sandro pangione

protezione civile

   
       
       
     
 

 

 
 

 

Regolamento di Protezione Civile

Approvato con atto consiliare n.88 del 21.12.94

Articolo 1

Premessa

1.Le sempre maggiori esigenze di assicurare l'incolumità dei cittadini da eventi calamitosi-catastrofici,siano essi naturali che conseguenti all'attività dell'uomo,esigono primariamente una organizzazione a livello comunale con finalità di prevenire,nel limite del possibile,eventi di rischio e di intervenire nel caso di emergenza,con uomini e mezzi presenti nel territorio comunale di pronto impiego,in attesa dell'arrivo di eventuali soccorsi richiesti alla Prefettura.

Articolo 2

Istituzione nel Comune del Centro Locale di Protezione Civile

1.E' istituito nel Comune un Centro di Protezione Civile con lo scopo di prevedere le possibili situazioni di emergenza che possono verificarsi nel Comune per la sua posizione geografica o per gli insediamenti industriali attivati in loco,e proporre e promuovere in caso di emergenza,tutti quei provvedimenti necessari e di immediata attuazione da assumersi al verificarsi dell'evento calamitoso.

Articolo 3

Autorità Comunale di Protezione Civile

1.Il Sindaco,o suo delegato,nella sua veste di Autorità di Governo,è preposto ai sensi dell'art.16 del Regolamento di cui al D.P.R.6 febbraio 1981,n.66,alle funzioni di organo locale di protezione civile e provvedere,con tutti i mezzi a disposizione,agli interventi immediati,dandone subito notizia al Prefetto.

2.Per ovvie ragioni di assicurare sempre la presenza di un coordinatore di ogni attività di protezione civile,il Sindaco può designare eventualmente anche un terzo sostituto.

3.Nel presente regolamento,quindi,il riferimento al Sindaco deve intendersi esteso ai suoi delegati.

Articolo 4

Provvedimenti del Sindaco per la difesa e la protezione del territorio e della popolazione

1.Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso,in primo luogo,ordinanze urgenti, anche verbali in caso di precipitosa urgenza,di cui l'art.153 del T.U. legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915,n.148 ora art.55 legge comunale e provinciale 3 marzo 1934,n.383.

2.In caso di calamità la civica Amministrazione farà ricorso a tutte le norme legislative che conferiscono poteri straordinari:

a)L.20 marzo 1865,n.2248,all. E,sul contenzioso amministrativo.In forza all'art.7 il Sindaco,per grave necessità pubblica,può disporre della proprietà privata.

Questi provvedimenti del Sindaco sono definitivi e perciò contro di essi è ammesso il ricorso gerarchico;

b)legge 25 giugno 1865,n.2359.Il secondo comma dell'art.71 dà il potere al Sindaco di autorizzare l'occupazione temporanea di beni immobili in caso di rottura di argini,di rovesciamento di ponti,e negli altri casi di forza maggiore e di tale urgenza da non consentire neppure l'indugio di avvertire il Prefetto;

c)legge 17 luglio 1872,n.6972.In base all'art.79,il Sindaco emette ordinanze di urgenza per il ricovero di malati o feriti negli ospedali;

d)R.D. 8 dicembre 1933,n.1740.L'art.16 autorizza il Sindaco ad adottare provvedimenti atti a tutelare la pubblica e privata incolumità in caso di minaccia di rovina di muri e fabbricati fronteggianti le strade;

e)T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934,n.1265 (217,222,224,258,325,326);

f)legge 23 dicembre 1978,n.833,art.13;

g)legge luglio 1966,n.615,art.13,comma II,e art.20 riguardante l'inquinamento atmosferico.

Articolo 5

Comitato comunale di Protezione Civile

1.Nell'ambito del territorio comunale viene istituito un Comitato Locale di Protezione Civile,composto da membri con particolari doti direttive e tecniche e particolare conoscenza del territorio comunale,nominati dal Sindaco quale organo locale di Protezione Civile.

2.L'incaricato sarà assegnato con il criterio di volontarietà.

3.I designati dovranno espressamente dichiarare di accettare la loro nomina ed impegnarsi,con formale atto di impegno morale,ad intervenire a tutte le riunioni disposte dal Sindaco e di intervenire in ogni proclamata emergenza,portandosi immediatamente al Centro Operativo della Protezione Civile del Comune.

4.La costituzione del Comitato Comunale di Protezione Civile sarà fatta dal Sindaco così come la sua nomina.

5.Il Comitato ha durata di anni due ed i membri possono essere rieletti.

6.La mancata partecipazione ingiustificata alle riunioni è motivo di decadenza.

Articolo 6

Funzionamento del Comitato di Protezione Civile

1.Il Comitato Comunale di Protezione Civile (C.C.P.C.)è presieduto dal Sindaco,nella sua qualità di Ufficiale di Governo o da un suo delegato.

2.Il Presidente convoca il Comitato almeno due volte all'anno,in via straordinaria,ogni qualvolta lo ritenga necessario o venga richiesto,anche verbalmente,da almeno un terzo dei suoi membri.

3.In caso di urgenza ed in vigenza di calamità,il comitato potrà essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente.

Articolo 7

Competenze del Comitato di Protezione Civile

1.Compete al Comitato ogni adempimento volto a dare esecuzione al presente regolamento,ai programmi ed al Piano Comunale di Protezione Civile.

2.Verifica almeno due volte l'anno la validità del Piano Comunale di Protezione Civile e l'efficienza delle attrezzature disponibili per il servizio.

3.Collabora nei lavori di formazione del Piano di Protezione Civile ed a quelli di eventuali modifiche e aggiornamento.

4.Collabora nell'individuazione di aree,edifici,risorse e mezzi che in qualche modo rientrano nelle esigenze del Piano

5.Ai sensi dell'art.10 del presente Regolamento,presiede ad organizzare tutta la popolazione attiva del Comune attraverso una educazione di massa a cooperare in situazione di emergenza.

6.In caso di calamità il Comitato si trasferisce presso il centro operativo e presiede all'ambito della suddivisione degli incarichi assegnati dal Presidente,a tutte le operazioni e agli interventi che,a seconda dei casi,esigano una soluzione.

Articolo 8

Sede e centro Operativo del Comitato di Protezione Civile

1.La sede del Comitato Comunale della protezione civile è fissata presso l'Assessorato alla Protezione Civile.

2.Il centro operativo,invece, sarà possibilmente insediato in locali costruiti in solido cemento armato o in buona muratura possibilmente antisismica ed ubicato in area

sicura e facilmente accessibile.

3.La sala riunioni deve essere ampia adatta a contenere tutti i componenti del Comitato ed il traffico che ivi convergerà per il caso di emergenza,di facile accesso.

4.Un ampio parcheggio adiacente deve consentire il movimento e la sosta di veicoli.

5.La sala riunioni arredata adeguatamente,e dotato di collegamento telefonico e di apparecchiature in VHF e apparecchi CB.

6.Mezzi sostitutivi della normale energia elettrica assicurano il funzionamento in caso di black-out.

7.Carte geografiche della provincia,cartografie e mappe del territorio comunale in scale 1:2000 arredano le pareti.

8.Una scorta di materiale di cancelleria, block dei fonogrammi, moduli per le ordinanze del Sindaco,precetti di requisizione,ecc.saranno predisposti per ogni necessario uso.

9.Nella sala sono custoditi i distintivi (bracciali od altri mezzi di riconoscimento) per il personale addetto alla Protezione Civile.

10.Va vietato l'ingresso ai non addetti al lavoro.

Articolo 9

Piano Comunale di Protezione Civile

1.Il Piano Comunale di Protezione Civile,redatto in base a caratteristiche ed esigenze del territorio,è lo strumento documentale che evidenzia la complessa organizzazione di Protezione Civile che occorre attivare per tempo onde poter assicurare tutte quelle predisposizioni che,partendo dalla completa conoscenza del territorio e dall'analisi dei rischi ad esso connessi,consentono di fissare le procedure di allerta e la reperibilità del personale,di indicare i mezzi e le risorse comunali,di costituire squadre di soccorso e di intervento per il ripristino dei servizi essenziali.

2.Il Sindaco provvederà,con l'ausilio,la collaborazione e la consulenza degli organismi amministrativi,tecnici,sanitari ed ,eventualmente,degli operatori specifici esistenti nel territorio comunale,a predisporre il progetto del Piano Comunale di Protezione Civile che sarà approvato,con provvedimento del Sindaco stesso.

3.Il Piano potrà essere variato ed aggiornato ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno.

Articolo 10

Personale comunale addetto alla protezione civile

1.Tutta la popolazione attiva del Comune sarà organizzata attraverso una educazione di massa a cooperare in situazione di emergenza.

2.Presiede a detto compito il Comitato di protezione civile.

3.In particolare,i compiti specifici del Comitato Comunale saranno affidati,per quanto possibile,ai dipendenti del Comune,per i quali l'art.28 del D.P.R. n.347/83,"Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli enti locali" prevede l' obbligo della reperibilità e quindi la copertura dei compiti loro assegnati 24 ore su 24.

4.Tra il personale logistico del Piano si prevede l'utilizzo del personale di Polizia Urbana,muniti di mezzi di locomozione del Comune.

5.Nel settore dei servizi tecnici si prevede l'impiego del personale tecnico,ausiliario e salariato,del Comune.

6.L'assegnazione dei compiti va,possibilmente,effettuata sulla base del volontariato che consente di fare assegnamento sulla predisposizione del personale al servizio anziché sull'effetto dell'ordine di partecipazione.

7.E' fatto obbligo,comunque,a tutti i dipendenti comunali,di ogni ordine e grado,qualora la calamità sia palesemente rilevante,comunque in caso di allarme,di convergere anche prima di specifico e particolare invito degli organi preposti,presso il normale proprio posto di lavoro o presso altro luogo di concentramento che fosse tempestivamente comunicato.

8.Nel contempo,i dirigenti,(Capi divisione,reparto,settore,servizi,ecc.)personalmente o telefonicamente o con qualsiasi altro mezzo possibile,prenderanno contatto col centro operativo di protezione civile,per consultazione e per ricevere gli ordini esecutivi che verranno loro impartiti.

Articolo 11

Volontariato

1.Attualmente le norme sul volontariato sono:

-legge n.266/91-legge n.225/92-D.P.R.n.613/94-C.P.C.M.n.1768 U-legge 26/11/94

2.E' confermata la costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile di cui alla delibera di C.C.n.62/92.

Articolo 12

Regolamentazione dei rapporti con i volontari

1.I rapporti con i volontari sono definiti con il regolamento di cui alla delibera di C.C.n.62/92.

Articolo 13

Previsioni del Piano

1.Il piano dovrà fra l'altro predeterminare oltre alla designazione della sede e l'allestimento del centro operativo del Comitato di protezione civile:

-un idoneo piazzale per l'atterraggio o il decollo di eventuali elicotteri;

-idonei capannoni dislocati in luoghi sicuri,da utilizzare quali magazzini per il ricovero di materiale di soccorso in arrivo e partenza;

-locali idonei quali scuole, palestre, alberghi, arre aperte, ecc., da destinare al ricovero di sinistrati, anziani, salme, ecc.;

-ampio parcheggio per il concentramento e la manovra per mezzi di soccorso;

-aree su cui erigere tende o collocare roulottes.

Articolo 14

Stato di allarme

1.Lo stato di allarme sarà comunicato alla sede comunale di protezione civile o direttamente al Sindaco o altro amministratore in caso di chiusura degli uffici, dai Carabinieri o dai Vigili del Fuoco o dai Vigili Urbani,ecc.

2.Chiunque altro, in ogni caso, rilevi, noti o supponga motivi di anormalità tale da fare sorgere anche il solo sospetto di calamità, ha un dovere di comunicare la cosa, con ogni mezzo a qualunque ufficio comunale di Polizia, Autorità o persona di recapitare l'allarme al Sindaco o chi per esso.

3.Chi riceve la comunicazione accerterà la provenienza della notizia e ne informerà il Sindaco o chi per esso.

4.Il Sindaco, preso atto della notizia, costatata la situazione di pericolo, ne darà immediata comunicazione al Prefetto e allerterà il responsabile del servizio logistico perché disponga uomini e mezzi per l'eventuale intervento.

Articolo 15

Stato di emergenza

1.Il Sindaco,constatato l'evento calamitoso,dovrà dare immediatamente comunicazione al Prefetto e disporre la convocazione del Comitato Locale di Protezione Civile. 

Articolo 16

Spesa per la Protezione ed impegni di bilancio

1.Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai Comuni per la Protezione Civile,il Comune dovrà ogni anno, attraverso il proprio bilancio, provvedere ad un adeguato stanziamento per i fini di cui al presente regolamento.

2.Può altresì avvalersi di:

-contributi e/o rimborsi nazionali e regionali;

-donazioni di privati;

-eventuali altri contributi.

Articolo17

Diffusione e conservazione del regolamento

1.Il Piano ed i regolamenti per la Protezione Civile verranno:

a)portati a conoscenza della popolazione per pubblico avviso e con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'albo comunale;

b)inviati in copia ai seguenti organi ed uffici dove siano valutati con la maggiore cura possibile e siano tutti in posizione di sicura e pronta reperibilità in ogni momento:

-Ufficio del Sindaco e sedi decentrate del Comune;

Comando di Polizia Urbana;

-Comando locale dei Carabinieri;

-Commissariato locale della Polizia di Stato;

-Azienda Sanitaria Locale;

-Prefettura e Questura di Caserta;

-Dipartimento di Protezione Civile c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri.

c)conservati nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

 
 
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