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LEGGE
REGIONALE 24 novembre 2001, n. 16
Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del
randagismo.
(GU n. 23 del 8-6-2002)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Campania numero speciale del 29 novembre 2001
IL
CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalità
1. La
Regione Campania, al fine di realizzare sul proprio
territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e
in attuazione di quanto disposto dalla legge 14 agosto
1991 n. 281, promuove e disciplina il controllo del
randagismo, al fine di realizzare in modo efficace il
risultato di migliorare il benessere dei cani e dei
gatti e il loro rapporto con l'uomo.
2. Agli effetti della presente legge si considerano
"Animali d'affezione" tutti gli animali domestici e non,
che hanno un proprietario o detentore a qualsiasi
titolo, con l'esclusione di quegli animali che risultino
essere impiegati nelle produzioni zootecniche, nelle
attività sportive professionistiche e nei servizi
sociali in genere ed, inoltre con l'esclusione di tutti
gli animali di cui non e' consentita la cattura, la
vendita e la detenzione.
3. Si definiscono "animali randagi tutti gli animali
domestici che non hanno un proprietario o detentore a
qualsiasi titolo.
4. All'attuazione della presente legge provvedano, nei
rispettivi ambiti di competenza, la regione, le
province, i comuni, le comunità montane e le aziende
sanitarie locali (AA.SS.LL.) con la collaborazione dei
veterinari liberi professionisti attraverso le
organizzazioni che Ii rappresentano a livello regionale
(ordini e sindacati) oltre agli enti ed associazioni di
volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste
regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo
regionale.
Avvertenza:
Il testo viene pubblicato con le note redatte dal
servizio 02 del settore legislativo al solo scopo di
facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21
giugno 1996).
Art. 1.
Zootecnia (generalità)
Legge 14 agosto 1991, n. 281 (in Gazzetta Ufficiale, 30
agosto 1991, n. 203).
Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo (1).
Art. 2.
Obblighi dei proprietari o detentori di animali
d'affezione
1.
Tutti i proprietari di animali d'affezione sono
responsabili dello stato di salute e del benessere
generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto
occorre, fatte salve le eccezioni previste dalla
presente legge; devono inoltre ottemperare a tutte le
norme di legge che ne regolamentano il possesso e la
detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale
della collettività sociale, condominiale o turistica.
Art. 3.
Misure di protezione
1. I
cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi
con le modalità dai soggetti previsti dai comma 6 e 9
dell'Art. 2, legge 14 agosto 1991, n. 281.
1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti
e di qualsiasi altro animale custodito nella propria
residenza o domicilio.
2. E' vietato a chiunque far partecipare cani a
combattimenti. E' istituito presso la Regione apposito
registro per i cani considerati a rischio: pit-bull,
dogo argentino, rottweiler, dobermann. I proprietari o
detentori di tali cani devono fornirsi di autorizzazione
rilasciata dalle autorità di pubblica sicurezza
3. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive,
rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private,
che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali.
4. Sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni
tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete,
incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di
fatica, lavoro non adeguato all'età' e allo stato di
salute, le condizioni di vita che ne impediscono la
deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività
fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci
senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o
chirurgica esercitata da persone non abilitate
all'esercizio della professione medico-veterinaria.
5. E' vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti,
per qualunque tipo di sperimentazione.
Art. 3.
La legge 14 agosto 1991, n. 281 già citata, all'Art. 2
così recita:
comma 6): "I cani ricoverati nelle strutture di cui al
comma 1 dell'Art. 4, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia
veterinaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni, possono essere soppressi, in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici
veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o
di comprovata pericolosità.";
comma 9): i gatti in libertà possono essere soppressi
soltanto se gravemente malati o incurabili".
Art.
4.
Anagrafe canina
1. E'
istituita in ogni AA.SS.LL. del territorio regionale
l'anagrafe canina, alla quale il proprietario o
detentore o qualsiasi titolo, residente nella Regione o
dimorante per un periodo di tempo superiore a 90 giorni,
deve iscrivere il proprio cane.
2. L'iscrizione deve avvenire entri il termine di 60
giorni dalla nascita o dal possesso del cane.
3. Viene istituito presso l'anagrafe canina di ogni
AA.SS.LL. un apposito registro, anche su supporto
informatico, nel quale vengono annotate le generalità
del proprietario o detentore e di dati segnaletici del
cane iscritto, indicando i segni particolari ed il
codice assegnato.
4. A cura dell'A.S.L. competente per territorio,
all'atto dell'iscrizione, viene compilata una cedola
identificativa, in triplice copia, nella quale vengono
riportati i dati di cui al comma 3. Copia del documento
viene rilasciata al proprietario o detentore e deve
seguire il cane nei trasferimenti di proprietà, possesso
o detenzione. Un'altra copia viene rinviata al comune di
residenza.
5. Il cane iscritto all'anagrafe e' identificato con il
tatuaggio. Il tatuaggio deve essere effettuato in modo
indolore con dermografo o pinza sulla parte interna
della coscia destra in corrispondenza delle zone glabre
o, a discrezione del veterinario, nella parte interna
del padiglione auricolare destro.
6. La Regione, con appositi fondi, assicura il passaggio
graduale dal tatuaggio al metodo di riconoscimento dei
cani con microchip, disciplinandone il corretto ed
uniforme uso; provvede affinché i servizi veterinari
delle AA.SS.LL. competenti per la tenuta dell'anagrafe
canina vengano dotati di apparecchiature e programmi
informatici per la gestione dei dati relativi
all'anagrafe stessa; istituisce, inoltre, l'anagrafe
canina regionale informatizzata e organizza una banca
dati centrale dove affluiscono i dati delle AA.SS.LL. di
riferimento.
7. Il tatuaggio viene effettuato gratuitamente presso le
strutture dell'A.S.L. o, a richiesta del proprietario o
del detentore e a proprie spese, presso il veterinario
di fiducia. In questo ultimo caso, il proprietario o
detentore dovrà recarsi presso l'A.S.L. di appartenenza,
entro quindici giorni dall'iscrizione, per registrare
l'avvenuto tatuaggio o l'identificazione. Quest'ultima
e' effettuata dal Servizio veterinario dell'A.S.L. di
competenza.
8. L'operazione di tatuaggio dovrà essere eseguita entro
centocinquanta giorni dalla nascita del cane.
9. Qualora, per qualsiasi motivo, il tatuaggio risulti
illeggibile, il proprietario detentore e' tenuto a far
ritatuare l'animale, o, se sia stata implementata
l'identificazione con microchip a far sostituire il
tatuaggio con il microchip. Qualora quest'ultimo risulti
indecifrabile il proprietario e' tenuto a farlo
reimpiantare.
10. Il proprietario o detentore del cane e' tenuto a
segnalare per iscritto aIl'A.S.L., entro quindici
giorni, la variazione della propria residenza o
domicilio o il trasferimento di proprietà del cane.
11. Il proprietario o detentore del cane e' tenuto a
segnalare per iscritto all'A.S.L., entro cinque giorni,
il suo eventuale smarrimento o decesso.
12. Nel caso di variazioni della residenza del
proprietario o detentore, o di trasferimento di
proprietà, il cane deve essere riscritto presso
l'anagrafe dell'A.S.L. competente per territorio, con il
numero di riconoscimento già attribuito.
13. I medici veterinari liberi professionisti che,
nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza
dell'esistenza di cani non iscritti all'Anagrafe, hanno
l'obbligo di segnalare la circostanza all'A.S.L.
competente e di informare il proprietario degli
adempimenti previsti dalla presente legge.
14. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge con apposita delibera di giunta regionale
vengono definiti i criteri applicativi uniformi relativi
all'anagrafe sul territorio regionale.
15. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione
all'anagrafe i cani di proprietà delle forze armate e
dei corpi di pubblica sicurezza. Fatta salva
l'iscrizione all'anagrafe sono, altresì, esentati i cani
che risultino a seguito di idonea certificazione
medico-veterinaria incompatibili per cause fisiche
all'applicazione dei microchips o al tatuaggio.
Art.
5.
Altri compiti delle aziende sanitarie locali
1.
Servizi veterinari delle AA.SS.LL.:
a) predispongono ed effettuano interventi finalizzati
alla profilassi delle malattie infettive, diffusive e
delle zoonosi nei canili;
b) promuovono ed attuano interventi mirati al controllo
demografico dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o
con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso
scientifico;
c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani
vaganti ed il loro trasferimento presso i canili
pubblici. Le spese di cattura e di custodia di cani
padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del
proprietario e del detentore;
d) espletano la gestione sanitaria, anche per cure ed
interventi di carattere specialistico, dei canili
pubblici tramite medici veterinari dipendenti o medici
veterinari libero professionisti convenzionati;
e) predispongono presso i canili pubblici un servizio di
pronta reperibilità di primo soccorso tramite medici
veterinari dipendenti o medici veterinari
libero-professionisti convenzionati;
f) aggiornano l'anagrafe canina e trasmettono ai comuni
singoli o associati, e alle comunità montane, ogni sei
mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
g) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle
spoglie di piccoli animali per l'invio all'inceneritore
ed effettuano il servizio di pronto soccorso dei cani
randagi feriti e dei gatti liberi sui luoghi pubblici,
su chiamata delle autorità;
h) collaborano con la Regione, con le province, con i
comuni o le comunità montane, con gli ordini veterinari
provinciali, con enti o associazioni aventi finalità
protezionistiche, promovendo o partecipando ad
iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai
proprietari di animali di affezione e all'opinione
pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per
la protezione degli animali, per il controllo delle
nascite ed il non abbandono.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente Legge, le AA.SS.LL. attraverso i propri servizi
veterinari, qualora non abbiano già provveduto,
organizzano un piano finalizzato al fine di rendere
operative le procedure di sterilizzazione chirurgica dei
cani randagi e dei gatti liberi. Detto piano dovrà
specificare le procedure organizzative e tecniche,
prevedendo la dotazione organica del personale da
impegnare a tale scopo.
Qualora il personale medico veterinario dipendente
risulti insufficiente per la corretta attuazione del
piano, le AA.SS.LL. dovranno prevedere attraverso la
rideterminazione della dotazione organica del personale
o attraverso convenzioni da stipularsi con veterinari
libero professionisti. Le AA.SS.LL. comunicheranno con
cadenza semestrale i risultati dell'attuazione dei
propri piani all'assessorato alla sanità, al quale e'
demandato il coordinamento e il controllo.
Art.
6.
Competenze dei comuni e delle comunità montane
1. I
comuni, singoli o associati, e le comunità montane
provvedono:
a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle
strutture esistenti. Le strutture di nuova costruzione
dovranno assolvere la duplice funzione di assistenza
sanitaria e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il
mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo
sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL.; i
canili pubblici possono essere affidati in tutto o in
parte in gestione, mediante convenzione, alle
associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile
ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte
nell'apposito albo regionale;
c) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per
incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali
ricoverati presso i canili pubblici;
d) all'esercizio delle funzioni di cui all'Art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979,
n. 94, in materia di protezione degli animali.
2. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane
possono concedere in comodato alle associazioni di
volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste,
regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito albo
regionale, idoneo suolo destinato alla realizzazione di
un ricovero per i cani. Il ricovero deve avere una
direzione sanitaria affidata a medici veterinari libero
professionisti con contratto depositato presso l'ordine
professionale della provincia di appartenenza. Le
associazioni realizzano e gestiscono le strutture a
proprie spese, utilizzando anche i fondi regionali di
cui all'Art. 14 della presente legge.
3. I comuni singoli o associati e le comunità montane
possono cedere alle associazioni di volontariato
protezionistiche, zoofile ed animaliste idoneo suolo
destinato alla realizzazione di una fossa cimiteriale
per animali d'affezione.
4. La Regione, con apposito decreto del Presidente della
giunta regionale, stabilisce i criteri di costruzione e
le caratteristiche tecniche dei canili pubblici e dei
ricoveri, nonché dei canili privati a scopo di
allevamento, pensione o addestramento di cui all'Art. 24
del decreto del Presidente della Repubblica dell'8
febbraio 1954, n. 320.
Art. 6.
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979
e' il seguente:
"perdita della personalità giuridica di diritto pubblico
dell'ente nazionale per la protezione animali, che
continua a sussistere come persona giuridica di diritto
privato";
L'Art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica, così recita:
"E' attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle
comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo
comma, lettera a) e 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione,
esercitata dall'ente nazionale protezione animali, di
vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti
generali e locali, relativi alla protezione degli
animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico".
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954,
che prevede il "Regolamento della polizia veterinaria",
all'Art. 24, così recita: "Sono sottoposti a vigilanza
veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al
concentramento di animali che possono costituire
pericolo per la diffusione di malattie infettive e
diffusive:
a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione
di prodotti biologici;
b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
d) serragli e circhi equestri;
e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri
stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari
ed allevamenti a carattere, industriale o commerciale
che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi
provenienza;
f) canili gestiti da privati o enti a scopo di ricovero,
di commercio o di addestramento;
g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di
animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
h) giardini zoologici.
L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f),
g), h), e' subordinata a preventivo nulla osta del
prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere
domanda.
Le installazioni suindicate devono soddisfare alle
esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e
dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta
eccezione degli impianti di cui alla lettera d).
L'attivazione dei parchi quarantennali e di
acclimatazione per animali esotici e' subordinata a
nulla osta dell'alto commissario per l'igiene e la
sanità pubblica.
Art.
7.
Rifugi municipali per cani e ricoveri
1. I
canili pubblici assumono la denominazione di rifugi
municipali per cani.
2. La Regione, d'intesa con province e comuni, promuove
la realizzazione di rifugi municipali per cani e la
riqualificazione di quelli già esistenti.
3. La realizzazione di nuovi rifugi pubblici e di
ricoveri nell'ambito di un'A.S.L. e' subordinata
all'istituzione dell'anagrafe canina della stessa A.S.L.
come previsto dall'Art. 4 della presente legge.
4. La realizzazione di nuovi rifugi e ricoveri o la
riqualificazione di quelli già esistenti dovrà tenere
conto delle seguenti caratteristiche tecniche:
a) il dimensionamento o il numero di rifugi deve essere
rapportato alla popolazione di cani randagi presente sul
territorio stimata in modo adeguato dai servizi
veterinari delle AA.SS.LL. di competenza;
b) reparto contumaciale isolato, la cui superficie non
deve essere inferiore al 3% dell'intera area, destinato
alla quarantena dei cani in arrivo e all'isolamento di
quelli ammalati in due zone nettamente distinte e
separate; ulteriori box adeguatamente attrezzati con
annesso un locale infermeria per la custodia dei
cuccioli e dei cani in degenza per la sterilizzazione;
c) apposito locale destinato allo stivaggio e la
preparazione degli alimenti, di spogliatoio, docce e
servizi igienici del personale addetto;
d) medicheria con armadietto farmaceutico, relativo
registro di carico-scarico dei farmaci e contratto con
ditta autorizzata per smaltimento dei rifiuti speciali;
e) tutti i locali devono avere pavimenti in materiale
impermeabile facilmente lavabili e disinfettabile ed
inclinati in modo adeguato per l'allontanamento delle
acque di lavaggio attraverso chiusini e sifoni;
f) tutti i locali devono avere pareti rivestite in
materiale impermeabile facilmente lavabili e
disinfettabile, con spigoli ed angoli arrotondati;
g) i box per singoli soggetti dovranno prevedere una
zona coperta ed una scoperta con un'area totale di 2 mq
per cane di piccola taglia, 3,5 mq per cane di taglia
media, 4,5 mq per cane di taglia grande, 6 mq per cane
di taglia gigante;
h) i recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare
le misure su indicate a seconda del numero e del tipo
dei soggetti che andrà a costituire il gruppo;
i) box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e
disinfettabili, avere un adeguato sistema di drenaggio
delle acque e dei liquami ed essere realizzati tenendo
in considerazione le condizioni climatiche ed i venti
della zona.
5. In ogni caso la progettazione, oltre le suddette
specifiche e tecniche, dovrà tenere conto delle
necessità fisiologiche e biologiche di animali costretti
a vivere in spazi ristretti; si dovranno quindi
prevedere aree di comune utilizzo per la ricreazione
degli animali tenuti nei box e zone di rifugio per
animali in gruppo, tenendo conto del possibile
instaurarsi di gerarchie tra i cani.
6. Le strutture di cui al comma 1, se non dotate del
reparto di quarantena di cui alla lettera b) del comma 4
del presente articolo, potranno introdurre solo animali
provenienti da altre strutture di quarantena esterna.
7. Eventuali norme comunitarie recepite dallo Stato
italiano in contrasto con la presente legge si intendono
automaticamente applicate.
8. I canili ed i rifugi già esistenti ed autorizzati
dalle autorità competenti entro sei mesi dalla entrata
in vigore della presente legge dovranno adeguarsi alle
strutture tecniche di cui ai commi precedenti del
presente articolo.
Art.
8.
Cani ospitati presso le strutture private
1.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, le AA.SS.LL. devono far pervenire ai comuni i
dati concernenti il numero di cani ospitati presso le
strutture private convenzionate e presso quelle gestite
dalle associazioni zoofile di volontariato e la loro
provenienza.
2. Dal momento della comunicazione, gli enti di cui
all'Art. 6, comma 1, provvedono al mantenimento dei cani
rinvenuti nell'ambito del territorio di loro competenza
e custoditi presso le strutture di cui al comma 1 del
presente articolo, sulla base di apposite convenzioni
tra gli enti medesimi e tali strutture.
3. Qualora le strutture di cui al comma 1 non vengano
ritenute idonee dai servizi veterinari delle AA.SS.LL.,
in relazione al numero di animali ospitati, i cani in
esubero possono essere collocati presso le strutture
degli enti di cui all'Art. 6, comma 1, o presso i
ricoveri delle associazioni di cui al comma 2 del
medesimo articolo, che danno disponibilità di
accoglienza.
4. Le strutture private e quelle gestite dalle
associazioni di volontariato zoofilo, non conformi alle
norme igienico-sanitarie, devono essere chiuse entro
ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, ed
i cani ivi ospitati saranno trasferiti presso i canili
pubblici o presso i ricoveri di cui alla presente legge.
5. La gestione sanitaria nei canili privati, ancorché
convenzionati con i singoli comuni, e' a totale carico
degli stessi. La convenzione e' stipulata con veterinari
liberi professionisti che ne assumono la direzione
sanitaria. Le strutture private convenzionate sono
sottoposte a controlli periodici delle AA.SS.LL. di
competenza.
Art.
9.
Controllo del randagismo
1. I
cani vaganti, regolarmente tatuati o riconosciuti ai
sensi dell'Art. 4, ritrovati ed ospitati presso i canili
comunali, devono essere restituiti al proprietario o
detentore.
2. I cani vaganti non tatuati o non riconosciuti,
catturati a cura del servizio veterinario dell'A.S.L.
competente per territorio, sono ricoverati presso i
canili comunali dove vengono tatuati o riconosciuti ai
sensi dell'Art. 4.
3. I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al
detentore che provvede a regolarizzarne la posizione
secondo la presente legge.
4. Se non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura,
previo espletamento dei controlli sanitari, i cani
possono essere ceduti gratuitamente a privati che
dovranno ottemperare alle norme previste dall'Art. 2
oppure ad enti o associazioni protezionistiche, zoofile
ed animalistiche che dispongono di un ricovero di cui
all'Art. 6, comma 2.
5. Entro i sessanta giorni dalla cattura gli animali
possono, previo espletamento di controlli sanitari,
essere ceduti in affidamento temporaneo ai soggetti di
cui al comma 4.
Gli animali ceduti dai canili pubblici ai privati o alle
associazioni richiedenti debbono essere
obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima della
cessione.
Art. 9.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 già
citato.
L'Art. 672 cod. pen. così recita: "Omessa custodia e mal
governo di animali".
Chiunque lascia liberi, non custodisce con le debite
cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne
affida la custodia a persona inesperta, e' punito con
l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda. fino a
L. 120.000. Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali
da tiro, da soma, o da corsa, o li lascia comunque senza
custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o
conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità'
pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in
personale l'incolumità' delle persone.
Art.
10.
Cani di quartiere
1.
Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di
pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al
cane il diritto di essere animale libero. Tale animale
si definisce cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 320/1954 e dall'Art. 672
del codice penale, le condizioni che rendono possibile
il riconoscimento del cane di quartiere vengono definite
dal servizio veterinario dell'A.S.L. di riferimento, in
accordo con le associazioni di volontariato di cui
all'Art. 16 operanti sul territorio e vengono proposte
al sindaco competente che le regolamenta e ne informa la
cittadinanza. Tali associazioni propongono al servizio
veterinario dell'A.S.L. di riferimento, il
riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono
l'onere della gestione e la responsabilità.
3. I cani di quartiere devono essere vaccinati e
sterilizzati dal servizio veterinario dell'A.S.L.
competente per territorio o da medici veterinari
convenzionati.
4. I cani di quartiere devono essere iscritti
all'anagrafe canina, tatuati o riconosciuti a nome del
comune di appartenenza e portate un segno di
riconoscimento ben visibile.
Art.
11.
Protezione dei gatti in libertà
1. I
gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle
istituzioni.
2. E' vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro
territorio singoli gatti o colonie feline che vivono in
libertà.
3. I gatti che vivono in libertà devono essere
sterilizzati dal servizio veterinario dell'A.S.L.
competente per territorio, utilizzando proprio personale
o medici veterinari convenzionati.
4. I gatti in libertà possono essere soppressi solo se
gravemente malati o incurabili, come previsto dall'Art.
3, comma 1.
5. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono
essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni
di cui all'Art. 16, che assumono l'onere di catturare
gli animali, di trasportarli al servizio veterinario per
le sterilizzazioni e di rimetterli nel loro gruppo.
Inoltre avranno cura di monitorare il numero dei gatti
delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute
e di sopravvivenza, avvalendosi dell'opera di medici
veterinari.
Art.
12.
Trasporto e vendita di animali d'affezione
1. Il
trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano
effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in
modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni
sofferenza.
2. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere
tali da consentire l'ispezione e la cura degli animali
trasportati.
3. Ad ogni trasporto si applicano le disposizioni
vigenti, in attuazione delle direttive dell'unione
europea in materia di protezione di animali.
4. Sono considerate forme di sofferenza anche la
privazione di cibo o di acqua, la reclusione in ambienti
troppo ristretti, la ventilazione inadeguata,
l'esposizione alle intemperie, la costrizione in
ambienti non igienici.
5. E' fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico
gli animali d'affezione destinati alla vendita, se si
determinano un o più condizioni di cui al comma
precedente.
6. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di
commercio hanno l'obbligo:
a) di tenere un apposito registro di carico e scarico
degli animali su conforme modello predisposto dalla
giunta regionale, vidimato dal servizio veterinario
dell'A.S.L. competente per territorio. Tale registro
deve essere tenuto presso l'esercizio o l'allevamento e
disponibile al controllo degli organi predisposti. La
giunta regionale indica le modalità per la tenuta del
registro di carico e scarico degli animali soggetti a
periodica verifica da parte del servizio veterinario
dell'A.S.L. competente per territorio;
b) di vendere o cedere gli animali soltanto previa
certificazione di buona salute, valida a norma di legge,
rilasciata da un medico veterinario. L'eventuale vendita
di animali privi di detto attestato sarà motivo di
rescissione del contratto con restituzione delle somme
percepite;
c) di comunicare all'A.S.L. competente per territorio,
entro dieci giorni dall'avvenuta cessione o vendita
dell'animale, le generalità ed i dati fiscali
dell'acquirente.
Art.
13.
Educazione e formazione
1. La
Regione e le province promuovono, in collaborazione con
le AA.SS.LL., l'istituto zoo profilattico del
mezzogiorno, gli ordini professionali, gli enti e le
associazioni interessate, iniziative di formazione ed
educazione al rispetto ed alla protezione degli animali.
2. La Regione patrocina e finanzia i progetti e le
iniziative rivolte all'educazione ed alla
sensibilizzazione dei giovani in età scolare e
dell'opinione pubblica in genere riguardo al rapporto
uomo-animale-ambientale.
3. La Regione diffonde, attraverso i mezzi di
comunicazione di massa, le nuove norme sancite dalla
presente legge.
4. La Regione, altresì, istituisce, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in
collaborazione con le AA.SS.LL., l'istituto zoo
profilattico sperimentale del mezzogiorno, gli ordini
professionali e le associazioni animaliste e
protezioniste regionali, nell'ambito del piano di
formazione professionale, corsi di formazione e
aggiornamento per guardie zoofile, di qualificazione del
personale dei servizi veterinari delle AA.SS.LL, e di
quello addetto alla cattura e custodia dei cani e dei
gatti.
Art.
14.
Contributi regionali
1. La
Regione eroga ai comuni singoli o associati e alle
comunità montane contributi per la realizzazione degli
obiettivi della presente legge.
2. In particolare la Regione eroga agli enti di cui
all'Art. 6, comma 1, contributi per il risanamento e la
costruzione dei canili pubblici.
3. Ai fini di cui al comma 2 si provvede con:
a) la quota parte del fondo previsto dall'Art. 8, comma
2, della legge 14 agosto 1991, n. 281, istituito presso
il Ministero della sanità e ripartito annualmente con
decreto ministeriale;
b) fondi regionali.
4. La giunta regionale provvede al riparto dei
contributi di cui al comma 3, sulla base dei seguenti
criteri:
a) consistenza della popolazione canina in ambito
provinciale;
b) distribuzione della popolazione canina in ambito
provinciale;
c) consistenza delle strutture esistenti.
5. Ciascuna provincia, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, elabora le linee di
programmazione in materia, anche tramite conferenze di
servizi che coinvolgono comuni, comunità montane e
AA.SS.LL. competenti per territorio.
6. La giunta regionale, con propria deliberazione, detta
le modalità ed i termini per la concessione dei
contributi previsti dalla presente legge.
Art. 14.
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1979, già citato, all'Art. 5 così recita: "Ferma
rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie
zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica
sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno
essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai
comuni singoli o associati e comunità montane per la
prevenzione e soppressione delle infrazioni dei
regolamenti generali e locali, relativi alla protezione
degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico.".
La legge regionale n. 8/1996 che detta "Norme per la
protezione della fauna selvatica e disciplina
dell'attività' venatoria in Campania, all'Art. 28, comma
4), così recita:
"4. La qualifica di guardia volontaria può essere
concessa, a norma del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un
attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo
superamento di apposito esame. La commissione regionale
esaminatrice deve garantire la presenza tra loro
paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie,
agricole ed ambientaliste. Con provvedimento della
giunta regionale verrà disciplinato lo svolgimento e le
materie degli esami".
Art.
15.
Guardie zoofile
1. Per
la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della
presente legge possono essere utilizzate anche guardie
zoofile volontarie dei comuni in conformità all'Art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1979, n. 94.
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo
volontario e gratuito in collaborazione con i servizi
veterinari delle AA.SS.LL. ed in collegamento con le
associazioni di volontariato zoofilo di cui all'Art. 16.
La vigilanza zoofila e' affidata altresì alle guardie
particolari giurate delle associazioni protezioniste
riconosciute dal Ministero dell'ambiente.
3. Le guardie zoofile sono nominate dal presidente della
giunta regionale su proposta delle associazioni di
volontariato zoofilo di cui all'Art. 16, pari al un
limite massimo del 10% degli iscritti all'associazione
richiedente.
4. I volontari che aspirano alla qualità zoofila devono
essere in possesso di un attestato di partecipazione ad
un corso di formazione organizzato nella Regione
Campania ai sensi dell'Art. 13, comma 4.
5. Coloro che sono in possesso dell'attestato di
idoneità di cui all'Art. 28, comma 4, della legge
regionale 10 aprile 1996, n. 8, e i cittadini in
possesso della qualifica di guardia zoofila volontaria e
di guardia particolare giurata delle associazioni
protezioniste alla data di entrata in vigore della
presente legge, non necessitano dell'attestato di
idoneità di cui al comma 4 del presente articolo.
Art.
16.
Istituzione albo regionale delle associazioni per la
protezione degli animali
1. E'
istituito presso la presidenza della giunta regionale
l'albo delle associazioni per la protezione degli
animali.
2. Le associazioni che fanno richiesta di iscrizione
all'albo di cui al comma 1, devono essere costituite con
atto pubblico e devono operare nella Regione da almeno
un anno.
3. Ai fini dell'iscrizione all'albo le associazioni
devono presentare domanda scritta al presidente della
giunta regionale, corredata da copia dell'atto
costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità
protezionistiche e l'assenza di lucro, il bilancio
dell'anno in corso, il bilancio dell'anno successivo, un
curriculum dell'associazione che documenti l'attività'
svolta.
4. La Regione può erogare alle associazioni iscritte
all'albo, contributi annuali per la realizzazione di
progetti specifici di tutela e protezione degli animali.
5. Ciascuna associazione dovrà presentare rendiconto
semestrale sullo stato di attuazione dei singoli
progetti finanziati.
Art.
17.
Sanzioni e ammende
1.
Chiunque omette di iscrivere il proprio cane
all'anagrafe e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 900.000.
2. Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe,
omette di sottoporlo a tatuaggio o altro tipo di
riconoscimento previsto dalla presente legge e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da L. 100.000 a L. 600.000.
3. Chiunque fa commercio illecito di cani e gatti al
fine di sperimentazione, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L.
5.000.000 a L. 30.000.000.
4. Gli esercenti di cui all'Art. 12, comma 6, che
trasgrediscono ai compiti dal predetto comma sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da L. 500.000 a L. 3.000.000.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai
rimanenti articoli della presente legge, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.
300.000 a L. 1.800.000.
6. Gli importi delle sanzioni di cui ai precedenti comma
sono riscossi dalle AA.SS.LL. ed acquisiti in appositi
capitoli di bilancio regionale destinati alle finalità
della presente legge.
Art. 17.
Il decreto ministeriale sanità 20 luglio 1989 n. 298,
disciplina regolamento per la determinazione dei criteri
per il calcolo del valore di mercato degli animali
abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218,
recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed
altre malattie epizootiche degli animali (1).
Costituzione:
127. Ogni legge approvata dal consiglio regionale e'
comunicata al commissario che, salvo il caso di
opposizione da parte del governo, deve vistarla nel
termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge e' promulgata nei dieci giorni dalla
apposizione del visto ed entra in vigore non prima di
quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge e'
dichiarata urgente dal consiglio regionale, e il governo
della repubblica lo consente, la promulgazione e
l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini
indicati.
Il governo della repubblica, quando ritenga che una
legge approvata dal consiglio regionale ecceda la
competenza della regione o contrasti con gli interessi
nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al
consiglio regionale nel termine fissato per
l'apposizione del visto.
Ove il consiglio regionale la approvi di nuovo a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo
della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
comunicazione, promuovere la questione di legittimità
davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito
per contrasto di interessi davanti alle camere. In caso
di dubbio, la corte decide di chi sia la competenza.
Napoli, 24 novembre 2001
Bassolino
Art.
18.
Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o
inselvatichiti
1. La
Regione indennizza gli allevatori per le perdite di
bestiame subite ad opera dei cani randagi o
inselvatichiti, accertate e certificate dai servizi
veterinari delle AA.SS.LL., in misura pari al valore
medio di mercato, determinato ai sensi dell'Art. 2 del
decreto Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 289 e
successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20%.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità' di cui al
comma 1 saranno stabilite con delibera di giunta
regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.
Art.
19.
Commissione per i diritti degli animali
1.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' istituita la commissione per i
diritti degli animali, con compiti consultivi sullo
stato di attuazione e sulle materie inerenti alla
presente legge.
2. La commissione e' composta:
a) dall'assessore regionale alla sanità o suo delegato
che la presiede;
b) da un funzionario amministrativo dell'assessorato
alla sanità con funzioni di segretario;
c) da un medico veterinario del settore veterinario
regionale;
d) da due medici veterinari scelti fra quelli in
servizio presso le AA.SS.LL. della Regione Campania;
e) da due medici veterinari libero professionisti
designati collegialmente dagli ordini provinciali dei
medici veterinari;
f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni
protezioniste o animaliste, scelti a rotazione fra
quelli designati dalle stesse associazioni iscritte
all'albo regionale di cui all'Art. 16;
g) da un etologo.
3. La commissione e' nominata con decreto del presidente
della giunta regionale e dura in carica quattro anni.
4. La commissione e' convocata dal presidente almeno
quattro volte all'anno.
Art.
20.
Norme di attuazione
1. Il
presidente della regione, su proposta dell'assessore
alla sanità adegua con periodicità annuale le sanzioni
amministrative di cui alla presente legge.
Art.
21.
Abrogazione
1. La
legge regionale 2 novembre 1993, n. 36 e' abrogata.
Art.
22.
Norma di rinvio
1. Per
tutto quanto non previsto dalla presente legge, si
applicano le norme vigenti in materia.
Art.
23.
Finanziamenti
1.
All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge, stabilita in L. 1.000.000.000 (1 miliardo), si fa
fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e
di cassa, di cui al capitolo 7621 di nuova istituzione,
denominato: "Tutela degli animali di affezione e
prevenzione del randagismo", mediante prelievo
dell'occorrente somma dal capitolo 1030 dello stato di
previsione della spesa per l'anno finanziario 2001 che
si riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con
la legge di bilancio.
Art.
24.
Dichiarazione d'urgenza
La
presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art.
127, secondo comma, della costituzione ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Campania.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, 24 novembre 2001
BASSOLINO |