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1.
Principi generali.
1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli
animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà
contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono,
al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e
animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. Trattamento dei cani e di altri
animali di affezione.
1.Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti
mediante la limitazione delle nascite viene effettuato,
tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi
veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o
i detentori possono ricorrere a proprie spese agli
ambulatori veterinari autorizzati delle
società cinofile, delle società protettrici degli
animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque
ricoverati presso le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle
strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono
essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono
restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani
ospitati presso le strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati
entro il termine di sessanta giorni possono essere
ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento
o ad associazioni protezioniste, previo trattamento
profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre
malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1
dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia
veterinaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e successive
modificazioni, possono essere soppressi, in modo
esclusivamente eutanasico, ad opera di medici
veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o
di comprovata pericolosità.
7. E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono
in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati
dall'autorità sanitaria competente per territorio e
riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto
se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono,
d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in
gestione le colonie di gatti che vivono in libertà,
assicurandone la cura della salute e le condizioni di
sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono
gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4,
sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari
dell'unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4
possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà
e garantiscono il servizio di pronto soccorso.
3. Competenze delle regioni.
1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i
comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità
per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al
proprietario o al detentore della sigla di
riconoscimento del cane, da imprimersi mediante
tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria
legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri per il risanamento dei
canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani.
Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita
per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie
e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi
veterinari delle unità sanitarie locali. La legge
regionale determina altresì i criteri e le modalità per
il riparto tra i comuni dei contributi per la
realizzazione degli interventi di loro competenza.
3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentite le
associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che
operano in ambito regionale, un programma di prevenzione
del randagismo.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi
riguardanti:
a) iniziative di informazione da svolgere anche in
ambito scolastico al fine di inseguire un corretto
rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del
suo habitat;
b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale
delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie
locali addetto ai servizi di cui alla presente legge
nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano
con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.
5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le
regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le
perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o
inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario
dell'unità sanitaria locale.
6. Per la realizzazione degli interventi di competenza
regionale, le regioni possono destinare una somma non
superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla
regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8,
comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione
agli enti locali a titolo di contributo per la
realizzazione degli interventi di loro competenza.
7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione
ai principi contenuti nella presente legge e adottano un
programma regionale per la prevenzione del randagismo,
nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
4. Competenze dei comuni.
1. I comuni, singoli o associati,e le comunità montane
provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti
e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei
criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei
contributi destinati a tale finalità dalla regione.
2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità
sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli
animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.
5. Sanzioni.
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro
animale custodito nella propria abitazione, è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane
all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di lire centocinquantamila.
3.Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui
al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al
tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di lire centomila.
4.Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di
sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al
primo comma dell'articolo 727 del codice penale è
elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo
a lire tre milioni.
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per
l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo
8 .
6. Imposte.
1 Tutti i possessori di cani sono tenuti al pagamento di
un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.
2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta
non dà luogo a nuove imposizioni.
3. Sono esenti dall'imposta:
a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e
alla custodia degli edifici rurali e del gregge;
b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel
comune,la cui permanenza non si protragga oltre i due
mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;
c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente
necessario all'allattamento e non mai superiore ai due
mesi;
d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli
di pubblica sicurezza;
e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o
associazioni protezionistiche senza fini di lucro;
f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente
individuate dai comuni]
7. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati gli articoli 130,131, 132, 133, 134 e
135 del testo unico per la finanza locale approvato con
regio decreto 14 settembre 1931,n.1175, e successive
modificazioni, e ogni disposizione incompatibile o in
contrasto con la presente legge.
8. Istituzione del fondo per
l'attuazione della legge.
1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito
presso il Ministero della sanità un fondo per
l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è
determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2
miliardi a decorrere dal 1992.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto,
ripartisce annualmente tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del
fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione
sono determinati con decreto del Ministro della sanità
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
9. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire
1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e
lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante
utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento 'Prevenzione
del randagismo'.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |