono i consegnatari di copia delle
chiavi della sede.
Articolo 5
Addestramento
1.I volontari sono addestrati a cura del Comune e della
Prefettura tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco,del Corpo Forestale dello Stato e da altri individuati dal
Prefetto o dal Comune fra gli Enti che per i compiti
istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.
Articolo 6
Squadre specializzate
1.All'interno del Gruppo possono essere formate squadre
specializzate in relazione ai principali rischi cui il
territorio è soggetto.
2.Saranno nominati dai coordinatori,tra i volontari,dei capi
squadra.
Articolo 7
Direzione degli interventi
1.Il Gruppo di emergenza opera alle dipendenze degli Organi
Preposti alla direzione e al Coordinamento degli interventi.
Articolo 8
Partecipazione alle attività
1.Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle
attività mensionate nell'art.1 con impegno,lealtà,senso di
responsabilità e spirito di collaborazione.
2.Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari del Gruppo
di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le
finalità indicate, né alcuna attività non autorizzata dal
Sindaco o dall'Assessore delegato.
Articolo 9
Equipaggiamento
1.Il Comune provvede ad equipaggiare i volontari per il
vestiario,le attrezzature ed i mezzi necessari all'espletamento
dei loro compiti istituzionali.
2.La sala radio sarà attrezzata con apparecchiature CB e VHF.
3.Tali apparecchiature, attrezzature e mezzi saranno custoditi e
registrati da apposito personale scelto tra gli impiegati
comunali addetto a tale servizio e tra i volontari.
4.Tutto dovrà essere custodito in idonei locali.
5.I volontari sono responsabili dei materiali loro affidati ed
ogni eventuale manomissione o rottura sarà loro addebitata
detraendo,però,dal costo d'origine una percentuale all'uopo
stabilita in base all'usura dei materiali stessi.
Articolo 10
Garanzie
1.La Prefettura può integrare le dotazioni del Gruppo Comunale
con equipaggiamento e mezzi speciali d'intervento che vengono
all'uopo assegnati dal Dipartimento della Protezione Civile.
2.Ai volontari vengono garantiti,ai sensi dell'art. 11 del
D.L.159/84,convertito in Legge n.363/84, i seguenti benefici:
a)Mantenimento del posto di lavoro.
Al volontario impiegato in attività di addestramento o in
interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo
di impiego, il mantenimento del posto di lavoro.
b)Mantenimento del trattamento economico e previdenziale.
Al volontario, per il periodo di impiego, viene garantito il
trattamento economico e previdenziale da parte del datore di
lavoro e al datore di lavoro che ne faccia richiesta viene
rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al
lavoratore.Qualora si tratti di lavoratori autonomi viene
ugualmente garantita una forma di rimborso per le giornate
lavorative perdute.
c)Copertura assicurativa
I componenti del Gruppo sono coperti,obbligatoriamente durante
l'impiego,da assicurazione stipulata dal Ministero per il
coordinamento della Protezione Civile oppure dal Comune in caso
di attivazione da parte del Comune stesso.
d)Rimborso delle spese sostenute.
Al Gruppo spetta sempre il rimborso delle spese sostenute
durante l'attività di addestramento o di intervento. Il rimborso
può essere attribuito per ciascun volontario nella misura che
sarà stabilita a seconda dei casi dal Sindaco o dall'Assessore
delegato o dal Ministero per il Coordinamento della Protezione
Civile sentita la Regione,sulla base del piano finanziario
presentato dal gruppo ed approvato dal Sindaco o dall'Assessore
delegato o dal Ministero a seconda dei casi.Dalla somma
spettante a ciascun volontario viene detratta una quota in caso
di mancata partecipazione non giustificata alle attività del
Gruppo.
Articolo 11
Piano Comunale
1.I coordinatori del Gruppo dispongono e provvedono alla
disposizione del Piano Comunale di Protezione Civile
congiuntamente al Sindaco o all'Assessore delegato,all'Ufficio
di Protezione Civile e all'Ufficio tecnico.
Articolo 12
Copertura finanziaria
1.Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la
Protezione Civile,il Comune dovrà ogni anno attraverso il
proprio bilancio provvedere ad un adeguato stanziamento per i
fini di cui al presente regolamento.
Articolo 13
Finanziamenti
1.Per il finanziamento del Gruppo il Comune potrà altresì
avvalersi di:
a)contributi e/o rimborsi nazionali e regionali;b)donazioni di
privati;
c)eventuali altri contributi.
Articolo 14
Piano delle attività
1.Ogni anno le persone di cui all'art.11 redigono un piano di
attività per i volontari con relativa previsione finanziaria da
svolgere nell'anno successivo.
Articolo 15
Rispetto delle norme
1.I coordinatori del Gruppo sono garantiti del rispetto e della
osservanza del presente regolamento.
Articolo 16
Disposizioni finali
1.Per quanto non previsto dal presente regolamento sarà ritenuta
valida la legislazione vigente.
2.L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento
condizionano l'appartenenza al Gruppo da parte di ogni singolo
volontario.
3.Le infrazioni comportano la sospensione temporanea in via
cauzionale attuate.su proposta dei responsabili del Gruppo dal
Sindaco o dall'Assessore delegato,e per gravi motivi
l'espulsione temporanea o definitiva dal gruppo Comunale.
Legge 225/92
In base alla legge 225/92 il Presidente del Consiglio dei
Ministri è a capo del Servizio Nazionale di Protezione Civile. I
Componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile sono:
Dipartimento della Protezione Civile
Amministrazioni Regioni,Province
Enti Nazionali e Territoriali
dello Stato centrali Comuni e Comunità
Istituzioni e Organizzazioni
e periferiche
Montane pubbliche e private
REGIONI
In base all'art.12 della legge 225/92,le Regioni:
Partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività
di previsione e di prevenzione dei rischi nei soccorsi alle
popolazioni
Realizzano i programmi regionali di previsione e prevenzione
sulla base delle indicazioni dei programmi nazionali.
PROVINCE
In base all'art.13 della legge 225/92,le
Province:Rilevano,raccolgono ed elaborano i dati interessanti la
Protezione Civile
Realizzano i programmi provinciali di previsione e prevenzione
in armonia con i piani regionali e nazionali.
In ogni Provincia è istituito il Comitato Provinciale di
Protezione Civile presieduto dal Presidente
dell'Amministrazione Provinciale o un suo delegato.Del Comitato
fa parte un rappresentante del Prefetto.
IL PREFETTO
In base all'art.14 della legge 225/92 il Prefetto:
Predispone il piano per fronteggiare l'emergenza sul territorio
provinciale.
In caso di un evento calamitoso che comporti l'intervento di
mezzi straordinari, il Prefetto informa:
il Dipartimento
il Presidente della Giunta Regionale
la Direzione Generale della Protezione Civile
la Direzione del Servizio Antincendio del
Ministero dell'Interno.
Assume la direzione unitaria dei Servizi d'Emergenza da attivare
a livello provinciale con gli interventi dei Sindaci dei Comuni
interessati.
Adotta i provvedimenti necessari ad organizzare i primi soccorsi
COMUNE
In base all'art.15 della legge 225/92 ogni Comune:
Dovrebbe dotarsi di una struttura di Protezione Civile.
Il Sindaco è l' autorità comunale preposta.
Al Verificarsi dell'emergenza, nell'ambito del territorio
comunale, il Sindaco:
Assume la direzione e il coordinamento dei soccorsi e di
assistenza alle popolazioni colpite
Provvede agli interventi necessari dandone immediata
comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta
Regionale.
Se i mezzi a disposizione non sono sufficienti,chiede
l'intervento del Prefetto.
La Protezione Civile è un sistema di uomini e mezzi in grado di
svolgere una efficace opera di previsione e prevenzione dei
disastri,di intervento coordinato a favore delle popolazioni
colpite e di ristabilimento delle condizioni ottimali di vita.
In base all'art.11 della legge 225/92 le strutture operative di
Protezione Civile sono:
IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (quale componente
fondamentale della Protezione Civile)
LE FORZE ARMATE
LE FORZE DI POLIZIA
IL CORPO FORESTALE DELLO STATO
I SERVIZI TECNICI NAZIONALI
I GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA SCIENTIFICA
LA CROCE ROSSA ITALIANA
LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
LE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DI VOLONTARIATO
IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO (CNSA)
IL VOLONTARIO CHE PRESTA SOCCORSO
L' intervento del volontario che presta soccorso non sempre
rientra nell'adempimento di norme prive di sanzioni,anzi può
essere causa di danni a suo favore e a favore degli altri.
Infatti, in base a norme vigenti del codice penale e civile,il
volontario può essere sottoposto a delle sanzioni relative al
suo intervento,ma anche al suo non intervento.Infatti l' art.348
del c.p .afferma che l' intervento del volontario deve essere
limitato,altrimenti rischia di esercitare mansione che non gli
competono e commette il reato di esercizio abusivo di una
professione.Ma in caso contrario nell'art.593 del c.p. il
volontario può anche essere accusato del reato di omissione di
soccorso per cui è prevista la pena detentiva o una
ammenda;inoltre il volontario rispetto ad un semplice cittadino
può anche essere punibile,in base all'art.328 del c.p.,del reato
di rifiuto di atti di ufficio,e in base all'art.331,del reato di
interruzione di pubblico servizio.Infatti il volontario che
svolge attività di soccorso è gravato di una responsabilità
maggiore,in quanto è tenuto espressamente a svolgere una
specifica attività,una funzione che lo Stato ha in qualche
maniera delegato e per la quale,aderendo ad una
organizzazione,egli si è offerto in maniera spontanea e
volontaria.In base a quanto detto,un cittadino che non
interviene commette un reato,un volontario che agisce allo
stesso modo compie tre reati.
Nel caso in cui il volontario presta soccorso,in base all'art.43
del c.p. il soccorritore potrà ricorrere in un denuncia per il
reato di lesioni colpose e, sempre in base allo stesso
articolo,di omicidio colposo se le condizioni del paziente
sfociassero nel decesso dello stesso. Inoltre,in base all'
art.610 del c.p.,l'operatore non può intervenire sulla vittima
violandone la libertà personale senza il consenso dell'
interessato o di coloro che ne hanno la responsabilità,per non
incorrere nel reato di violenza privata.In base all'art.605 del
c.p. per non incorrere nel reato di sequestro di persona,il
soccorritore non potrà mai obbligare una persona a salire su di
una autoambulanza o essere trasportata in ospedale se questi sia
contrario in maniera palese.Un altro reato a rischio degli
operatori del soccorso,è quello previsto dall'art.614 del
c.p.,cioè la violazione di domicilio,nel caso il soccorritore si
introduca,per prestare soccorso,in una abitazione altrui contro
la volontà di coloro che hanno diritto di escluderlo da quel
luogo |