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Si possono
"autocertificare":
A) Con dichiarazioni sostitutive di
certificazioni:
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la data e il luogo di nascita
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la residenza
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la cittadinanza
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il godimento dei diritti politici
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lo stato civile (celibe/nubile,
coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
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lo stato di famiglia
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l'esistenza in vita
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la nascita del figlio
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il decesso del coniuge, dell'ascendente
o del discendente
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la posizione agli effetti degli obblighi
militari
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l'iscrizione in albi o elenchi tenuti
dalla pubblica amministrazione
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titolo di studio o qualifica
professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualifica tecnica
-
situazione reddituale ed economica,
anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di
specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto; assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del
tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato
-
stato di disoccupazione; qualità di
pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di
casalinga
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qualifica di legale rappresentante di
persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili
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iscrizione presso associazioni o
formazioni sociali di qualsiasi tipo
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tutte le posizioni relative
all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
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di non aver riportato condanne penali
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tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri di stato civile. Le
dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna
autenticazione da parte del pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà
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Tutti gli stati, fatti a qualità
personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera
"A" precedentemente descritta) possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la
situazione di famiglia originaria; la proprietà di un
immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio
interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità
personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può
contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce,
accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle
dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le
qualità personali dichiarati siano certificabili o
accertabili da parte della pubblica amministrazione,
l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede
direttamente la documentazione all'amministrazione
competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento,
l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti
informatici o telematiche, copia fotostatica, non
autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso. Le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non
richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico
ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di
riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via
telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla
(nel caso di presentazione diretta).
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