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La legge istitutiva
dell'autocertificazione, prevede che l'autocertificazione deve
essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la
"dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la
stessa non è contenuta in una istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione
dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti
pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e
funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da
quello di residenza, nonché dal funzionario competente a
ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal
gestore di pubblici servizi.
l'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corrisposta dal
cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per
legge, dall'imposta.
(Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di
bollo: pensionistico, assegni familiari, leva militare,
iscrizione liste di collocamento, ecc.
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