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1) LA NASCITA
DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono
dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita del
proprio figlio presso il Comune di residenza, anche se
la nascita è avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita
(ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è nato
il bambino, entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza
del padre quando questi abbia la residenza in un Comune
diverso da quello della madre e a condizione che ella
acconsenta, entro 10 giorni dal parto.
2) VALIDITA' DI
CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le
certificazioni dello stato civile, gli estratti e le
copie integrali degli atti di stato civile rilasciati
dai servizi demografici, hanno validità 6 mesi dalla
data di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni
"scadute" purché le informazioni contenute nei
certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato una
dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello
stesso, che attesti che le informazioni contenute nel
certificato, non hanno subito variazioni dalla data di
rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a
modificazione (ad es.: certificati storici, di morte,
titolo di studio).
3) ESTRATTI DEGLI ATTI DI
STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può
richiedere estratti di atti di stato civile al
cittadino, ma dovrà procurarseli richiedendolo
direttamente all'ufficiale di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non
possono richiedere ai cittadini la produzione di
certificati attestanti l'assenza di precedenti penali e
l'assenza di carichi pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso gli
uffici competenti, direttamente dall'amministratore che
deve emanare il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono
richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o
qualità personali, che risultino attestati in documenti
già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a
certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA
DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o
non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni, i
certificati concernenti fatti, stati o qualità personali
risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o
conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre
acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su
semplice indicazione da parte dell'interessato della
specifica amministrazione che conserva l'albo o il
registro.
6) NON PIÙ PREVISTA
L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli
organi della pubblica amministrazione ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, non è più necessaria
l'autenticazione della sottoscrizione (firma), se
l'interessato appone la firma in presenza del dipendente
addetto a riceverla, oppure se l'istanza è presentata
unitamente a copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di
identità, possono essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta ad
autenticazione anche nei casi in cui contiene
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI
PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla
quale risulti la conoscenza del fatto che la copia della
dichiarazione allegata, è conforme all'originale (per i
pubblici concorsi ha lo stesso valore della copia
autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una istanza, la
firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni
sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità
Europea, si applicano le stesse modalità previste per i
cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233,
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare
stati, fatti e qualità personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITÀ
IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accettazione della
domanda, è vietato alle amministrazioni pubbliche, ai
gestori ed agli esercenti di pubblici servizi,
richiedere certificazioni che attestino dati o qualità
già contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di
nascita, cittadinanza, stato civile e residenza,
attestati in documenti di riconoscimento in corso di
validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti
certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE
AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti,
sono pienamente equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere effettuata
dal funzionario competente, dal quale è stato emesso
l'originale, da quello presso il quale l'originale è
depositato o conservato, o da quello al quale deve
essere presentato il documento, nonché da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione
copia autentica di un documento, l'autenticazione della
copia può essere fatta dal responsabile del procedimento
o dal dipendente competente a ricevere la
documentazione, dietro esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può essere utilizzata
solo nel procedimento in corso.
11) PIÙ SEMPLICE
PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della
firma per la presentazione delle domande ai concorsi
pubblici, nonché ad esami per il conseguimento di
abilitazioni, diplomi o titoli culturali; non è inoltre
più previsto il limite di età, tranne che per alcuni
casi particolari previsti dalle singole amministrazioni,
in relazione alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali
relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di
esame, pari punteggio, è preferito il candidato più
giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI
FOTOGRAFIA
La
fotografia, può essere autenticata direttamente
dall'ufficio che rilascia il certificato, purché sia
presentata personalmente dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata solo se
richiesta espressamente da una norma di legge
(passaporto, patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI
RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ' E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere
rinnovata sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più necessaria
l'indicazione dello stato civile, a meno che non lo
richieda espressamente l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva
obbligatorio, potranno ottenere subito il rilascio della
carta di identità e/o del passaporto; è infatti abrogata
la norma che prevedeva il nulla osta obbligatorio per il
rilascio del passaporto e/o della carta di identità.
14) FIRME DI
PIÙ PERSONE
SEPARATAMENTE
I
documenti che richiedono la firma di più persone,
possono essere sottoscritti anche separatamente ed in
momenti diversi. |