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1) LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono
dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita del proprio figlio
presso il Comune di residenza, anche se la nascita è avvenuta in altro
Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale, casa di
cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato il bambino, entro
10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del padre
quando questi abbia la residenza in un Comune diverso da quello della
madre e a condizione che ella acconsenta, entro 10 giorni dal parto.
2) VALIDITA' DI
CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le
certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici, hanno
validità 6 mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute" purchè le
informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non
autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le
informazioni contenute nel certificato, non hanno subito variazioni
dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modificazione (ad
es.: certificati storici, di morte, titolo di studio).
3) ESTRATI DEGLI
ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può
richiedere estratti di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà
procurarseli richiedendolo direttamente all'ufficiale di stato civile
competente.
4) ACCERTAMENTI
D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono
richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti
l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli uffici
competenti, direttamente dall'amministratore che deve emanare il
provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono richiedere atti o
certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino
attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano
tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE
DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o non
sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni, i certificati
concernenti fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o da
pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione,
sono sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su
semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica
amministrazione che conserva l'albo o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA
L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi
della pubblica amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici
servizi, non è più necessaria l'autenticazione della sottoscrizione
(firma), se l'interessato appone la firma in presenza del dipendente
addetto a riceverla, oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorchè non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità, possono
essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad autenticazione anche nei
casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE
DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale risulti la
conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione allegata, è
conforme all'originale (per i pubblici concorsi ha lo stesso valore
della copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la firma non va
autenticata.
8) DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni
sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si
applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo le disposizioni
del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in
cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA'
IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione della
domanda, è vietato alle amministrazioni pubbliche, ai gestori ed agli
esercenti di pubblici servizi, richiedere certificazioni che attestino
dati o qualità già contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in
corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti
certificati.
10) PRODUZIONE DI
COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti, sono
pienamente equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata dal funzionario
competente, dal quale è stato emesso l'originale, da quello presso il
quale l'originale è depositato o conservato, o da quello al quale deve
essere presentato il documento, nonchè da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione copia autentica
di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal
responsabile del procedimento o dal dipendente competente a ricevere la
documentazione, dietro esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere utilizzata solo nel
procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE
PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della firma per
la presentazione delle domande ai concorsi pubblici, nonchè ad esami per
il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non è
inoltre più previsto il limite di età, tranne che per alcuni casi
particolari previsti dalle singole amministrazioni, in relazione alla
natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di
valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE
DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata
direttamente dall'ufficio che rilascia il certificato, purchè sia
presentata personalmente dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se richiesta
espressamente da una norma di legge (passaporto, patente).
13) NOVITA' IN
MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere rinnovata
sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria l'indicazione
dello stato civile, a meno che non lo richieda espressamente
l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva obbligatorio,
potranno ottenere subito il rilascio della carta di identità e/o del
passaporto; è infatti abrogata la norma che prevedeva il nulla osta
obbligatorio per il rilascio del passaporto e/o della carta di identità.
14) FIRME DI PIU'
PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di
più persone, possono essere sottoscritti anche separatamente ed in
momenti diversi.
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