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in termini giuridici e' animale "ogni essere animato, capace di vita sensitiva, non dotato di ragione".
Il codice civile italiano considera gli animali beni mobili, con la conseguenza che il possesso dell'animale, unitamente alla buona fede dell'acquirente e' il principale elemento costitutivo per l'acquisto della proprietà dello stesso (art. 1155 c.c.).
Vi sono casi in cui gli animali sono destinati al servizio o all'ornamento di un altro bene, di solito immobile (es. pesci in un laghetto), giuridicamente gli stessi diventano pertinenze e seguono, nei rapporti giuridici, la stessa sorte della cosa principale.
Il diritto romano distingueva gli animali in selvatici, domestici e addomesticati e tale distinzione può essere considerata valida anche ai nostri giorni.
In particolare gli animali selvatici sono quelli che vivono liberi, allo stato naturale e non sottostanno alla volontà dell'uomo; gli animali domestici, invece, si trovano sotto il potere continuo e immediato dell'uomo e sono sottoposti alle sue cure; infine, gli animali addomesticati o mansuefatti sono quelli di origine selvatica ma in seguito assoggettati al servizio dell'uomo.
Il nostro inserto si occuperà per lo più degli animali domestici e in particolare dei cani e dei gatti il cui diritto alla vita e' stato riconosciuto con la legge n. 281 del 14/08/91.
Tale legge ha conferito particolari compiti di tutela alle associazioni protezionistiche.
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