sandro pangione

randagismo e canile

   
       
       
     
 

Ordinanza Sindacale

 
 

 

 
  Ordinanza n° 164 del 08/07/2009  
     
     
 

Oggetto: Osservanza norme per la custodia dei cani. 

Preso atto che la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche comporta dei pericoli per la sicurezza pubblica;

Preso atto altresì che l’abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali i bambini;

Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per l’evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti;

Accertato inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

Considerato che si rende necessario disciplinare la materia modificata da recente evoluzione normativa, con un provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell’ambiente;

 

Vista la Legge Regionale  n.16/2001 dettante norme sul “controllo del randagismo, anagrafe canina  e  protezione degli animali da affezione”;

Vista la Legge 14 agosto 1991 n.281, concernente: ”Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del         randagismo”;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  0 8   febbraio 1954  n.320;

Visti gli artt. 650 e 727 del Codice Penale;

Vista l’ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03.03.2009 avente ad  oggetto: ”Ordinanza  contingibile concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei  cani ”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.68 del 23.03.2009;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lg.vo n.267/2000;

Visto l’art.16 comma 02 della Legge n.689/81, così come modificato dall’art.24.07.2008  n.125;

Considerato che le predette norme sono finalizzate alla tutela della pubblica incolumità ed alla salvaguardia di precise norme igieniche; 

ORDINA 

ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali: 

1. UTILIZZARE obbligatoriamente idoneo guinzaglio durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;

2. PORTARE con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

3. FARE OBBLIGO a tutti i proprietari di cani o loro momentanei custodi di impedire che l’animale sporchi  con deiezioni o liquami organici l’area pubblica sulla quale si vengono a trovare;

I proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori, che circolano su area pubblica con i propri animali hanno l’obbligo di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni  prodotte dai loro animali avendo, gli stessi, l’obbligo di raccogliere tali deiezioni che dovranno essere conferite, nei cestini porta rifiuti. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza. 

I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni  a persone e/ o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopracitate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali. 

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ove non previsto per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del D.Lg.vo  n.267/2000, oltre all’immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico e/o aperto al pubblico.

D I S P O N E

Che gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all’osservanza della presente ordinanza. 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente. 

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio e modifica ogni altra precedente emanata in materia, nelle parti diversamente disciplinate.                                                                               

                            IL SINDACO

Dott .Giancarlo Giudicianni 

Si richiamano, in materia, le seguenti disposizioni normative: 

-art.659 C.P. disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, il quale dispone: ” chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a Euro 309,00”. 

-art.544 ter C.P. maltrattamento di animali, il quale dispone: ” chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da Euro 3.000 ad Euro 15.000”. 

-art.672 C.P. omessa custodia e malgoverno di animali, il quale dispone: ” chiunque lascia liberi o non  custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 258,00”. 

-art.2052 C.C. danno cagionato da animali, il quale dispone: ” il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

 
     
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