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Oggetto: Osservanza norme per la
custodia dei cani.
Preso atto
che la circolazione di cani incustoditi in aree
pubbliche comporta dei pericoli per la sicurezza pubblica;
Preso atto
altresì che l’abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo
pubblico e in particolare sui marciapiedi destinati alla
circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini
pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, può comportare
rischi per la salute della popolazione, con particolare
riferimento alle fasce più esposte quali i bambini;
Accertato
che tale comportamento dei proprietari di cani è
causa di disagio per i cittadini per l’evidente assenza del
dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con
mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti;
Accertato
inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi
pubblici liberi e privi di custodia;
Vista
la necessità di intervenire con un provvedimento atto a
prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze
negative sulla salubrità dell’ambiente, sul decoro del paese e
sulla sicurezza delle persone;
Considerato
che si rende necessario disciplinare la materia modificata da
recente evoluzione normativa, con un provvedimento sindacale
finalizzato alla tutela della salute pubblica e della
salvaguardia dell’ambiente;
Vista
la Legge Regionale n.16/2001 dettante norme sul
“controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli
animali da affezione”;
Vista
la Legge 14 agosto 1991 n.281, concernente: ”Legge quadro in
materia di animali da affezione e prevenzione del
randagismo”;
Visto
il regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 0 8 febbraio 1954 n.320;
Visti
gli artt. 650 e 727 del Codice Penale;
Vista
l’ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali del 03.03.2009 avente ad oggetto: ”Ordinanza
contingibile concernente la tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressione dei cani ”, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.68 del 23.03.2009;
Richiamati
gli artt. 50 e 54 del D.Lg.vo n.267/2000;
Visto
l’art.16 comma 02 della Legge n.689/81, così come
modificato dall’art.24.07.2008 n.125;
Considerato
che le
predette norme sono finalizzate alla tutela della pubblica
incolumità ed alla salvaguardia di precise norme igieniche;
ORDINA
ai
proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani di
rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:
1.
UTILIZZARE
obbligatoriamente idoneo guinzaglio durante la conduzione
dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e/o aperti
al pubblico;
2.
PORTARE
con sé una
museruola da applicare al cane in caso di rischio per
l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità
competenti;
3. FARE
OBBLIGO
a tutti i
proprietari di cani o loro momentanei custodi di impedire che
l’animale sporchi con deiezioni o liquami organici l’area
pubblica sulla quale si vengono a trovare;
I proprietari
dei cani o loro momentanei custodi o conduttori, che circolano
su area pubblica con i propri animali hanno l’obbligo di essere
sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali
deiezioni prodotte dai loro animali avendo, gli stessi,
l’obbligo di raccogliere tali deiezioni che dovranno essere
conferite, nei cestini porta rifiuti. Gli idonei strumenti di
raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta
degli organi addetti alla vigilanza.
I proprietari
saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone
e/ o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopracitate e
delle altre che disciplinano la custodia degli animali.
Ai
comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si
applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che
disciplinano le rispettive materie.
Per le
violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza,
ove non previsto per legge, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 ai sensi
dell’art.7 bis del D.Lg.vo n.267/2000, oltre all’immediato
ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del
suolo pubblico e/o aperto al pubblico.
D I S P O N E
Che gli
Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del
controllo relativo all’osservanza della presente ordinanza.
La
pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio
dell’Ente.
La presente
ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio e modifica ogni altra precedente emanata in materia,
nelle parti diversamente disciplinate.
IL SINDACO
Dott .Giancarlo
Giudicianni
Si richiamano, in materia, le seguenti
disposizioni normative:
-art.659 C.P.
disturbo delle occupazioni o del riposo delle
persone, il quale dispone: ” chiunque, mediante schiamazzi o
rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni
acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di
animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone,
ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è
punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a Euro
309,00”.
-art.544 ter
C.P.
maltrattamento di animali, il quale dispone: ” chiunque per
crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale
ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa
da Euro 3.000 ad Euro 15.000”.
-art.672 C.P.
omessa custodia e malgoverno di animali, il quale
dispone: ” chiunque lascia liberi o non custodisce con le
debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti o ne affida
la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione
amministrativa da Euro 25,00 a Euro 258,00”.
-art.2052 C.C.
danno cagionato da animali, il quale dispone: ” il proprietario
di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in
uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che
fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito,
salvo che provi il caso fortuito”. |