Il Programma sarà attuato in
ottemperanza della legislazione vigente in materia edilizia
recependo, in particolare le disposizioni contenute nell’art. 5
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -
contribuendo ad attivare lo sportello unico per l’edilizia, una
misura funzionale all’accelerazione delle procedure previste.
Tale ufficio provvederà in
particolare:
a) alla ricezione delle denunce di
inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di
costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in
materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di
agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai
sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle
materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un
archivio informatico contenente i necessari elementi normativi,
che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche
in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari
per lo svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo stato del
loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni
utili disponibili;
d) all’adozione, nelle medesime
materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonché delle norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei permessi di
costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle
certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le
determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo
comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti tra
l’amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento
edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare
riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della
parte II del testo unico.
Per quanto riguarda le altre
procedure individuate dal Programma, ed in particolare quelle di
evidenza pubblica, la selezione dei soggetti privati verrà
effettuata attraverso Bandi opportunamente pubblicizzati i cui
criteri verranno puntualmente stabiliti nel successivo studio di
fattibilità.
Gli interventi integrati
pubblico/privati di riqualificazione nelle aree oggetto del PI
sono concepiti, in ogni caso, con una impostazione secondo la
quale, delegando totalmente ai privati l'attuazione e i relativi
oneri, il ruolo comunale si estrinseca nella concertazione e
nella agevolazione di interventi su aree od immobili privati e
destinati a rimanere tali, che abbiano però:
-
valenza di riordino urbanistico ed edilizio;
-
rilevanza nell'abbattimento di carenze funzionali presenti nella
zona.
In favore delle iniziative dei
privati potranno entrare in gioco appropriati interventi di
adeguamento di previsioni urbanistiche, secondo una logica di
conseguimento di obiettivi concreti di riqualificazione e
secondo il principio che alla eventuale valorizzazione di aree
od immobili derivante da varianti urbanistiche dovrà
corrispondere una utilità collettiva, così come all'eventuale
penalizzazione (nel caso delle demolizioni) dovrà fare riscontro
una congrua incentivazione.
Le incentivazioni, individuate
attraverso la concertazione pubblico-privato, dovranno essere
tradotte in rapporti convenzionali vincolanti, da definirsi
previamente rispetto alla adozione delle varianti.