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Approvato con atto consiliare n.88 del 21.12.94
Articolo 1
Premessa
1.Le sempre maggiori esigenze di assicurare l'incolumità dei
cittadini da eventi calamitosi-catastrofici,siano essi naturali
che conseguenti all'attività dell'uomo,esigono primariamente una
organizzazione a livello comunale con finalità di prevenire,nel
limite del possibile,eventi di rischio e di intervenire nel caso
di emergenza,con uomini e mezzi presenti nel territorio comunale
di pronto impiego,in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi
richiesti alla Prefettura.
Articolo 2
Istituzione nel Comune del Centro Locale di Protezione Civile
1.E' istituito nel Comune un Centro di Protezione Civile con lo
scopo di prevedere le possibili situazioni di emergenza che
possono verificarsi nel Comune per la sua posizione geografica o
per gli insediamenti industriali attivati in loco,e proporre e
promuovere in caso di emergenza,tutti quei provvedimenti
necessari e di immediata attuazione da assumersi al verificarsi
dell'evento calamitoso.
Articolo 3
Autorità Comunale di Protezione Civile
1.Il Sindaco,o suo delegato,nella sua veste di Autorità di
Governo,è preposto ai sensi dell'art.16 del Regolamento di cui
al D.P.R.6 febbraio 1981,n.66,alle funzioni di organo locale di
protezione civile e provvedere,con tutti i mezzi a
disposizione,agli interventi immediati,dandone subito notizia al
Prefetto.
2.Per ovvie ragioni di assicurare sempre la presenza di un
coordinatore di ogni attività di protezione civile,il Sindaco
può designare eventualmente anche un terzo sostituto.
3.Nel presente regolamento,quindi,il riferimento al Sindaco deve
intendersi esteso ai suoi delegati.
Articolo 4
Provvedimenti del Sindaco per la difesa e la protezione del
territorio e della popolazione
1.Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di
situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità
ovvero in caso di evento calamitoso,in primo luogo,ordinanze
urgenti, anche verbali in caso di precipitosa urgenza,di cui
l'art.153 del T.U. legge comunale e provinciale 4 febbraio
1915,n.148 ora art.55 legge comunale e provinciale 3 marzo
1934,n.383.
2.In caso di calamità la civica Amministrazione farà ricorso a
tutte le norme legislative che conferiscono poteri straordinari:
a)L.20 marzo 1865,n.2248,all. E,sul contenzioso
amministrativo.In forza all'art.7 il Sindaco,per grave necessità
pubblica,può disporre della proprietà privata.
Questi provvedimenti del Sindaco sono definitivi e perciò contro
di essi è ammesso il ricorso gerarchico;
b)legge 25 giugno 1865,n.2359.Il secondo comma dell'art.71 dà il
potere al Sindaco di autorizzare l'occupazione temporanea di
beni immobili in caso di rottura di argini,di rovesciamento di
ponti,e negli altri casi di forza maggiore e di tale urgenza da
non consentire neppure l'indugio di avvertire il Prefetto;
c)legge 17 luglio 1872,n.6972.In base all'art.79,il Sindaco
emette ordinanze di urgenza per il ricovero di malati o feriti
negli ospedali;
d)R.D. 8 dicembre 1933,n.1740.L'art.16 autorizza il Sindaco ad
adottare provvedimenti atti a tutelare la pubblica e privata
incolumità in caso di minaccia di rovina di muri e fabbricati
fronteggianti le strade;
e)T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934,n.1265
(217,222,224,258,325,326);
f)legge 23 dicembre 1978,n.833,art.13;
g)legge luglio 1966,n.615,art.13,comma II,e art.20 riguardante
l'inquinamento atmosferico.
Articolo 5
Comitato comunale di Protezione Civile
1.Nell'ambito del territorio comunale viene istituito un
Comitato Locale di Protezione Civile,composto da membri con
particolari doti direttive e tecniche e particolare conoscenza
del territorio comunale,nominati dal Sindaco quale organo locale
di Protezione Civile.
2.L'incaricato sarà assegnato con il criterio di volontarietà.
3.I designati dovranno espressamente dichiarare di accettare la
loro nomina ed impegnarsi,con formale atto di impegno morale,ad
intervenire a tutte le riunioni disposte dal Sindaco e di
intervenire in ogni proclamata emergenza,portandosi
immediatamente al Centro Operativo della Protezione Civile del
Comune.
4.La costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile
sarà fatta dal Sindaco così come la sua nomina.
5.Il Comitato ha durata di anni due ed i membri possono essere
rieletti.
6.La mancata partecipazione ingiustificata alle riunioni è
motivo di decadenza.
Articolo 6
Funzionamento del Comitato di Protezione Civile
1.Il Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.)è
presieduto dal Sindaco,nella sua qualità di Ufficiale di Governo
o da un suo delegato.
2.Il Presidente convoca il Comitato almeno due volte all'anno,in
via straordinaria,ogni qualvolta lo ritenga necessario o venga
richiesto,anche verbalmente,da almeno un terzo dei suoi membri.
3.In caso di urgenza ed in vigenza di calamità,il comitato potrà
essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta
permanente.
Articolo 7
Competenze del Comitato di Protezione Civile
1.Compete al Comitato ogni adempimento volto a dare esecuzione
al presente regolamento,ai programmi ed al Piano Comunale di
Protezione Civile.
2.Verifica almeno due volte l'anno la validità del Piano
Comunale di Protezione Civile e l'efficienza delle attrezzature
disponibili per il servizio.
3.Collabora nei lavori di formazione del Piano di Protezione
Civile ed a quelli di eventuali modifiche e aggiornamento.
4.Collabora nell'individuazione di aree,edifici,risorse e mezzi
che in qualche modo rientrano nelle esigenze del Piano
5.Ai sensi dell'art.10 del presente Regolamento,presiede ad
organizzare tutta la popolazione attiva del Comune attraverso
una educazione di massa a cooperare in situazione di emergenza.
6.In caso di calamità il Comitato si trasferisce presso il
centro operativo e presiede all'ambito della suddivisione degli
incarichi assegnati dal Presidente,a tutte le operazioni e agli
interventi che,a seconda dei casi,esigano una soluzione.
Articolo 8
Sede e centro Operativo del Comitato di Protezione Civile
1.La sede del Comitato Comunale della protezione civile è
fissata presso l'Assessorato alla Protezione Civile.
2.Il centro operativo,invece, sarà possibilmente insediato in
locali costruiti in solido cemento armato o in buona muratura
possibilmente antisismica ed ubicato in area
sicura e facilmente accessibile.
3.La sala riunioni deve essere ampia adatta a contenere tutti i
componenti del Comitato ed il traffico che ivi convergerà per il
caso di emergenza,di facile accesso.
4.Un ampio parcheggio adiacente deve consentire il movimento e
la sosta di veicoli.
5.La sala riunioni arredata adeguatamente,e dotato di
collegamento telefonico e di apparecchiature in VHF e apparecchi
CB.
6.Mezzi sostitutivi della normale energia elettrica assicurano
il funzionamento in caso di black-out.
7.Carte geografiche della provincia,cartografie e mappe del
territorio comunale in scale 1:2000 arredano le pareti.
8.Una scorta di materiale di cancelleria, block dei fonogrammi,
moduli per le ordinanze del Sindaco,precetti di requisizione,ecc.saranno
predisposti per ogni necessario uso.
9.Nella sala sono custoditi i distintivi (bracciali od altri
mezzi di riconoscimento) per il personale addetto alla
Protezione Civile.
10.Va vietato l'ingresso ai non addetti al lavoro.
Articolo 9
Piano Comunale di Protezione Civile
1.Il Piano Comunale di Protezione Civile,redatto in base a
caratteristiche ed esigenze del territorio,è lo strumento
documentale che evidenzia la complessa organizzazione di
Protezione Civile che occorre attivare per tempo onde poter
assicurare tutte quelle predisposizioni che,partendo dalla
completa conoscenza del territorio e dall'analisi dei rischi ad
esso connessi,consentono di fissare le procedure di allerta e la
reperibilità del personale,di indicare i mezzi e le risorse
comunali,di costituire squadre di soccorso e di intervento per
il ripristino dei servizi essenziali.
2.Il Sindaco provvederà,con l'ausilio,la collaborazione e la
consulenza degli organismi amministrativi,tecnici,sanitari ed
,eventualmente,degli operatori specifici esistenti nel
territorio comunale,a predisporre il progetto del Piano Comunale
di Protezione Civile che sarà approvato,con provvedimento del
Sindaco stesso.
3.Il Piano potrà essere variato ed aggiornato ogni qualvolta sia
ritenuto necessario ed opportuno.
Articolo 10
Personale comunale addetto alla protezione civile
1.Tutta la popolazione attiva del Comune sarà organizzata
attraverso una educazione di massa a cooperare in situazione di
emergenza.
2.Presiede a detto compito il Comitato di protezione civile.
3.In particolare,i compiti specifici del Comitato Comunale
saranno affidati,per quanto possibile,ai dipendenti del
Comune,per i quali l'art.28 del D.P.R. n.347/83,"Contratto
collettivo di lavoro per i dipendenti degli enti locali" prevede
l' obbligo della reperibilità e quindi la copertura dei compiti
loro assegnati 24 ore su 24.
4.Tra il personale logistico del Piano si prevede l'utilizzo del
personale di Polizia Urbana,muniti di mezzi di locomozione del
Comune.
5.Nel settore dei servizi tecnici si prevede l'impiego del
personale tecnico,ausiliario e salariato,del Comune.
6.L'assegnazione dei compiti va,possibilmente,effettuata sulla
base del volontariato che consente di fare assegnamento sulla
predisposizione del personale al servizio anziché sull'effetto
dell'ordine di partecipazione.
7.E' fatto obbligo,comunque,a tutti i dipendenti comunali,di
ogni ordine e grado,qualora la calamità sia palesemente
rilevante,comunque in caso di allarme,di convergere anche prima
di specifico e particolare invito degli organi preposti,presso
il normale proprio posto di lavoro o presso altro luogo di
concentramento che fosse tempestivamente comunicato.
8.Nel contempo,i dirigenti,(Capi
divisione,reparto,settore,servizi,ecc.)personalmente o
telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo
possibile,prenderanno contatto col centro operativo di
protezione civile,per consultazione e per ricevere gli ordini
esecutivi che verranno loro impartiti.
Articolo 11
Volontariato
1.Attualmente le norme sul volontariato sono:
-legge n.266/91-legge n.225/92-D.P.R.n.613/94-C.P.C.M.n.1768
U-legge 26/11/94
2.E' confermata la costituzione del Gruppo Comunale di
Protezione Civile di cui alla delibera di C.C.n.62/92.
Articolo 12
Regolamentazione dei rapporti con i volontari
1.I rapporti con i volontari sono definiti con il regolamento di
cui alla delibera di C.C.n.62/92.
Articolo 13
Previsioni del Piano
1.Il piano dovrà fra l'altro predeterminare oltre alla
designazione della sede e l'allestimento del centro operativo
del Comitato di protezione civile:
-un idoneo piazzale per l'atterraggio o il decollo di eventuali
elicotteri;
-idonei capannoni dislocati in luoghi sicuri,da utilizzare quali
magazzini per il ricovero di materiale di soccorso in arrivo e
partenza;
-locali idonei quali scuole, palestre, alberghi, arre aperte,
ecc., da destinare al ricovero di sinistrati, anziani, salme,
ecc.;
-ampio parcheggio per il concentramento e la manovra per mezzi
di soccorso;
-aree su cui erigere tende o collocare roulottes.
Articolo 14
Stato di allarme
1.Lo stato di allarme sarà comunicato alla sede comunale di
protezione civile o direttamente al Sindaco o altro
amministratore in caso di chiusura degli uffici, dai Carabinieri
o dai Vigili del Fuoco o dai Vigili Urbani,ecc.
2.Chiunque altro, in ogni caso, rilevi, noti o supponga motivi
di anormalità tale da fare sorgere anche il solo sospetto di
calamità, ha un dovere di comunicare la cosa, con ogni mezzo a
qualunque ufficio comunale di Polizia, Autorità o persona di
recapitare l'allarme al Sindaco o chi per esso.
3.Chi riceve la comunicazione accerterà la provenienza della
notizia e ne informerà il Sindaco o chi per esso.
4.Il Sindaco, preso atto della notizia, costatata la situazione
di pericolo, ne darà immediata comunicazione al Prefetto e
allerterà il responsabile del servizio logistico perché disponga
uomini e mezzi per l'eventuale intervento.
Articolo 15
Stato di emergenza
1.Il Sindaco,constatato l'evento calamitoso,dovrà dare
immediatamente comunicazione al Prefetto e disporre la
convocazione del Comitato Locale di Protezione Civile.
Articolo 16
Spesa per la Protezione ed impegni di bilancio
1.Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la
Protezione Civile,il Comune dovrà ogni anno, attraverso il
proprio bilancio, provvedere ad un adeguato stanziamento per i
fini di cui al presente regolamento.
2.Può altresì avvalersi di:
-contributi e/o rimborsi nazionali e regionali;
-donazioni di privati;
-eventuali altri contributi.
Articolo17
Diffusione e conservazione del regolamento
1.Il Piano ed i regolamenti per la Protezione Civile verranno:
a)portati a conoscenza della popolazione per pubblico avviso e
con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito
settore dell'albo comunale;
b)inviati in copia ai seguenti organi ed uffici dove siano
valutati con la maggiore cura possibile e siano tutti in
posizione di sicura e pronta reperibilità in ogni momento:
-Ufficio del Sindaco e sedi decentrate del Comune;
Comando di Polizia Urbana;
-Comando locale dei Carabinieri;
-Commissariato locale della Polizia di Stato;
-Azienda Sanitaria Locale;
-Prefettura e Questura di Caserta;
-Dipartimento di Protezione Civile c/o Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
c)conservati nella raccolta dei Regolamenti Comunali. |