|
Si ricorda che il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per
l’anno 2008 deve essere effettuato in due rate:
-
la prima entro il 16 giugno, in misura pari alla metà
dell'imposta dovuta, determinata con riferimento all'aliquota ed
alle detrazioni in vigore nell'anno 2007;
-
la seconda dal 1 al 16 dicembre, a saldo dell'imposta
dovuta per l'intero anno, determinata in base all'aliquota ed
alle detrazioni applicabili nel 2008, con eventuale conguaglio
sulla prima rata versata.
Il contribuente residente in Italia può, comunque, provvedere al
versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione entro il 16
giugno, applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel
2008.
Il contribuente residente all’estero può provvedere al
versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione entro il 16
dicembre, applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel
2008
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29 maggio
2008, è stato deliberato che l'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l’anno 2008 è applicata come segue:
-
aliquota ordinaria 7,00 per mille
per tutti gli immobili (terreni agricoli coltivati, aree
fabbricabili, altri fabbricati);
-
aliquota ridotta 5,50 per mille
per l’abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9
con annesse n. 2 pertinenze, anche se distintamente iscritte in
catasto nelle Categorie C2, C6 e C7;
-
detrazione ordinaria € 103,29
per l’abitazione principale di Categoria A1, A8 e A9 e per i
residenti all’estero, purché l’unità immobiliare, considerata
abitazione principale, non risulti locata;;
-
maggiore detrazione € 154,93
per l’abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 di
pensionati, famiglie numerose e famiglie con portatori di
handicap alle seguenti condizioni:
1. PENSIONATI:
Titolari di pensione, per i quali ricorrano congiuntamente tutte
le sotto indicate condizioni:
a)
che l’abitazione principale, al 1° gennaio 2008, costituisca
l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà,
usufrutto, uso o abitazione sull’intero territorio nazionale;
b)
che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione
oggetto d’imposta;
c)
che il contribuente deve essere pensionato e in condizione non
lavorativa, con un reddito familiare annuo complessivo,
fiscalmente imponibile non superiore a € 6.200,00 nel caso di
nucleo familiare costituito da un’unica persona, elevato a €
9.300,00 nel caso di famiglia composta da due persone. I
suddetti limiti sono ulteriormente elevati a € 1.033,00 per ogni
ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente. La
composizione del nucleo familiare è da riferirsi al 31/12/2007,
e il reddito all’anno 2007.
2) FAMIGLIE NUMEROSE:
Famiglie numerose, per le quali ricorrano congiuntamente tutte
le sotto indicate condizioni:
a)
che l’abitazione principale, al 1° gennaio 2008, costituisca
l'unica unità immobiliare posseduta dal contribuente sull’intero
territorio nazionale a titolo di proprietà, diritto di
usufrutto, uso o abitazione;
b)
che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione
oggetto d’imposta;
c)
che il nucleo familiare, composto da almeno 5 persone o più
componenti, abbia un reddito familiare annuo complessivo,
fiscalmente imponibile non superiore a Euro 12.400,00 annui, nel
caso di famiglia di 5
componenti, reddito
aumentato di Euro 1.550,00 per ogni componente oltre il quinto,
fiscalmente a carico del contribuente.
La composizione del nucleo familiare è da riferirsi al
31/12/2007, e il reddito all'anno 2007.
3) FAMIGLIE CON PORTATORI DI HANDICAP
Famiglie per le quali ricorrano congiuntamente tutte le sotto
indicate condizioni:
a)
che l’abitazione principale, al 1° gennaio 2008,
costituisca l'unica unità immobiliare posseduta dal contribuente
sull’intero territorio nazionale a titolo di proprietà, diritto
di usufrutto, uso o abitazione;
b)
che nel nucleo familiare sia presente un invalido o portatore di
handicap con invalidità civile al 100%, risultante da attestato
rilasciato dalle competenti autorità sanitarie;
c)
che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione
oggetto d’imposta;
d)
che il reddito familiare annuo complessivo, fiscalmente
imponibile non deve essere superiore a Euro 7.750,00 annui per
un solo componente, aumentato di Euro 2.580,00 annui per ogni
componente oltre il primo, fiscalmente a carico del
contribuente.
La composizione del nucleo familiare è da riferirsi al
31/12/2007, e il reddito all'anno 2007.
In tutti i casi sopra previsti l'applicazione del beneficio
della maggiore detrazione di Euro 154,93 è subordinata alla
condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non
possiedano alcuna proprietà immobiliare; è eccettuata la
comproprietà di immobili da parte di coniugi in regime di
comunione dei beni. I contribuenti interessati al beneficio
delle suddette agevolazioni devono presentare apposita richiesta
allo sportello ICI, con idonea e probante documentazione entro
il 31 dicembre 2008.
Ai sensi del DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93 è esclusa
dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad
eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
L’esenzione si applica, ad eccezione delle unità immobiliari di
categoria catastale A1, A8 e A9:
1)
per l'abitazione principale, considerando parti
integranti n. 2 pertinenze, anche se distintamente iscritte in
catasto (C02, C06 e C07);
2)
per l'abitazione principale, considerando parti
integranti n. 2 pertinenze, anche se distintamente iscritte in
catasto (C02, C06 e C07) concesse in uso gratuito a
parenti in linea retta entro il primo grado;
3)
al coniuge separato o divorziato, non assegnatario della
casa coniugale, purché non titolare di diritto di proprietà o
altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione
principale nello stesso comune.
I
terreni agricoli
posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che
esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai
medesimi condotti, sono soggetti all'imposta secondo le modalità
previste dal D.Lgs. 504/1992.
Per le Aree Fabbricabili
si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille. Si ricorda che
il valore imponibile dell’area è costituito da quello venale in
comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri
per eventuali lavori di adattamento del territorio necessari per
la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla
vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
L’importo complessivo del versamento deve essere effettuato con
arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a
49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato sul c/c postale
n. 71608616 intestato a G.O.SAF. S.p.A. - SANTA MARIA CAPUA
VETERE – ICI, oppure con Mod. F24, indicando nella sezione ICI
il codice del Comune di Santa Maria Capua Vetere: I234 e
specificando la motivazione del versamento utilizzando i
seguenti codici tributo:
|